Nessun automatismo tra pensione di invalidità e quella di vecchiaia
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- Creato Mercoledì, 13 Ottobre 2010 11:45
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(Sezione lavoro, sentenza n. 15804/10; depositata il 2 luglio)
PREVIDENZA SOCIALE
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15804
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 12 luglio 2004 il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da R.M. nei confronti dell'INPS, intesa ad ottenere la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anzichè dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di trasformazione, così come invece ritenuto dall'Istituto.
2. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Ancona, che, con sentenza dell'11 aprile 2007, respingeva l'appello dell'Istituto rilevando che la regola della decorrenza della pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile non poteva trovare eccezione - in base al principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - nell'ipotesi in cui l'assicurato fosse già titolare della pensione di invalidità. 2. Di questa sentenza l'INPS domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. Il pensionato non ha svolto difese in questa fase di giudizio.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, del R.D.L. n. 463 del 1983, art. 8, convertito in L. n. 638 del 1983, nonchè del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60, del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, della L. n. 218 del 1952, art. 2, del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 6 (tutti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3). Sostiene l'INPS che la pensione di invalidità, di cui era titolare l'assicurato in base alla normativa precedente l'entrata in vigore della L. n. 222 del 1984, non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia al perfezionarsi dei relativi requisiti - tale effetto automatico essendo stato previsto solo dalla L. n. 222 del 1984 e solamente (art. 10) per i titolari di assegno di invalidità - conseguendone, per l'assicurato, la necessità di presentare la domanda di trasformazione, la cui data rileva anche ai fini della decorrenza della pensione di vecchiaia
(coincidendo tale decorrenza con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in parola).
2. Il ricorso è fondato.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 622 del 2005, n. 855 del 2006, 4392 del 2007, 2879 del 2008 e numerose successive conformi), per quanto riguarda la pensione di invalidità di cui al R.D.L. n. 636 del 1939 - pensione della quale, incontestatamente, era titolare l'odierno intimato - nessuna disposizione normativa prevede la sua automatica trasformazione in pensione di vecchiaia. Del resto, la stessa possibilità di mutamento del titolo di pensione - anche nei casi di espressa domanda dell'assicurato -, in particolare la possibilità di ottenere, al compimento dell'età pensionabile, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, è stata per anni oggetto di contrasto in dottrina e in giurisprudenza; detto contrasto è stato, poi, risolto in senso affermativo dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 8433 del 2004 in base al rilievo secondo cui è immanente, nel nostro sistema pensionistico, il principio
della mutabilità del titolo. L'esistenza di un tale principio, peraltro, non può risolversi in danno dell'assicurato e, dunque - in difetto di una specifica previsione di legge che consideri automatica la trasformazione di un trattamento pensionistico in un altro -, non può che concretarsi nel riconoscimento, all'assicurato medesimo (libero di valutarne i vantaggi), della facoltà di richiedere la trasformazione e, perciò, nel riconoscimento di uno specifico diritto di opzione che non può che essere conseguente a una sua domanda in tal senso. Nè può affermarsi che la L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, sia direttamente applicabile alla fattispecie dell'invalidità disciplinata dalla normativa anteriore. La norma, sicuramente di carattere eccezionale -ove si consideri che, in materia di prestazioni previdenziali, la domanda dell'interessato costituisce la "regola" - non è, per ciò stesso, suscettibile di interpretazione analogica e, con riferimento alla "vecchia" pensione
di invalidità, neppure di interpretazione estensiva (vedi sui limiti della interpretazione estensiva di disposizioni "eccezionali" o "derogatorie" rispetto ad una avente natura di "regola": Cass. n. 9205 del 1999), considerando le profonde differenze che corrono tra le due prestazioni (la pensione è prestazione molto più favorevole all'assicurato dell'assegno) e che giustificano la diversa disciplina in materia: cambiano, infatti, nella L. n. 222 del 1984 cit., le condizioni relative alla misura dello stato invalidante, giacchè la riduzione della capacità di "guadagno" prevista per la pensione investiva un ambito di operatività più ampio rispetto alla riduzione della capacità di "lavoro" prevista per l'assegno (art. 1, comma 1); la pensione di. invalidità era prestazione a carattere definitivo, soggetta solo a revoca per riacquisto della capacità di guadagno (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10), mentre l'assegno ha durata triennale, confermabile su domanda dell'interessato
(art. 1, comma 7); la pensione è reversibile ai superstiti mentre l'assegno non lo è (art. 1, comma 6); più oneroso è il requisito contributivo, poichè, se per entrambe le prestazioni è previsto il quinquennio di contribuzione, per l'assegno sono necessari tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio (art. 4) mentre per la pensione era sufficiente un solo anno (L. n. 1272 del 1939, art. 9, n. 2, lett. b).
In conclusione ha errato la Corte di Ancona nell'affermare che, al compimento dell'età pensionabile, la pensione di invalidità dell'odierno intimato si era automaticamente trasformata in pensione di vecchiaia, così da far decorrere il diritto alla prestazione dal compimento dell'età pensionabile, anzichè dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione all'INPS della domanda amministrativa di trasformazione.
3. Accolto il ricorso dell'INPS, la sentenza d'appello va cassata, e, poichè dalla stessa risulta che l'assicurato aveva dato atto di aver già ottenuto dall'Istituto previdenziale la trasformazione richiesta con la decorrenza indicata dall'Istituto medesimo (controvertendosi solo per l'affermazione del diritto alla più remota decorrenza della pensione di vecchiaia sin dal compimento dell'età pensionabile), la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto della domanda del pensionato.
4. Nulla per le spese dell'intero processo ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, nella specie inapplicabile avuto riguardo alla data di deposito del ricorso giurisdizionale).
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero processo.