Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Polizia di Stato - Rilascio dell'alloggio di servizio all'atto della quiescenza

Dettagli

Nuova pagina 1

IMPIEGO PUBBLICO
Rapporto di pubblico impiego, in genere


PUBBLICO IMPIEGO - Alloggio


Cons. Stato Sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4662

L'ordinamento riconosce il beneficio del godimento dell'alloggio a personale in attività di servizio (quale il personale di Polizia di Stato) sia per alleviare le difficoltà abitative che per salvaguardare le esigenze di buon funzionamento dell'amministrazione, ragion per cui l'esistenza del rapporto di servizio costituisce il presupposto per la concessione del beneficio dell'alloggio. Consegue che qualsiasi modifica intervenga in capo al dipendente si riverbera sul godimento dell'alloggio, destinato a tornare doverosamente nella disponibilità dell'Amministrazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I ter, n. 509/2008).

Cons. Stato Sez. VI, 20-07-2010, n. 4662
V.C. c. Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e altri

FONTI
Massima redazionale, 2010

N. 04662/2010 begin_of_the_skype_highlighting              04662/2010      end_of_the_skype_highlighting REG.DEC.

N. 06370/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06370/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

N. 06371/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06371/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

N. 06372/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06372/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

N. 06373/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06373/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

N. 06374/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06374/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

N. 06375/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06375/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

N. 06376/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06376/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

N. 06377/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06377/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

N. 06378/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06378/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

N. 06379/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06379/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

N. 06380/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06380/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

N. 06381/2008 begin_of_the_skype_highlighting              06381/2008      end_of_the_skype_highlighting REG.RIC.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo." border="0" width="76" height="87" />

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6370 del 2008, proposto da:
##################### #####################, rappresentato e difeso dall'avv.
---

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;

 

Sul ricorso numero di registro generale 6371 del 2008, proposto da:
##################### ##################### (Vedova di ##################### #####################), rappresentato e difeso dall'avv.
--

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefettura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

Sul ricorso numero di registro generale 6372 del 2008, proposto da:
##################### #####################, rappresentato e difeso dall'avv. #####################
-

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefettura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

Sul ricorso numero di registro generale 6373 del 2008, proposto da:
-- rappresentato e difeso dall'avv. ##################### Parenti, con domicilio eletto presso ##################### Parenti in Roma, viale delle Milizie, 114;

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;

 

Sul ricorso numero di registro generale 6374 del 2008, proposto da:
##################### #####################, rappresentato e difeso dall'avv. ##################### Parenti, con domicilio eletto presso ##################### Parenti in Roma, viale delle Milizie, 114;

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefettura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

Sul ricorso numero di registro generale 6375 del 2008, proposto da:
--- rappresentato e difeso dall'avv. ##################### Parenti, con domicilio eletto presso ##################### -

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Prefettura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

Sul ricorso numero di registro generale 6376 del 2008, proposto da:
---rappresentato e difeso dall'avv. #####################-- con domicilio eletto presso #####################---

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

Sul ricorso numero di registro generale 6377 del 2008, proposto da:
---rappresentato e difeso dall'avv. ##################### Parenti, con domicilio eletto presso ##################### ----

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;

 

Sul ricorso numero di registro generale 6378 del 2008, proposto da:
-- rappresentato e difeso dagli avv. --################### Parenti, con domicilio eletto presso ##################### --

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;

 

Sul ricorso numero di registro generale 6379 del 2008, proposto da:
-- #####################, rappresentato e difeso dall'avv. ##################### - con domicilio eletto presso #####################-

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;

 

Sul ricorso numero di registro generale 6380 del 2008, proposto da:
- rappresentato e difeso dall'avv. ##################### - con domicilio eletto presso ##################### -

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;

 

Sul ricorso numero di registro generale 6381 del 2008, proposto da:
- ##################### (-, rappresentato e difeso dall'avv. #####################P
- con domicilio eletto presso #####################-

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6370 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00509/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

quanto al ricorso n. 6371 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00513/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

quanto al ricorso n. 6372 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00873/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

quanto al ricorso n. 6373 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00512/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

quanto al ricorso n. 6374 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00506/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

quanto al ricorso n. 6375 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00511/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

quanto al ricorso n. 6376 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00514/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

quanto al ricorso n. 6377 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00505/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

quanto al ricorso n. 6378 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00740/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

quanto al ricorso n. 6379 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00516/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

quanto al ricorso n. 6380 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00510/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

quanto al ricorso n. 6381 del 2008:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 00508/2008, resa tra le parti, concernente RILASCIO ALLOGGIO DI SERVIZIO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA.

 

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2010 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Cosentino per delega di Parenti e l'avv. dello Stato Paola Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con le sentenze impugnate il primo giudice ha respinto i ricorsi proposti dagli odierni appellanti avverso le ordinanze con cui il Prefetto di Roma ha ordinato il rilascio con effetto immediato degli alloggi individuali di servizio, in passato concesso agli odierni appellanti, in quanto dipendenti della Polizia di Stato.

Nel dettaglio, a seguito del collocamento in quiescenza dei ricorrenti, è stato loro ordinato il rilascio, avendo gli stessi perso il titolo ad occupare gli alloggi in questione.

Il primo giudice, nel disattendere il ricorso, ha ritenuto infondate:

• la censura con cui i ricorrenti hanno lamentato che la PA ha lasciato trascorrere un lungo lasso temporale prima di provvedere alla notifica dell’ordinanza impugnata, in specie violando i termini per la conclusione dell’intero procedimento, assuntamente a natura perentoria;

• la censura relativa alla mancata formulazione, ad opera del Questore, dell’avviso di cessazione della concessione, asseritamente dovuto in forza del D.M. n.574 del 1992;

• la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990;

• la censura con cui è stata dedotta l’omessa valutazione, ad opera dell’Amministrazione, delle specifiche condizioni personali dei ricorrenti.

Propongono distinti appelli i ricorrenti deducendo l’erroneità delle sentenze gravate di cui chiedono l’annullamento.

All’udienza del 28 maggio 2010 le cause sono state trattenute per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli, attesa l’identità delle questioni involte.

Gli appelli vanno respinti.

E’ dirimente osservare che, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 7, D.M. n. 574 del 1992, ai sensi del quale “in caso di collocamento a riposo …., la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto..”.

Come correttamente sostenuto dall’Amministrazione, si è al cospetto di una cessazione ex lege della concessione onerosa dell’alloggio individuale, a fronte della quale l’atto dell’Amministrazione assume natura doverosamente ricognitiva.

Ciò posto, appare all’evidenza privo di pregio il motivo di appello con cui, riproponendo censure già dedotte in primo grado, si assume la violazione della disciplina procedimentale e delle cadenze temporali di cui agli arttt. 8, comma 4, e 12, commi 1, 2 e 3, D.M. n.574 del 1992.

Da un lato, infatti, il citato art. 8, D.M. n.574 del 1992, si riferisce ad altre ipotesi di cessazione della concessione; dall’altro, i termini hanno sicuramente natura ordinatoria e non perentoria, non potendo certo dalla loro inosservanza derivare il consolidamento di una situazione già automaticamente contraria al quadro normativo, in specie alla disposizione di cui al richiamato art. 7, D.M. n.574 del 1992.

D’altra parte, la natura vincolata del provvedimento impugnato in primo grado esclude che si possa assegnare rilievo, giusta la previsione di cui all’art. 21-opties, co. 2, l. n. 241 del 1990, alla dedotta violazione dell’art. 7 della stessa legge; a ciò si aggiunga che una conoscenza del procedimento in corso è stata comunque assicurata ai ricorrenti con la diffida, peraltro mai impugnata, del Dirigente del Servizio Amministrazione, Servizi generali ed attività contrattuali della Prefettura- U.T.G. di Roma, recante intimazione a lasciar libero l’alloggio.

La rimarcata natura vincolata del provvedimento impugnato in primo grado impone, ancora, di disattendere la censura con cui si deduce l’omessa valutazione, ad opera dell’Amministrazione, delle specifiche condizioni personali dei ricorrenti.

Come correttamente osservato dal primo giudice, invero, la ratio complessiva del sistema è quella di riconoscere il beneficio del godimento dell’alloggio a personale in attività di servizio sia per alleviare le difficoltà abitative che per salvaguardare le esigenze di buon funzionamento dell’amministrazione, sicché l’esistenza del rapporto di servizio costituisce il presupposto per la concessione del beneficio dell’alloggio.

Consegue che qualsiasi modifica intervenga in capo al dipendente si riverbera sul godimento dell’alloggio, destinato a tornare doverosamente nella disponibilità dell’Amministrazione.

Alla stregua delle esposte considerazioni vanno respinti gli appelli.

Sussistono tuttavia motivi per compensare integralmente fra le parti anche le spese del secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li riunisce e li respinge.

Spese del secondo grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

 

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica