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Polizia di Stato - Incidente stradale con auto di servizio - Danno erariale - Risarcimento

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REPUBBLICA ITALIANA

Polizia di Stato - Incidente stradale con auto di servizio - Danno erariale - Risarcimento

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità promosso, dalla locale procura regionale, nei confronti di @@@@@@@ @@@@@@@ – nato a ------, rappresentato e difeso dall’avv. ------- presso il cui studio in ------ è elettivamente domiciliato – ispettore capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di @@@@@@@.

            Visto l’atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 57891/R del registro di Segreteria della Sezione.

            Richiamata la determinazione presidenziale del 14.07.2009, ritualmente notificata, concernente la data di fissazione dell’udienza.

            Uditi, nella pubblica udienza del 13.01.2010, il relatore designato, cons. dott. ----

FATTO

1.         Con atto introduttivo del procedimento, depositato il 10.06.2009, la locale procura regionale ha citato in giudizio il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ per sentirlo condannare il pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della somma di € 1.295,00, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

            La citazione esplicita diffusamente l’incolpazione.

            Il giorno 17.09.2003, il convenuto, alla guida dell’auto di servizio A.R. 146 targata @@@@@@@, nell’abitato di @@@@@@@, nell’effettuare un sorpasso contromano percorrendo la corsia riservata ai mezzi pubblici, collideva con altra autovettura che stava effettuando un regolare cambiamento della propria direzione di marcia.

            Nell’urto, l’automezzo di proprietà dell’Amministrazione riportava danni per la cui riparazione venivano spesi € 1.295,00.

2.         La Procura attribuisce all’ispettore capo @@@@@@@ la responsabilità del sinistro, considerato che l’imprudente manovra da lui effettuata nella circostanza non era giustificata da alcuna emergenza né era supportata dal prescritto azionamento dei dispositivi acustici e visivi.

3.         Il più volte citato ispettore capo @@@@@@@ ha presentato controdeduzioni ed è stato personalmente audito.

Non ha dato esito al procedimento monitorio.

            Le sue argomentazioni difensive, compendiate nella memoria da ultimo presentata, concernono, essenzialmente, l’asserita erronea ricostruzione dell’accaduto (e la correlata mancanza di colpa grave) in quanto la distanza percorsa contromano, con l’occupazione di una parte della corsia preferenziale, sarebbe molto inferiore a quella contestata.

            La tesi difensiva continua evidenziando:

            - l’avvenuto azionamento dei quattro indicatori di direzione e l’evidenziazione, sul cruscotto dell’auto di servizio che procedeva a bassa velocità, della “paletta segnaletica”;

            - il censurabile comportamento del veicolo privato il cui conducente ometteva di effettuare qualsiasi manovra di disimpegno;

            - l’urgenza di rientrare in ufficio, ove lo attendeva un cittadino precedentemente invitato per la trattazione di urgenti e delicati affari di giustizia;

            - la mancanza di contestazioni da parte della polizia municipale, intervenuta sul posto;

            - i suoi buoni precedenti di servizio.

4.         Le suddette argomentazioni non sono ritenute esimenti dall’ufficio requirente atteso che:

            - l’attivazione dei “lampeggianti” e l’esposizione della “paletta”, non sono sufficienti ad escludere l’illegittimità delle modalità di circolazione che vengono contestate;

            - l’asserita errata ricostruzione dell’accaduto non risulta fatta verbalizzare a cura degli agenti intervenuti;

            - è irrilevante che la controparte non abbia fatto, a suo dire, alcuna manovra atta ad evidenziare l’impatto.

5.         Nella fase dibattimentale:

            - il P.M. ribadisce la correttezza della ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento alla distanza percorsa contromano;

            - il difensore si riporta agli atti.

DIRITTO

1.            L’azione coltivata dalla Procura è fondata per i motivi di seguito indicati.

            Ai fini della sussistenza dell’illecito amministrativo-contabile contestato al convenuto, va accertata la presenza delle ontologiche componenti strutturali dello stesso: la condotta, il danno erariale, il nesso causale, l’elemento psicologico.

            Con riferimento alla condotta, sulla scorta delle risultanze documentali, appare evidente che il sinistro, che ha provocato il danno erariale in argomento, trae sicura origine dal mancato rispetto, da parte dell’ispettore @@@@@@@, di precise norme del codice della strada, atteso che egli ha effettuato una manovra gravemente imprudente.

            In ordine al danno erariale, sono parimenti incontestabili la sussistenza e l’importo dello stesso, quest’ultimo come determinato dalla Procura (€ 1.295,00).

            Anche il terzo elemento, rappresentato dal nesso di causalità, appare sussistere sulla scorta della chiara dinamica dell’incidente, il cui verificarsi è riconducibile alla sola condotta del convenuto: rimosso idealmente il suo comportamento trasgressivo, è di assoluta evidenza che il nocumento non sarebbe insorto.

            Nessun rilievo può darsi alla tesi difensiva del concorso di colpa derivante dall’asserita omissione, da parte del conducente dell’autovettura privata, di una qualsiasi manovra di disimpegno, comunque non doverosa.

            Residua la disamina dell’ultimo elemento dell’illecito – quello psicologico – in relazione al quale il @@@@@@@ ha incentrato la propria linea difensiva, eccependo l’insussistenza di “colpa grave”, attesa l’urgenza di ritornare in ufficio, circostanza che lo scagionerebbe da ogni responsabilità in quanto, configurandosi quale adempimento di un dovere, varrebbe quale esimente di un agire certamente illecito, ma imposto dalla situazione in atto.

            Tale circostanza - non dimostrata e che comunque, non potrebbe essere considerata quale idonea a configurare lo svolgimento di un servizio d’istituto urgente ed inderogabile - non varrebbe quale esimente dal rispetto delle regole – nel caso in specie quella, stringente, dell’art. 177 del codice della strada – che impongono, oltre all’uso (di cui verosimilmente, l’auto di servizio era dotata e che non sono stati attivati) dei particolari dispositivi acustici e visivi, il rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza onde prevenire danni a persone o cose.

2.         Così determinata la responsabilità del convenuto, residua la determinazione del danno erariale, ovvero dell’importo risarcibile, che si quantifica in € 1.295,00 (milleduecentonovantacinque/00), come da richiesta dell’Ufficio requirente.

            Alla predetta somma, da corrispondere al Ministero dell’Interno, vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

            Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, condanna @@@@@@@ @@@@@@@, come sopra identificato, al pagamento, in favore del Ministro dell’Interno, della somma di € 1.295,00 (milleduecentonovantacinque/00), nei termini specificati in motivazione.

            Le spese di giudizio, a suo carico, si liquidano in euro 139,11.=(Euro centotrentanove/11.=)

            Manda alla Segreteria per le incombenze di rito.

            Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 13.01.2010.

            L’ESTENSORE                               IL PRESIDENTE

            F.to  F. D’ISANTO                             F.to G. GUASPARRI

 

Depositata in Segreteria il  4 MARZO 2010

                                                                                    IL DIRIGENTE

                                                                        F.to Francesco Perlo

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 76 2010 Responsabilità 04-03-2010
   

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