Equo indennizzo: l'Amministrazione deve procedere d'ufficio qualora risulti che il dipendente abbia riportato lesioni per causa di servizio
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- Creato Domenica, 21 Febbraio 2010 05:30
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Equo indennizzo: l'Amministrazione deve procedere d'ufficio qualora risulti che il dipendente abbia riportato lesioni per causa di servizio
Sbaglia il giudice del merito quando ammette che la lavoratrice era decaduta dal diritto per tardività della richiesta rispetto al termine semestrale previsto dall'articolo 36 del Dpr 686/57
N. 09002/2009 REG.DEC.
N. 04466/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4466 del 1998, proposto da:
@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentata e difesa dagli avv. -
contro
A.U.S.L. di Modena in persona del legale rappresentante pro tempore, Commissario Liquidatore ex U.S.L. 16 di Modena, Regione Emilia Romagna in persona del Presidente pro tempore, tutti non costituiti;
per la riforma
della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA :Sezione I n. 00109/1997;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons.-
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La signora @@@@@@@ @@@@@@@ appella la sentenza del TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, 1° Sezione, nella parte in cui afferma che la medesima era decaduta dal diritto all’equo indennizzo per tardività della richiesta rispetto al termine semestrale previsto dall’art.36 del d.p.r. 3 maggio 1957 n.686.
Secondo il primo giudice infatti la ricorrente avrebbe dovuto proporre istanza ai fini dell’equo indennizzo nei sei mesi successivi alla data della domanda di dispensa dovendosi considerare quest’ultima data (29.6.1982) come quella di conoscenza dell’infermità contratta e della sua gravità.
Sostiene invece la appellante che in base all’art.36, 2° comma del d.p.r. 3 maggio 1957 n.686 vi è un obbligo dell’amministrazione di procedere d’ufficio “quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio”.
Poiché l’amministrazione era edotta dell’infortunio occorso alla dipendente in servizio, nonché delle lesioni che lo stesso comportava tant’è che l’Inail, a seguito di tale infortunio, aveva riconosciuto alla ricorrente inizialmente la perdita della capacità lavorativa pari al 34% , si sarebbe dovuta attivare d’ufficio per il riconoscimento della dipendenza dell’infortunio da causa di servizio trattandosi di circostanza a lei nota come pure era noto il fatto che il predetto infortunio era stato causa di invalidità.
L’amministrazione intimata non si è costituita.
In vista della udienza di trattazione la appellante ha depositato una ulteriore memoria difensiva.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 27.10.2009.
DIRITTO
1. L’appello merita accoglimento.
2. Come esposto in fatto l'amministrazione, pur riconoscendo la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dalla signora @@@@@@@, ha tuttavia negato la concessione dell'equo indennizzo sul presupposto che il riconoscimento era stato chiesto quando il termine semestrale di cui all'art. 36 comma primo del d.p.r. 3.5.1957 n. 686 era ormai spirato.
Il TAR Emilia Romagna ha ritenuto che la domanda della signora @@@@@@@ fosse stata presentata tardivamente, oltre il termine di sei mesi decorrente dalla conoscenza della infermità.
Sostiene tuttavia l’appellante che il procedimento doveva essere attivato d'ufficio in quanto l’art. 36 comma 2 del d.p.r. 3 maggio 1957 n.686 prevede l’obbligo della amministrazione di procedere di ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per causa di servizio .
Nel caso in esame si tratterebbe di infortunio per lesioni in quanto la dipendente, infermiera presso la USL n.16 di Modena, nel dicembre 1976, nel sollevare dal letto un paziente, riportava un blocco rachideo; ricoverata presso la Divisione di Ortopedia dell’Ospedale Civile di Modena veniva sottoposta ad intervento di remilaminectomia per ernia discale L5-S1 dx. Trattandosi di infortunio sul lavoro veniva sottoposta poi a visita da parte dei sanitari Inail i quali riscontrandola affetta da “distorsione colonna lombare complicata da ernia discale” ritenevano che alla stessa spettasse un indennizzo per una riduzione della capacità lavorativa pari a 34%.
Per il riacutizzarsi della patologia dolorosa, nel febbraio 1982 veniva ricoverata presso la divisione di ortopedia dell’ospedale di Carpi con la seguente diagnosi “lomosciatalgia dx, già operata altrove di emilominectomia lombare per ernia discale, in corso di degenza veniva sottoposta a terapia medica e fisica, veniva quindi dismessa il 22.2.1982 ..”.
3. Tanto premesso osserva la Sezione che la giurisprudenza, interpretando il disposto del secondo comma dell'art. 36 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 (“L'Amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica”), ha chiarito che il procedimento d'ufficio per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni subite dal dipendente è strumento di carattere eccezionale, cui l'Amministrazione deve ricorrere soltanto nella ipotesi in cui abbia certezza della dipendenza da ragioni di servizio e non allorché la dipendenza sia suscettibile di essere affermata od esclusa a seguito di accertamento non ancora espletato (cfr. Cons. Stato, Sez., V, 20.4.2000 n. 2422).
Tale disposizione implica, ove ne sussistano i presupposti, un dovere di intervento ex officio dal quale l'Amministrazione non può sottrarsi, da esercitare allorché risultino circostanze tali da far apparire, già al momento dell'evento, come certa o quanto meno probabile la suddetta dipendenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1968 del 29.12.1993).
Ed ancora questo Consiglio di Stato nell’esaminare una vicenda analoga ha statuito che la norma “…non puo’ essere intesa come posta ad esclusivo interesse dell’amministrazione in quanto parte del rapporto di impiego, bensì nell’interesse di entrambe le parti. E’ pertanto censurabile il comportamento dell’amministrazione che, a conoscenza diretta dei fatti che avrebbero richiesto l’avvio di un procedimento per riconoscimento di una infermità come dipendente da causa di servizio, non adempie a quanto disposto dall’art.36 del d.p.r. 686 del 1957 ed eccepisce la decadenza dell’impiegato dal diritto a tale accertamento per tardività della domanda “ (Cons. Stato, Sez. VI, n.793 del 13.10.1986).
Alla luce del sopradetto indirizzo giurisprudenziale e del fatto che la vicenda, così come sopra ricostruita dalla dipendente, non lasciava ragionevolmente dubbio alcuno sulla riconducibilità dell’infortunio a causa di servizio, deve concludersi che nel caso in questione l'Amministrazione era tenuta a intervenire d’ufficio.
4. In conclusione in riforma della sentenza appellata deve essere accolto il ricorso di primo grado ed annullata la deliberazione impugnata.
5. Spese ed onorari seguono la soccombenza e vengono liquidati a favore della ricorrente come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente decidendo accoglie l’appello in epigrafe indicato e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla la deliberazione impugnata.
Cond@@@@@@@ l’amministrazione alle spese ed onorari dei due gradi di giudizio nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
-
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione