Riconoscimento dell'infermità da causa di servizio: il diniego deve essere sorretto da una motivazio
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- Creato Giovedì, 21 Gennaio 2010 13:17
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Riconoscimento dell'infermità da causa di servizio: il diniego deve essere sorretto da una motivazione ampia e articolata |
Specie quando risultino la prolungata esposizione del dipendente a un lavoro logorante e un apprezzabile grado di desumibile probabilità del nesso causale. Confermato il verdetto di merito |
(Sezione quinta, decisione n. 8954/09; depositata il 29 dicembre) |
N. 08954/2009 REG.DEC.
N. 07902/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7902 del 2001, proposto da:
Regione Abruzzo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
-
per la riforma
della sentenza del TAR ABRUZZO - PESCARA n. 00353/2001, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2009 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti l’ Avv. Di Lorenzo, per delega dell'avv. Foglietti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Regione Abruzzo impugna la sentenza del TAR Abruzzo , Sez. Pescara n. 353/2001 con cui , in accoglimento del ricorso di @@@@@@@ @@@@@@@, autista presso la Regione Abruzzo, è stata annullata la delibera di Giunta Regionale n. 2507 in data 1.10.97 recante il diniego di riconoscimento della causa di servizio da infermità a causa di malattia spondilartrosica ed ipoacusia , rilevata dal Collegio medico, per mancanza di un rischio accertato (causale e/o concausale) nell’attività di lavoro.
Riferisce l’appellante che in esecuzione di precedente sfavorevole sentenza del medesimo TAR n. 244/98 era stata attivata su istanza dell’interessato nuova procedura per l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e che, avvenuto l’accertamento della malattia, il Comitato tecnico legale nella seduta del 16 aprile 1997 aveva nuovamente respinto l’istanza non ravvisando il nesso di causalità con l’attività lavorativa svolta, data ,in particolare, l’irrilevanza delle percorrenze chilometriche (consistenti, al massimo, nel tratto Pescara L’Aquila, di poco più di un’ora) e l’inidoneità dei mezzi guidati a causare disagio posturale ed acustico.
L’amministrazione avrebbe pertanto dato puntualmente conto dell’iter logico seguito, in considerazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento del lavoro, dal che l’erroneità del giudizio del TAR di genericità della motivazione .
Si è costituito in resistenza il sig. @@@@@@@, contestando che le mansioni cui era stato adibito potessero essere giudicate normali rispetto alla inidoneità già accertata a percorrere tratti prolungati e la esposizione a microtraumi.
In prossimità dell’udienza di discussione, parte resistente ha depositato memoria.
All’udienza del 23 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il TAR ha accolto il ricorso di @@@@@@@ @@@@@@@, autista presso la Regione Abruzzo, volto all’annullamento del diniego di riconoscimento della causa di servizio per le infermità accertate(“spondilartrosi del rachide cervicale, dorsale e lombosacrale, delle ginocchia, dei gomiti, dei polsi; ipoacusia) per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
A tali conclusioni è giunto in base alle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio, da cui emergeva : a) che lo stesso ricorrente, essendo affetto da spondilartrosi, aveva fatto richiesta già nel 1987 , allegando certificazione medica, di non essere utilizzato nel servizio di autista; b) che la necessità di mansioni ridotte emergeva già dall’attestazione di idoneità del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato del 14.7. 1988; c) che il dirigente del III dipartimento della Giunta regionale in data 27 ottobre 1989 dava atto dell’onerosità del servizio reso per il Settore Turismo , con lunghe trasferte, a volte anche in orari notturni. Da ciò desumeva che il rischio specifico sarebbe stato determinato proprio dall’utilizzo pieno del Cerullo quale autista, rispetto al quale il diniego appariva del tutto illogico e travisante.
Secondo l’appellante, il giudizio del Collegio medico avrebbe invece correttamente valutato l’assenza di causalità tra prestazione lavorativa ed infermità sulla base dell’entità delle percorrenze chilometriche – giudicata rientrante nella norma – e delle caratteristiche dei mezzi guidati tali da non indurre disagio posturale ed acustico. Avrebbe quindi errato il giudice di primo grado nel ritenere insufficiente una motivazione puntuale ed esaustiva, fondata su di un giudizio tecnico- amministrativo insindacabile nel merito.
L’appello è infondato.
Senza entrare minimamente nel merito del giudizio tecnico- amministrativo del Comitato tecnico-legale cui si riporta il provvedimento, occorre sottolineare che esso appare incompleto in relazione all’attività lavorativa prestata, in particolare dal 1982 all’ottobre 1988, presso il Settore Turismo della Regione. Dai relativi tabulati risultano turni di servizio di notevole durata (fino a dodici ore ) con percorrenze chilometriche di consistente entità (molte delle quali Pescara, Roma , Pescara). Proprio a quell’epoca risulta la acutizzazione della malattia, la cui possibile relazione con la natura del servizio effettuato viene ipotizzata dalla stessa amministrazione nella citata nota del 27 ottobre 1989 a firma del dirigente del III dipartimento.
Alla luce di tale documentazione, il giudizio del Comitato tecnico legale reso nella seduta del 16.4.1997 appare parziale e lacunoso e le valutazioni di non rilevanza e di “normalità” delle percorrenze chilometriche si dimostrano non rispondenti ai dati esposti. Per di più , esso è il frutto di una valutazione astratta ed assoluta, che non tiene in minimo conto le effettive condizioni di salute dell’impiegato , riscontrate, a detta proprio del Comitato, già dal 1985 (con una accertata invalidità del 10%) ed aggravatesi nel tempo fino a costringere il componente della Giunta De Massis a richiedere la sostituzione del @@@@@@@, a lui assegnato, “per non potersi assumere la responsabilità di un aggravamento dello stato di salute dello stesso dipendente” e a far accertare, in sede di visita di revisione in data 14.7.1988, la sua idoneità a svolgere solo mansioni ridotte. Peraltro , a tale riconoscimento non faceva seguito una riduzione dei percorsi , poiché solo nel 1997 (a fronte di una richiesta del dirigente del Servizio del 22.11.1993) l’amministrazione si determinava a sospendere l’utilizzazione del @@@@@@@ nel collegamento tra L’Aquila e Pescara.
Il provvedimento appare dunque emesso in contrasto con consolidati principi (CdS, SezVI 27.2.2006, n. 820; Sez. IV, 12 novembre 2001, n. 5782) in base ai quali il diniego di riconoscimento della causa di servizio deve essere sorretto da un iter logico argomentativo ampio ed articolato, specie quando risultino la prolungata esposizione del dipendente a lavoro logorante ed un apprezzabile grado di desumibile probabilità del nesso causale.
Il ricorso va quindi respinto . Le spese del doppio grado, come liquidate in dispositivo, sono poste, in base al principio della soccombenza, a carico dell’ appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, respinge l’appello e , per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Pone a carico della Regione appellante le spese del doppio grado di giudizio che vengono liquidate in euro 3.000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Marco Lipari, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione