Corte dei Conti 2025-la pronuncia riguarda una decisione presa dal giudice di appello in relazione a un caso di impugnazione di una sentenza di primo grado, che aveva escluso il riconoscimento ..
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- Categoria: Previdenza
- Creato Mercoledì, 05 Marzo 2025 01:47
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Corte dei Conti 2025-la pronuncia riguarda una decisione presa dal giudice di appello in relazione a un caso di impugnazione di una sentenza di primo grado, che aveva escluso il riconoscimento di un trattamento pensionistico, probabilmente per una infermità fisica. In particolare, il caso riguarda l'infermità che ha determinato una limitazione dell'attività fisica per sforzi di media entità (II classe NYHA), e l'inclusione di tale infermità nella II categoria della tabella A del DPR n. 834/81.
Nel commento della decisione della Corte dei Conti, potrebbero essere considerati i seguenti aspetti:
1. Errore nella valutazione del Giudice di primo grado
Il giudice di primo grado, nel valutare il caso, ha preso una decisione che non risulta adeguatamente supportata da una valutazione approfondita degli accertamenti sanitari. La motivazione della sentenza di primo grado appare lacunosa, poiché non ha proceduto a un’adeguata verifica dei fatti e degli accertamenti medici, che sono cruciali per la decisione. In particolare, l’infermità in questione è stata classificata nella II categoria della tabella A del DPR n. 834/81, ma il Giudice di primo grado ha omesso di esaminare più a fondo la fondatezza di tale inquadramento e delle prove mediche.
2. Vizio motivazionale
Il principale vizio riscontrato è un vizîo motivazionale, in quanto la sentenza non ha offerto una spiegazione completa e razionale delle ragioni che hanno portato alla decisione, né ha adeguatamente preso in considerazione gli accertamenti sanitari e le evidenze fornite dalle parti in causa. Il giudice avrebbe dovuto esaminare con maggiore attenzione gli elementi di prova, soprattutto gli accertamenti sanitari che supportano la richiesta del ricorrente di un trattamento pensionistico, tenendo conto della classificazione della condizione medica.
3. Necessità di nuovi accertamenti
Poiché la valutazione del Giudice di primo grado non appare corretta, il Giudice di appello ha deciso che sia necessario un rinvio al Giudice di primo grado per una nuova valutazione nel merito. Questo rinvio deve avvenire in una composizione diversa, affinché possieda un approccio nuovo e imparziale nel valutare le evidenze e gli accertamenti sanitari. È necessario, quindi, un nuovo esame del caso che vada oltre la motivazione precedente.
4. Riferimento normativo: art. 170, comma 4, c.g.c.
Il rinvio è regolato dall'art. 170, comma 4, del codice di giustizia contabile (c.g.c.), che stabilisce che quando il giudice d’appello annulla una sentenza di primo grado per un vizio motivazionale significativo, in particolare per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia, gli atti devono essere rimessi al primo giudice per un nuovo esame del merito. Questo implica che, in caso di vizio motivazionale, non è sufficiente correggere la decisione, ma occorre un nuovo giudizio da parte dello stesso giudice (ma in composizione diversa) che dovrà procedere a una valutazione completa e corretta.
5. Conseguenze per il trattamento pensionistico
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado aveva escluso il trattamento pensionistico richiesto, ma la Corte d’Appello ha rilevato che tale decisione era basata su una valutazione insufficiente degli accertamenti sanitari. Pertanto, con il rinvio al Giudice di primo grado, sarà possibile un nuovo esame delle prove, e se il giudice accerterà che l'infermità sussiste e risponde ai criteri previsti dalla normativa vigente (tabella A del DPR n. 834/81), il ricorrente potrebbe vedere riconosciuto il trattamento pensionistico a cui ha diritto.
Conclusioni
In sintesi, la Corte dei Conti ha riscontrato un vizio motivazionale significativo nella sentenza di primo grado e ha ordinato il rinvio del caso al Giudice di primo grado per un nuovo esame del merito, con particolare attenzione agli accertamenti sanitari e alla corretta applicazione della normativa. Il caso, quindi, dovrà essere riesaminato in modo più approfondito per stabilire se il ricorrente abbia diritto al trattamento pensionistico richiesto, in base alla valutazione della sua condizione fisica.
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