Cassazione 2025-La Corte di Cassazione ha trattato il tema del licenziamento per abuso di permesso legge 104, stabilendo che, in alcuni casi, è legittimo il licenziamento del lavoratore che usufruisce di un permesso retribuito per assistere un familiare c
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- Categoria: Tutela della Salute - Sicurezza del Lavoro
- Creato Mercoledì, 19 Febbraio 2025 09:46
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Cassazione 2025-La Corte di Cassazione ha trattato il tema del licenziamento per abuso di permesso legge 104, stabilendo che, in alcuni casi, è legittimo il licenziamento del lavoratore che usufruisce di un permesso retribuito per assistere un familiare con disabilità grave (ai sensi della Legge 104/1992) e, nello stesso periodo, compie attività incompatibili con tale permesso, come nel caso di attività fisiche o ricreative, come correre.
Principali considerazioni della Cassazione:
1. Finalità del permesso legge 104/1992: Il permesso previsto dalla Legge 104 è destinato a garantire ai lavoratori il diritto di assistere i familiari con disabilità grave, con l'obiettivo di permettere loro di occuparsi della salute e del benessere del familiare. Tale permesso non può essere utilizzato per scopi che non siano compatibili con la finalità di assistenza e supporto al disabile.
2. Incompatibilità con altre attività: La Corte di Cassazione ha confermato che il lavoratore che usufruisce di un permesso legge 104 e si dedica ad attività incompatibili con l'assistenza al familiare, come nel caso di attività fisiche (come correre, fare sport, ecc.), sta violando i principi di correttezza e buona fede che devono governare il rapporto di lavoro. Se tale comportamento viene scoperto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per giusta causa.
3. Abuso del permesso: L'abuso del permesso previsto dalla Legge 104 costituisce una violazione delle norme aziendali e della fiducia tra datore di lavoro e lavoratore. La Cassazione ha affermato che il lavoratore che usa il permesso per finalità personali non correlate all'assistenza al disabile commette una violazione grave, che può giustificare il licenziamento senza preavviso.
4. Legittimità del licenziamento: Nel caso specifico del lavoratore che va a correre durante il permesso legge 104, la Cassazione ha stabilito che il licenziamento per giusta causa è legittimo, in quanto l'atto di compiere un'attività fisica (come correre) durante il periodo in cui il lavoratore avrebbe dovuto essere impegnato nell'assistenza al familiare, costituisce un comportamento incompatibile con l'uso corretto del permesso. L'incompatibilità di tale comportamento con la finalità assistenziale è una violazione grave del contratto di lavoro, giustificando il licenziamento.
5. Proporzionalità della sanzione: La Cassazione ha sottolineato che la sanzione del licenziamento deve essere proporzionata alla gravità del fatto. In casi di abuso del permesso, il licenziamento può essere considerato una sanzione adeguata, poiché il comportamento del lavoratore compromette la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro.
Conclusioni:
In sintesi, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittimo il licenziamento di un lavoratore che, usufruendo di un permesso legge 104, si dedica ad attività incompatibili con l'assistenza del familiare disabile, come nel caso di correre o praticare sport. Il comportamento in questione rappresenta un abuso del permesso, che giustifica il licenziamento per giusta causa, in quanto compromette il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.
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