Tar 2025-L'articolo 33 della Legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 19 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, stabilisce il diritto del genitore o familiare lavoratore che assista un parente o affine con handicap
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- Categoria: Tutela della Salute - Sicurezza del Lavoro
- Creato Sabato, 15 Febbraio 2025 11:55
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In particolare, la disposizione in questione prevede che il lavoratore che assiste un parente o affine disabile abbia il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, sempre che ciò sia possibile. Inoltre, il lavoratore non può essere trasferito senza il proprio consenso ad un'altra sede. Questo diritto mira a garantire una maggiore facilità nella gestione dell'assistenza al disabile, senza dover affrontare difficoltà legate alla distanza dal luogo di lavoro.
La violazione di tale normativa da parte del datore di lavoro può costituire un illecito, in quanto il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuta questa opportunità di scelta, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Nel caso in cui si faccia ricorso alla TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per tale violazione, il ricorrente sosterrà che il proprio diritto a scegliere la sede di lavoro non è stato rispettato o che il trasferimento è stato disposto senza il necessario consenso, invocando la violazione dell'art. 33 della Legge n. 104 del 1992 e delle sue modifiche.
"..P. Q. M. il Tribunale amministrativo regionale X, ACCOGLIE il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati e condanna l'Amministrazione al risarcimento del danno nella misura specificata in motivazione .."
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