Tar 2024-“ I due provvedimenti avversati con il presente atto di gravame cumulano, ai fini della praticata decurtazione stipendiale, tutti i periodi di assenza per malattia verificatosi nei tre anni precedenti,
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- Categoria: Previdenza
- Creato Lunedì, 10 Febbraio 2025 01:05
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Tar 2024-“ I due provvedimenti avversati con il presente atto di gravame cumulano, ai fini della praticata decurtazione stipendiale, tutti i periodi di assenza per malattia verificatosi nei tre anni precedenti, non tenendo conto: (i) di quanto previsto dall’art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui “L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi (…). Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà, di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia (…). Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da -OMISSIS-o, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario”; (ii) e della specifica distinzione tra “assenza per malattia non dipendente da -OMISSIS-o” e “malattia riconosciuta dipendente da -OMISSIS-o” espressamente prevista dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. del 7.05.2008.
L’art. 15, nello specifico, stabilisce, al comma 1, che “In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da -OMISSIS-o, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini del computo del predetto periodo di 18 mesi si sommano le assenze allo stesso titolo verificatesi nei 3 anni precedenti l'episodio morboso incorso”. Ai sensi del successivo comma 6 “Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni compenso accessorio comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, al dipendente competono anche gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti”.
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