Corte dei Conti 2025-In questo caso, la Corte dei Conti è chiamata a valutare un'azione penale ai sensi dell'art. 129 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale (c.p.p.)
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- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Martedì, 04 Febbraio 2025 01:05
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Corte dei Conti 2025-In questo caso, la Corte dei Conti è chiamata a valutare un'azione penale ai sensi dell'art. 129 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) in relazione ai delitti di truffa e falso documentale. Le accuse si concentrano sulla presentazione di certificati medici falsi da parte di un dipendente, con l'obiettivo di ottenere indebitamente il trattamento stipendiale, inducendo in errore il datore di lavoro.
Riferimenti normativi:
1. Art. 81 c.p.: Disposizione che stabilisce la continuazione del reato, ovvero l'unificazione di reati distinti, se sono commessi con la stessa intenzione fraudolenta. Questo articolo può applicarsi se il dipendente ha continuato a presentare falsi certificati medici per più anni.
2. Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa): La truffa si configura quando qualcuno, con artifizi o raggiri, induce in errore una persona al fine di ottenere un ingiusto profitto. Nel contesto di questa situazione, il dipendente avrebbe ingannato il datore di lavoro facendogli credere che fosse malato, mentre in realtà non lo era o la malattia era fittizia.
3. Art. 476 c.p. (Falso documentale): Chi falsifica un documento, come i certificati medici, è punito ai sensi di questo articolo. In questo caso, l'imputato avrebbe alterato i certificati o li avrebbe presentati come genuini, pur sapendo che non lo erano.
4. Art. 482 c.p. (Uso di documenti falsi): La pena per chi usa documenti falsificati, sapendo della loro falsità, si applica se il dipendente ha utilizzato i certificati falsi per ottenere i pagamenti senza che il datore di lavoro potesse verificarne l’autenticità.
5. Art. 61, comma 2 c.p. (Circostanze aggravanti): L'aggravante di "sfruttamento della fiducia" o "comportamento fraudolento" aumenta la pena nel caso in cui il reato sia commesso sfruttando la posizione di fiducia nei confronti del datore di lavoro.
Fatti contestati:
Il dipendente avrebbe presentato certificati medici falsificati o comunque presumibilmente falsi per un lungo periodo di tempo (diversi anni). Questo comportamento avrebbe indotto il datore di lavoro in errore, che ha continuato a erogare il trattamento stipendiale anche se il dipendente non era effettivamente malato, danneggiando così l'azienda o l'amministrazione che ha pagato indebitamente lo stipendio per un lungo periodo.
Applicazione dell’art. 129 disp. att. c.p.p.:
L'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. consente alla Corte dei Conti di intraprendere azioni penali in caso di danno erariale e in presenza di reati che coinvolgono l’amministrazione pubblica o le risorse economiche di un ente pubblico. In questo caso, il comportamento del dipendente ha causato un danno patrimoniale all'ente datore di lavoro che ha continuato a erogare somme non dovute.
Possibili conseguenze:
1. Azioni penali: L'imputato potrebbe essere perseguito per i reati di truffa, falso documentale e uso di documenti falsi, con pene che variano in base alla gravità dei fatti e alle circostanze specifiche.
2. Risarcimento del danno: Il dipendente potrebbe essere condannato a restituire le somme ricevute indebitamente, oltre ad eventuali danni patrimoniali causati dal suo comportamento fraudolento.
3. Sanzioni aggravanti: L'utilizzo continuativo di questa frode nel tempo (per "svariati anni") potrebbe aggravare la posizione dell'imputato, aumentando le pene previste dalla legge.
Conclusioni:
L'azione penale si concentra su un comportamento fraudolento continuato da parte del dipendente, che ha sfruttato falsi certificati medici per ottenere pagamenti indebitati. La Corte dei Conti, competente per i danni erariali, ha il potere di procedere penalmente nei confronti del dipendente, con possibili sanzioni penali e risarcitorie, applicando le normative previste dal Codice Penale e le disposizioni di attuazione del c.p.p.
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