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CGUE 2024-Risarcimento del danno da violazione del profilo social-La sentenza della Corte federale tedesca che citi si inserisce in un contesto giuridico molto interessante, soprattutto in relazione al regolamento GDPR e alla tutela dei dati personali. In base all’art. 82 del GDPR, infatti, chiunque subisca un danno materiale o immateriale a causa di una violazione delle disposizioni del regolamento ha diritto a essere risarcito dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati. Questo principio, che già riconosce il risarcimento anche per danni immateriali (come la perdita di privacy o il danno psicologico), è stato rafforzato dalla giurisprudenza recente.
Nel caso specifico del risarcimento per i 6 milioni di cittadini tedeschi coinvolti nell'incidente informatico di Meta, la Corte ha esteso il concetto di danno risarcibile. Non è più necessario che gli utenti provino un danno concreto o materiale derivante dall'uso improprio dei loro dati, ma basta dimostrare di essere stati vittime della violazione stessa. In altre parole, il semplice fatto di aver perso il controllo sui propri dati personali (come accaduto nell'incidente che ha coinvolto oltre 500 milioni di utenti) può essere considerato sufficiente per ottenere il risarcimento.
Questa interpretazione del GDPR si allinea con la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso C-200/23, che ha confermato la possibilità di ottenere il risarcimento anche in assenza di danni tangibili, purché la violazione sia stata causata dal trattamento illecito dei dati personali. In pratica, la violazione della privacy, se derivante da un incidente informatico o da altre forme di inadempimento del regolamento, è sufficiente per attivare il diritto al risarcimento.
Questa è una novità significativa in quanto ribadisce che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale, e le violazioni di tale diritto comportano una responsabilità diretta per le aziende che gestiscono i dati.
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