Tar 2025- «questa Corte, con ordinanza n. 847 del 1988 […] ha già affermato (richiamando la precedente sentenza n. 218 del 1984) che, in materia di contributo di riscatto, spetta al legislatore ordinario
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- Categoria: Previdenza
- Creato Martedì, 04 Febbraio 2025 12:05
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Tar 2025- «questa Corte, con ordinanza n. 847 del 1988 […] ha già affermato (richiamando la precedente sentenza n. 218 del 1984) che, in materia di contributo di riscatto, spetta al legislatore ordinario un ambito di discrezionalità, non solo nello scegliere i periodi e i servizi da ammettere a riscatto, ma anche nello stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere, in tutto o in parte; che nella medesima pronuncia si è ritenuto che il legislatore, nello stabilire per il personale civile dello Stato, a differenza che per quello militare, l’onerosità del riscatto, avesse correttamente esercitato tale discrezionalità, in relazione alle peculiarità proprie dell’impiego militare rispetto a quello civile, con particolare riguardo ai più bassi limiti di età per la cessazione dal servizio stabiliti per i militari (con conseguente maggior difficoltà, rispetto ai civili, di raggiungere il massimo dell’anzianità per il trattamento di quiescenza); che le anzidette argomentazioni appaiono pienamente valide anche in relazione alla odierna questione; […] dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 […] sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 97 della Costituzione […]».
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