Tar 2025- la pronuncia si riferisce alla configurabilità del mobbing nell'ambito di un contenzioso relativo alla Polizia Penitenziaria
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- Categoria: Tutela della Salute - Sicurezza del Lavoro
- Creato Lunedì, 03 Febbraio 2025 17:05
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Tar 2025- la pronuncia si riferisce alla configurabilità del mobbing nell'ambito di un contenzioso relativo alla Polizia Penitenziaria, e offre una descrizione dettagliata degli elementi che devono essere valutati affinché si possa riconoscere una situazione di mobbing.
Secondo quanto indicato, i punti chiave per configurare il mobbing sono:
1. Molteplicità dei comportamenti persecutori: Non basta un singolo episodio, ma è necessaria una serie di comportamenti, anche se leciti in sé, che siano sistematici, ripetuti e mirati a vessare il lavoratore. Il comportamento deve essere caratterizzato da un’intenzionalità persecutoria e protrarsi nel tempo.
2. L'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente: È fondamentale che la condotta persecutoria abbia avuto un impatto negativo tangibile sulla salute fisica o psichica del lavoratore, o comunque sulla sua integrità psicologica e sociale.
3. Nesso eziologico: Deve essere dimostrato che esiste un collegamento diretto tra la condotta persecutoria e il danno subito dal lavoratore, sia esso fisico o psicologico. In altre parole, deve essere provato che le azioni del datore di lavoro o del superiore gerarchico abbiano effettivamente causato il pregiudizio alla salute o alla dignità del dipendente.
4. Prova dell'intento persecutorio: Occorre dimostrare che le azioni siano state compiute con l'intenzione di nuocere al lavoratore, cioè che ci fosse una volontà di persecuzione e non semplicemente una negligenza o un comportamento non intenzionale.
Il riferimento al T.A.R. F.V.G., n. 152/2023 indica che il Tribunale Amministrativo Regionale ha trattato un caso in cui questi principi sono stati applicati per riconoscere il mobbing, sottolineando l'importanza di valutare attentamente la molteplicità e la sistematicità degli atti persecutori, il danno subito dal lavoratore e l'intenzione del datore di lavoro o dei superiori.
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