Consiglio di Stato 2025- Con due motivi di gravame, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati assieme, gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza di primo grado
- Dettagli
- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Domenica, 02 Febbraio 2025 01:05
- Visite: 26
Per sapere come ottenere le credenziali di accesso CLICCA QUI
Molti documenti pubblicati nella piattaforma www.laboratoriopoliziademocratica.it vi permarranno per un periodo medio breve dopodiché verranno eliminati definitivamente
Consiglio di Stato 2025- Con due motivi di gravame, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati assieme, gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza di primo grado, contestando, in particolare, che la violazione del termine massimo di durata della procedura concorsuale, che, per regolamento, non avrebbe potuto superare i 780 gg., non comportasse una responsabilità risarcitoria dell’amministrazione a titolo di colpa e sostenendo, più nello specifico, non potersi ammettere che un contenzioso pregresso, riguardante altro concorso, potesse giustificare un posticipo di circa dieci anni nella l’assunzione di vincitori del concorso de quo, arrecando agli stessi un pregiudizio non solo in termini economici, per il ritardo nella corresponsione delle differenze retributive spettanti, ma anche per perdita della chance di ottenere ulteriori avanzamenti di carriera; a fronte della presunzione di colpa collegata alla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento, non sarebbe dimostrata l’esimente dell’errore scusabile dell’Amministrazione, nelle varie forme in cui è stato declinato dalla giurisprudenza, mentre il nesso di causalità avrebbe dovuto valutarsi alla stregua del criterio del “più probabile che non”; il danno da ritardo nell’immissione nella nuova posizione lavorativa in qualità di vincitori del concorso a n. 643 posti, essendo il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori correlato all’effettività della prestazione, sarebbe da liquidarsi in via equitativa, come pure il danno da perdita di possibilità di carriera, legato alla concreta prospettiva di essere inquadrati diversi anni prima come ispettori, per poi approdare alla qualifica di ispettore capo, alla luce del riordino della carriera
https://drive.google.com/file/d/1kbHn8nkIrgAgPAtKgRacFSbV_crPNuEG/view?usp=sharing