Tar 2025- Il caso riguarda il ricorso introduttivo presentato da un dipendente pubblico, il quale ha contestato una nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
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- Categoria: Previdenza
- Creato Venerdì, 31 Gennaio 2025 17:05
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Tar 2025- Il caso riguarda il ricorso introduttivo presentato da un dipendente pubblico, il quale ha contestato una nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nello specifico, la questione ruota attorno alla retrodatazione della qualifica a vice sovrintendente al 1° gennaio xxx e alla somma di xxxxx,xx euro che viene richiesta come recupero degli scatti di anzianità previsti dall'art. 75 del D.P.R. 335/1982, già attribuiti al ricorrente dal 5 dicembre 2009.
In sintesi, il Ministero ha emesso una decisione che prevede il recupero di una somma di denaro per la quale il ricorrente ritiene di non essere in debito, in quanto gli scatti di anzianità erano stati già correttamente attribuiti e percepiti dal 2009. La retrodatazione della qualifica a gennaio 2002 e la successiva richiesta di recupero di xxxx,xx euro (al netto di compensazioni) mediante trattenute mensili sullo stipendio sono al centro del ricorso.
Analisi della questione
Il ricorso, in questo contesto, si fonda su due aspetti principali:
1. Retrodatazione della qualifica: Se la retrodatazione della qualifica a vice sovrintendente al 1° gennaio 2002 è avvenuta, è probabile che ci siano stati degli aggiustamenti nei trattamenti economici, compresi gli scatti di anzianità. Il ricorrente contesta questa retrodatazione in relazione agli importi dovuti, sostenendo che la somma richiesta per il recupero è ingiusta.
2. Scatti di anzianità: L'art. 75 del D.P.R. 335/1982 regola gli scatti di anzianità, che sono un diritto del lavoratore in relazione alla sua anzianità di servizio. La questione sollevata riguarda la legittimità della richiesta di recupero, in quanto il ricorrente sostiene di aver già percepito questi scatti dal 2009 e non ritiene di dover restituire alcuna somma.
3. Modalità di recupero: La modalità di recupero mediante trattenute mensili sullo stipendio è un altro punto di contestazione, in quanto il ricorrente potrebbe ritenere tale recupero eccessivo o inadeguato rispetto alla situazione in discussione.
Potenziali argomentazioni del ricorrente:
• Violazione del diritto acquisito: Se gli scatti di anzianità erano stati già regolarmente attribuiti dal 2009 e non sussistono errori nel loro calcolo o nell’attribuzione, la richiesta di recupero potrebbe essere vista come una violazione di un diritto già acquisito.
• Errore nella retrodatazione: La retrodatazione della qualifica potrebbe essere contestata se il ricorrente ritiene che tale azione non rispetti le normative o i diritti in materia di inquadramento e trattamento economico.
• Principio di certezza giuridica: Il ricorrente potrebbe argomentare che, avendo già ricevuto gli scatti dal 2009, non possa essere chiamato a restituirli ora, in quanto ciò infrangerebbe il principio di certezza giuridica e la buona fede.
Possibili risvolti:
Il tribunale chiamato a decidere sul ricorso esaminerà le circostanze specifiche legate alla retrodatazione della qualifica, agli scatti di anzianità e alla legittimità delle trattenute mensili. L'eventuale annullamento della nota potrebbe dipendere dalla verifica della correttezza delle operazioni di calcolo degli scatti e dalla valutazione della retrodatazione della qualifica.
Se la richiesta del ricorrente fosse accolta, potrebbero esserci riflessi anche sulle modalità di recupero e sull'eventuale restituzione di somme già trattenute.
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