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Cassazione 2024- Il tema dell'utilizzo dei permessi mensili previsti per i dipendenti con handicap grave è stato oggetto di diverse interpretazioni da parte della Corte di Cassazione.

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Cassazione 2024- Il tema dell'utilizzo dei permessi mensili previsti per i dipendenti con handicap grave è stato oggetto di diverse interpretazioni da parte della Corte di Cassazione. La normativa che disciplina tali permessi è contenuta nella Legge 104/1992, che riconosce specifici diritti a favore dei lavoratori portatori di handicap grave, tra cui appunto il diritto a fruire di permessi retribuiti per motivi legati alla propria condizione.
In una recente sentenza, la Cassazione ha precisato che l’utilizzo di questi permessi per attività estranee a finalità terapeutiche, come passeggiate o gite fuori porta, non costituisce abuso di diritto, purché tali attività non pregiudichino la condizione di handicap e non interferiscano con le esigenze di assistenza e cura necessarie per il dipendente.
La Corte, infatti, ha sottolineato che l’uso del permesso mensile da parte di un lavoratore con handicap grave non deve essere necessariamente vincolato a necessità di tipo esclusivamente terapeutico o sanitario, ma deve rispondere in generale alla tutela e al miglioramento della qualità della vita del soggetto. Pertanto, attività di svago, come passeggiate o gite, rientrano tra quelle che possono essere considerate lecite nell’ambito di un diritto più ampio alla dignità e al benessere del lavoratore.
Tuttavia, la Cassazione ha anche ribadito che tali permessi devono essere usati in modo non abusivo, cioè non per fini estranei al beneficio legittimo connesso alla condizione di handicap grave. In altre parole, il lavoratore ha diritto a usare i permessi anche per attività non direttamente terapeutiche, ma solo se queste non sono manifestamente in contrasto con la finalità della legge (che è quella di favorire il benessere e la cura del lavoratore).

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