Tar 2025- disamina dell’art. 45 D. Lgs. 95/2017. A parere della parte ricorrente, dalla disposizione de qua si evincerebbe, in relazione all’estensione alla Polizia di Stato degli artt. 1810 bis e 1811 D. Lgs. 66/2010
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- Categoria: Previdenza
- Creato Sabato, 25 Gennaio 2025 01:05
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Tar 2025- disamina dell’art. 45 D. Lgs. 95/2017. A parere della parte ricorrente, dalla disposizione de qua si evincerebbe, in relazione all’estensione alla Polizia di Stato degli artt. 1810 bis e 1811 D. Lgs. 66/2010, la necessaria inclusione, nell’anzianità di servizio, dei periodi trascorsi dal commissario in posizione di “aspirante”.
Orbene, l’art. 45 stabilisce, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto (comma 4), e per quello promosso alla qualifica di vice questore (comma 4 bis), a partire dal 2018 e in presenza di alcune specificate condizioni, l’applicazione dei meccanismi di progressione economica di cui all’art. 1811 D. Lgs. 66/2010. L’art. 1811, a sua volta, prevede per gli ufficiali generali e superiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, ad alcune condizioni di anzianità, il computo nell’anzianità di servizio, ai soli fini stipendiali, del periodo successivo al conseguimento della qualifica di “aspirante”. Secondo la prospettazione degli istanti, anche il periodo in cui gli stessi rivestivano la qualifica di aspirante allievo commissario in prova (primo biennio del corso) e quello successivo, dovrebbero pertanto essere conteggiati nell’anzianità di servizio.
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