Cassazione 2025- La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui il Pubblico Ministero (PM) adotti una misura senza specificare esattamente quali cose sono state affidate alla polizia giudiziaria
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- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Domenica, 12 Gennaio 2025 18:05
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Cassazione 2025- La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui il Pubblico Ministero (PM) adotti una misura senza specificare esattamente quali cose sono state affidate alla polizia giudiziaria, tale misura non è impugnabile tramite riesame, a meno che non venga messo in discussione il presupposto del titolo genetico (ossia la legittimità e le motivazioni iniziali della misura stessa).
Invece, la corretta procedura per impugnare la misura in questa situazione è quella di fare opposizione al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) contro il diniego del PM riguardo alla restituzione delle cose. L'opposizione si concentra sul diniego del PM di restituire i beni sequestrati o comunque sottratti, piuttosto che su una contestazione diretta dei presupposti della misura adottata.
In sintesi, l’impugnazione non deve avvenire tramite riesame, ma attraverso un'opposizione diretta al GIP, quando la misura adottata non individua adeguatamente le cose affidate alla polizia giudiziaria e riguarda il rifiuto del PM di restituire tali beni.
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