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Consiglio di Stato 2024-carabinieri -la valutazione della gravità del fatto da parte di un'autorità amministrativa (come il Consiglio di Stato o un altro ente) è generalmente considerata discrezionale e insindacabile. In altre parole, l'amministrazione ha ampio margine di valutazione nel decidere quale sanzione applicare, in base alla gravità dell'infrazione commessa.
Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. La valutazione della gravità può essere sindacata solo in presenza di evidenti errori, come un travisamento dei fatti o una logica manifesta illogicità e irragionevolezza. Questi errori devono essere così evidenti e immediati da dimostrare una palese sproporzione tra l'infrazione e la sanzione applicata.
In pratica, se la valutazione dell'amministrazione risulta incoerente o manifestamente sproporzionata, può essere oggetto di un controllo giurisdizionale, ma solo in casi eccezionali in cui la discrezionalità amministrativa venga esercitata in modo manifestamente errato.
Il caso in questione rappresenta una situazione in cui un membro delle Forze Armate, nello specifico un Carabiniere libero dal servizio, è stato coinvolto in un alterco in un locale notturno. Secondo quanto riportato, l'incidente è avvenuto per futili motivi, ma il comportamento del Carabiniere è stato problematico anche a seguito dell'intervento della Polizia di Stato. Di seguito, alcuni aspetti che potrebbero essere rilevanti in relazione alla giurisprudenza amministrativa e disciplinare:
1. Comportamento in stato di alterazione: Il fatto che il Carabiniere fosse in uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcool può essere considerato un comportamento incompatibile con le norme di disciplina previste per il personale delle Forze Armate. L'assunzione di sostanze alcoliche durante il servizio, o anche quando libero dal servizio, può comportare conseguenze disciplinari, soprattutto se la persona mostra segni di alterazione.
2. Mancanza di collaborazione: Il fatto che il Carabiniere si sia mostrato scarsamente collaborativo con la pattuglia della Polizia di Stato può essere interpretato come una violazione dell'obbligo di collaborazione tra le forze di polizia, che è fondamentale per il corretto funzionamento dell'ordine pubblico e per la gestione di situazioni di conflitto. Non solo, ma la mancanza di cooperazione in un momento di crisi potrebbe essere vista anche come un comportamento non conforme agli standard di condotta attesi da parte di un membro delle Forze Armate.
3. Alterco con un addetto alla sicurezza: L'incidente scaturito per futili motivi con un addetto alla sicurezza di un locale notturno può riflettere una mancanza di autocontrollo e di professionalità. Anche se il Carabiniere era libero dal servizio, il suo comportamento avrebbe dovuto mantenere gli standard di comportamento previsti per un membro delle Forze Armate, che deve sempre dimostrare un certo livello di responsabilità e di decoro, anche fuori servizio.
4. Qualificazione come appartenente all’Arma: Il fatto che il Carabiniere abbia cercato di qualificarsi come appartenente all'Arma dei Carabinieri in un contesto di conflitto potrebbe essere visto come un abuso del suo status, soprattutto se finalizzato ad intimidire o a influenzare l'esito dell'incidente in modo improprio. L'uso della propria qualifica professionale in modo non appropriato può aggravare la situazione e portare a sanzioni disciplinari.
5. Esame disciplinare e sanzioni: La combinazione di un comportamento aggressivo, alterato e poco collaborativo potrebbe portare a una revisione disciplinare da parte del comando dell'Arma dei Carabinieri. In base alla gravità della situazione, potrebbero essere previste sanzioni che vanno da una semplice ammonizione a sanzioni più severe, come sospensione o licenziamento, a seconda delle circostanze e delle normative interne.
In generale, un comportamento del genere sarebbe considerato un'infrazione grave agli obblighi di comportamento e di condotta professionale. Le Forze Armate e di Polizia hanno norme specifiche di comportamento, che stabiliscono che anche quando non in servizio, il personale deve mantenere un comportamento che non comprometta l'immagine e la dignità dell'istituzione.

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