Corte dei Conti 2024-il caso in questione si riferisce a un caso di contenzioso amministrativo o giurisdizionale riguardante la legittimazione passiva della Guardia di Finanza in relazione a una causa di servizio.
- Dettagli
- Categoria: Previdenza
- Creato Martedì, 07 Gennaio 2025 18:05
- Visite: 30
Per sapere come ottenere le credenziali di accesso CLICCA QUI
Molti documenti pubblicati nella piattaforma www.laboratoriopoliziademocratica.it vi permarranno per un periodo medio breve dopodiché verranno eliminati definitivamente
1. Legittimazione passiva
La legittimazione passiva si riferisce alla qualità di un soggetto di essere chiamato a rispondere in giudizio per l'eventuale lesione di un diritto o interesse. In questo caso, si sta discutendo se la Guardia di Finanza sia legittimata passivamente a rispondere delle decisioni prese riguardo alla causa di servizio, ovvero se sia essa a dover subire l'azione legale.
2. Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è un organismo che emette pareri in merito alla dipendenza di una malattia o infortunio da causa di servizio. Questi pareri, però, vengono definiti come atti endoprocedimentali, ossia atti che fanno parte di un procedimento amministrativo, ma che non hanno un'efficacia diretta sull'ordinamento esterno (non sono immediatamente lesivi dei diritti di un individuo). Essi hanno effetto solo all'interno del procedimento in corso, senza avere una capacità autonoma di influire su diritti o situazioni giuridiche al di fuori di quel contesto.
3. Atti lesivi dell'Amministrazione
Il passaggio più rilevante nel testo è che, una volta che l'Amministrazione (in questo caso, la Guardia di Finanza) recepisce e adotta i pareri del Comitato di Verifica, trasformandoli in un provvedimento amministrativo (come il diniego della causa di servizio), questo atto amministrativo diventa lesivo. È l'atto finale dell'Amministrazione, non il parere preliminare del Comitato, che produce effetti giuridici lesivi e che quindi giustifica la legittimazione passiva della Guardia di Finanza.
4. Conclusione sulla legittimazione passiva
Poiché l’atto finale (come un provvedimento di diniego della causa di servizio) è adottato dall'Amministrazione della Guardia di Finanza, è quest'ultima che deve rispondere in giudizio, e non il Comitato di Verifica, che ha solo formulato un parere. Pertanto, la legittimazione passiva della Guardia di Finanza è considerata pacifica, ovvero non vi sono dubbi sul fatto che debba essere essa l'ente chiamato a rispondere dell'atto finale.
Sintesi
In sostanza, la legittimazione passiva della Guardia di Finanza in questa situazione è giustificata dal fatto che è essa, e non il Comitato di Verifica, a emettere l'atto finale che incide sui diritti del ricorrente (come nel caso del diniego della causa di servizio). Il parere del Comitato, pur essendo parte integrante del procedimento, non ha da solo effetti giuridici diretti lesivi.
https://drive.google.com/file/d/1G_NGKrIFVsX8Yn73Heq4F6i0G6OzE-2w/view?usp=sharing