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Cassazione 2024- La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha affrontato il caso in cui un conducente sia ritenuto responsabile, ai sensi dell’articolo 172 del Codice della Strada, per la violazione dell'obbligo di assicurarsi che i passeggeri utilizzino la cintura di sicurezza, anche in assenza di eccesso di velocità o di altre violazioni del codice della strada. In particolare, la Corte ha stabilito che il conducente viola tale obbligo anche se il passeggero trasportato sul sedile posteriore non era correttamente allacciato alla cintura di sicurezza, e che la mancanza di segnali acustici di avviso del mancato allacciamento da parte del passeggero deceduto non interrompe il nesso causale tra la condotta del conducente e l’incidente.
Punti principali della sentenza:
1. Violazione dell’articolo 172 del Codice della Strada: L'articolo 172 del Codice della Strada stabilisce che è obbligatorio per tutti i passeggeri di un veicolo, sia sul sedile anteriore che su quello posteriore, indossare la cintura di sicurezza. Questo obbligo ricade anche sul conducente, il quale deve assicurarsi che tutti i passeggeri, inclusi quelli sul sedile posteriore, abbiano allacciato correttamente la cintura di sicurezza.
2. Responsabilità del conducente: La Cassazione ha precisato che il conducente, anche se non ha commesso altre violazioni (come l’eccesso di velocità o il mancato rispetto di segnali stradali), è comunque responsabile se non verifica che i passeggeri utilizzino correttamente la cintura di sicurezza. La sua responsabilità è legata all’obbligo di prevenire i rischi per la sicurezza del trasporto.
3. Mancanza di segnali acustici e nesso causale: Un punto cruciale della decisione è che la Corte ha stabilito che la mancanza di segnali acustici, che normalmente potrebbero avvertire il conducente di un mancato allacciamento della cintura da parte di un passeggero (come nel caso di veicoli moderni dotati di tale tecnologia), non interrompe il nesso causale tra la condotta del conducente e l’incidente. In altre parole, la responsabilità del conducente persiste anche in assenza di segnali di avviso, poiché il suo obbligo di vigilanza sui passeggeri non può essere eluso da tale mancanza tecnica.
4. Incidente e decesso: Nel caso specifico, la morte del passeggero, che non aveva allacciato la cintura di sicurezza, è stata collegata direttamente alla negligenza del conducente nel non assicurarsi che la cintura fosse indossata. La Cassazione ha ritenuto che il decesso del passeggero fosse un esito prevedibile della violazione dell’obbligo di vigilanza da parte del conducente.
Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma che la responsabilità del conducente non dipende esclusivamente dal suo comportamento diretto (ad esempio, guida imprudente o violazione di regole di velocità), ma anche dalla sua responsabilità nell'assicurarsi che i passeggeri rispettino le norme di sicurezza, come l'uso della cintura di sicurezza. In particolare, il conducente può essere ritenuto responsabile in caso di incidente anche se non ci sono altri fattori aggravanti, se non ha adempiuto correttamente al suo dovere di verificare che i passeggeri utilizzassero la cintura di sicurezza. La mancanza di segnali acustici non è considerata una giustificazione per non aver adempiuto a tale obbligo.

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