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Cassazione 2024- La Cassazione, con riferimento alla possibilità degli organi di polizia stradale di sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove attraverso apparecchi portatili, si riferisce alla normativa che regola i controlli su strada, in particolare quelli relativi alla guida sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti.
Gli organi di polizia stradale, infatti, sono autorizzati a utilizzare apparecchi portatili, come ad esempio etilometri o drug test, per verificare se un conducente stia guidando sotto l'influenza di alcol o sostanze psicotrope. Tali accertamenti sono non invasivi e non richiedono il consenso del conducente, poiché sono previsti dalla legge come parte delle misure di sicurezza pubblica.
Principali riferimenti normativi:
• Art. 186 del Codice della Strada: Regola la guida in stato di ebbrezza e consente alla polizia stradale di effettuare accertamenti attraverso etilometri.
• Art. 187 del Codice della Strada: Disciplina la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prevedendo che la polizia possa sottoporre i conducenti a test mediante apparecchi portatili.
• Accertamenti non invasivi: L’uso di apparecchi portatili per test alcolici e per il controllo di droghe è previsto come una forma di accertamento non invasivo. Tali prove non comportano danno fisico per il conducente e sono finalizzate alla sicurezza stradale.
In sintesi, la Cassazione ha confermato la legittimità di questi accertamenti, che, sebbene possano sembrare invasivi o impopolari per i conducenti, sono considerati strumenti essenziali per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire incidenti causati da guida sotto l’effetto di alcol o droghe.

https://drive.google.com/file/d/1pn_OxXU73IE_UDrXDKwSs6nuftZ21_ty/view?usp=sharing

   

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