Cassazione 2024-Il tema sollevato riguarda una questione di diritto del lavoro, in particolare la violazione e la falsa applicazione degli articoli 15 e 16 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300)
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- Categoria: Previdenza
- Creato Martedì, 31 Dicembre 2024 03:00
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Cassazione 2024-Il tema sollevato riguarda una questione di diritto del lavoro, in particolare la violazione e la falsa applicazione degli articoli 15 e 16 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300), che tutelano i diritti dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali.
Sintesi della questione:
Secondo il ricorso in Cassazione, si fa riferimento al fatto che la mancata corresponsione di determinati compensi (in particolare quelli previsti per i sindacalisti) comporti una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti, con un danno economico per il sindacalista. Tale situazione, secondo il ricorso, violerebbe le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori per l'attività sindacale, impedendo al datore di lavoro di arrecare pregiudizio a causa di tale attività.
Articoli 15 e 16 dello Statuto dei lavoratori:
• Articolo 15: Stabilisce il diritto del lavoratore di svolgere attività sindacale senza subire discriminazioni o pregiudizi da parte del datore di lavoro. Questo articolo garantisce il divieto di discriminazione per attività sindacali, sia dirette che indirette.
• Articolo 16: Regola i diritti dei rappresentanti sindacali in distacco, prevedendo che, durante il periodo in cui un lavoratore è distaccato per attività sindacale, non può subire pregiudizi economici o professionali. In particolare, il distacco non deve influire negativamente sul suo trattamento economico, e il lavoratore deve continuare a percepire gli stessi compensi che avrebbe ricevuto se avesse svolto la sua attività lavorativa ordinaria.
Il fondamento giuridico:
La Cassazione, in questo caso, sembra sostenere che la mancanza di compensi (probabilmente per l'attività sindacale o per l'attività di distacco) comporti un danno economico per il sindacalista. Questa perdita economica realizzerebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti, infrangendo il principio di uguaglianza e non discriminazione previsto dallo Statuto dei lavoratori. La disparità di trattamento nei confronti del sindacalista creerebbe una condizione che ostacola il libero esercizio dell'attività sindacale, tutelato dalla legge.
La questione riguarda il fatto che, mentre il sindacalista svolge attività che non sono solo a beneficio della sua organizzazione sindacale ma anche a favore dei dipendenti della struttura di appartenenza, il datore di lavoro non può impedire o danneggiare questa attività, specialmente se comporta una riduzione delle sue condizioni economiche.
Conclusione:
Il ragionamento della Cassazione si basa sul principio che il datore di lavoro non può penalizzare un lavoratore per il semplice fatto che svolge attività sindacale, poiché questo violerebbe le tutele previste dagli articoli 15 e 16 dello Statuto dei lavoratori. Inoltre, la riduzione dei compensi al sindacalista, in quanto può causare una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti, costituisce una violazione delle garanzie contro la discriminazione sindacale.
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