Tar 2024-Il tema delle condotte vessatorie e mobbizzanti sul posto di lavoro, in particolare in un contesto delicato come quello di una casa circondariale, solleva importanti questioni di diritto riguardanti il risarcimento dei danni subiti dai lavoratori
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- Categoria: Tutela della Salute - Sicurezza del Lavoro
- Creato Giovedì, 12 Dicembre 2024 01:05
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Tar 2024-Il tema delle condotte vessatorie e mobbizzanti sul posto di lavoro, in particolare in un contesto delicato come quello di una casa circondariale, solleva importanti questioni di diritto riguardanti il risarcimento dei danni subiti dai lavoratori.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
1. Responsabilità contrattuale: Si riferisce al dovere di un datore di lavoro di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Se il datore di lavoro non rispetta questo obbligo, si configura una violazione del contratto di lavoro, con diritto del lavoratore al risarcimento dei danni subiti. In questo contesto, le condotte vessatorie e mobbizzanti possono essere considerate come una violazione dei doveri di protezione e sicurezza.
2. Responsabilità extracontrattuale: Si riferisce alla responsabilità civile per danni causati a terzi, in questo caso il lavoratore può chiedere il risarcimento per danni non solo patrimoniali, ma anche non patrimoniali (come il danno morale). Se le condotte vessatorie e mobbizzanti sono tali da ledere la dignità, l’integrità psicofisica o il benessere del lavoratore, si può configurare un danno risarcibile anche sotto questa forma.
Diritto al risarcimento
Il diritto al risarcimento del danno subito può essere invocato sia in sede civile che, eventualmente, in ambito penale, qualora le condotte subite siano di tale gravità da configurare reati.
Elementi da dimostrare
Per ottenere il risarcimento, la ricorrente dovrà dimostrare:
• L’esistenza di condotte vessatorie e mobbizzanti: Documentare episodi specifici, testimoni e prove oggettive della condotta.
• Il nesso di causalità: Dimostrare che i danni subiti sono direttamente riconducibili alle condotte del datore di lavoro o di colleghi.
• Il danno subito: Illustrare in modo dettagliato i danni patrimoniali (es. spese mediche) e non patrimoniali (es. danno morale, stress, ansia).
Conclusione
In sintesi, la ricorrente ha il diritto di chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa di condotte vessatorie e mobbizzanti, sia sulla base della responsabilità contrattuale che di quella extracontrattuale. È fondamentale raccogliere tutte le prove necessarie e, se possibile, avvalersi di un legale esperto in diritto del lavoro per seguire il procedimento in modo efficace.
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