Cassazione 2024- in alcuni particolari settori operano limiti più stringenti, in ragione delle funzioni peculiari che sono coinvolte e quindi l'art. 35, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che "ai fini delle assunzioni
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- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Sabato, 30 Novembre 2024 01:05
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Cassazione 2024- in alcuni particolari settori operano limiti più stringenti, in ragione delle funzioni peculiari che sono coinvolte e quindi l'art. 35, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede che "ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni";
quest'ultima norma stabilisce che "per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria"
https://drive.google.com/file/d/1S0xY_tiGGieIyxf0OEnr2yeLAlvwL1o1/view?usp=sharing