Cassazione 2024-è sufficiente la «temporanea inattività» della somministrazione di acqua, e quindi non soltanto il «fermo» che venga disposto volontariamente o per qualunque altra ragione
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- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Giovedì, 28 Novembre 2024 01:05
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Cassazione 2024-è sufficiente la «temporanea inattività» della somministrazione di acqua, e quindi non soltanto il «fermo» che venga disposto volontariamente o per qualunque altra ragione, ma anche l’inefficienza dell’impianto (perdite lungo l tratto delle condutture pubbliche) e quindi la sua inidoneità al funzionamento, rendono indebito il pagamento del servizio al gestore del servizio idrico integrato.
Il concetto espresso fa riferimento al principio secondo cui, per la prestazione di un servizio, è necessario che questo sia effettivamente fornito in modo adeguato e continuo. Se la somministrazione di acqua è interrotta temporaneamente, sia per volontà del fornitore che per inefficienza dell’impianto, il pagamento del servizio da parte dell'utente diventa indebito.
In sintesi, il fornitore del servizio idrico integrato ha l'obbligo di garantire un servizio efficiente e continuo. Qualora ci sia una sospensione della fornitura d'acqua, dovuta a ragioni non imputabili all'utente, quest'ultimo non è tenuto a pagare per un servizio non ricevuto. Le norme contrattuali e di settore, come quelle che tutelano i consumatori, supportano questa posizione, affinché gli utenti non debbano sostenere costi per servizi che non sono stati effettivamente erogati.
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