L'articolo 270-quinquies del codice penale italiano riguarda il reato di "addestramento per attività terroristiche".
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- Creato Giovedì, 24 Ottobre 2024 07:10
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L'articolo 270-quinquies del codice penale italiano riguarda il reato di "addestramento per attività terroristiche". Questa norma prevede sanzioni per chiunque, in Italia o all'estero, si alleni o prepari per compiere atti di terrorismo, sia che si tratti di terrorismo di matrice nazionale che internazionale.
Le condotte vietate includono l'addestramento in armi, esplosivi, o qualsiasi mezzo idoneo a commettere atti di terrorismo. La legge mira a prevenire la formazione di individui che possano diventare attori di atti violenti e destabilizzanti per la società. La pena prevista per questo reato può variare in base alla gravità del fatto e alle circostanze specifiche.
In generale, la normativa italiana è parte di uno sforzo più ampio per combattere il terrorismo e garantire la sicurezza pubblica.