Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, riguarda il divieto di blocco o ostruzione in strade ordinarie e ferrate.

Dettagli

  

 

L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, riguarda il divieto di blocco o ostruzione in strade ordinarie e ferrate. In generale, questa norma è volta a garantire la libertà di circolazione e la sicurezza sulle strade, stabilendo sanzioni per chiunque crei ostacoli o impedimenti che possano compromettere il traffico stradale o ferroviario.
In dettaglio, è importante notare che:
1. Bloccaggio o Ostruzione: Questo si riferisce a qualsiasi atto che impedisce il libero transito su strade pubbliche o ferrovie, includendo sia azioni fisiche (come l'erezione di barricate) sia comportamenti che possano causare congestione o pericoli per gli utenti della strada.
2. Sanzioni: Chi viola questa norma può essere soggetto a sanzioni penali o amministrative, a seconda della gravità dell'infrazione.
3. Funzione della norma: Questa disposizione è concepita per tutelare non solo la sicurezza degli utenti della strada, ma anche per garantire il regolare funzionamento della viabilità e dei servizi pubblici.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica