L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, riguarda il divieto di blocco o ostruzione in strade ordinarie e ferrate.
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- Creato Giovedì, 24 Ottobre 2024 07:10
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L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, riguarda il divieto di blocco o ostruzione in strade ordinarie e ferrate. In generale, questa norma è volta a garantire la libertà di circolazione e la sicurezza sulle strade, stabilendo sanzioni per chiunque crei ostacoli o impedimenti che possano compromettere il traffico stradale o ferroviario.
In dettaglio, è importante notare che:
1. Bloccaggio o Ostruzione: Questo si riferisce a qualsiasi atto che impedisce il libero transito su strade pubbliche o ferrovie, includendo sia azioni fisiche (come l'erezione di barricate) sia comportamenti che possano causare congestione o pericoli per gli utenti della strada.
2. Sanzioni: Chi viola questa norma può essere soggetto a sanzioni penali o amministrative, a seconda della gravità dell'infrazione.
3. Funzione della norma: Questa disposizione è concepita per tutelare non solo la sicurezza degli utenti della strada, ma anche per garantire il regolare funzionamento della viabilità e dei servizi pubblici.