Cassazione 2024- il diritto di critica dell'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è soggetto agli stessi limiti di quello del sindacalista.
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- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Domenica, 13 Ottobre 2024 07:27
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Cassazione 2024- il diritto di critica dell'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è soggetto agli stessi limiti di quello del sindacalista. Entrambi possono esprimere le proprie opinioni e critiche in merito alla gestione della sicurezza e alle condizioni di lavoro, ma devono farlo nel rispetto di alcuni principi fondamentali.
In particolare, le critiche devono essere:
1. Costruttive: Mirate a migliorare le condizioni lavorative e di sicurezza, evitando attacchi personali o diffamatori.
2. Basate su fatti: Dovrebbero essere sostenute da evidenze e documenti che dimostrano la validità delle affermazioni.
3. Non lesive: Non devono violare la dignità delle persone coinvolte o danneggiare la reputazione dell'azienda senza adeguate motivazioni.
In ogni caso, sia l'RLS che i sindacalisti devono operare nel rispetto delle norme di legge e del contratto collettivo, e le loro attività di critica devono essere effettuate nell'ambito delle prerogative e dei diritti riconosciuti dallo stesso quadro normativo.
https://drive.google.com/file/d/17n3us4CoKk5GMLF1TBV0AW9p87wZJL9v/view?usp=sharing