Corte dei Conti:"mancata concessione della pensione privilegiata ordinaria "
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- Creato Lunedì, 14 Gennaio 2013 00:54
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(Lpd) Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., 03-12-2012, n. 1167
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con i ricorsi in epigrafe il sig. (Lpd) lamenta la mancata concessione della pensione privilegiata ordinaria (dm 10679/2002 del 17 ottobre 2002) per le infermità spondilo artrosi diffusa e note di coxartrosi.
Nonostante le predette infermità fossero state riconosciute dipendenti da causa di servizio il Ministero dell'Interno ha negato il trattamento pensionistico privilegiato perché il sig. (Lpd) è stato dichiarato idoneo al servizio nella Polizia di Stato. Con i ricorsi l'istante lamentando l'illegittimità del diniego chiede la concessione della pensione privilegiata, a decorrere dal congedo, nella misura, per cumulo, della 7° categoria della Tabella A, per 4 anni e successivamente a vita.
Il Ministero dell'Interno si è costituito con nota del 24 ottobre 2011 facendo presente che, a seguito di domanda di aggravamento presentata dal sig. (Lpd) in data 9 aprile 2008, ha conferito al ricorrente pensione privilegiata di 7 categoria a decorrere dall'1 maggio 2008.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, va disposta la riunione dei ricorsi.
Nel merito i ricorsi sono fondati.
Questo giudice, nel concordare con quanto sostenuto negli atti introduttivi, non può che confermare che al personale della Polizia di Stato, a mente dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 387/1987, continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di privilegio, le norme previste per personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (cfr. Corte dei Conti, Sez. III n. 25 del 21 gennaio 2004, Sez. Lombardia, n. 506 del 23 marzo 2004, Sez. Veneto n. 1260 del 14 ottobre 2004). Pertanto, alla fattispecie si ritiene applicabile l'art. 67 del D.P.R. 1092 del 1973 e, quindi, risulta irrilevante il requisito dell'inabilità al servizio, come sancito dall'art. 64 del citato D.P.R. 1092.
Ciò premesso, nel merito questo Giudice reputa ampiamente dimostrato che le infermità accertate siano state la causa di una ridotta capacità lavorativa del (Lpd).
Il complesso morboso sofferto dal ricorrente, comprendente le infermità spondilo artrosi diffusa e note di coxartrosi, è certamente idoneo a limitare le capacità lavorative di un dipendente della Polizia di Stato, a cui, per lo svolgimento delle sue funzioni, sono richieste doti fisiche superiori alla media.
Si consideri altresì che le limitazioni concernono la colonna vertebrale e, perciò, senza dubbio, all'epoca del servizio costringevano il ricorrente a disagi e a riduzioni della libertà di movimento, in special modo dei movimenti caratterizzati da rapidità e potenza, sovente richiesti nell'attività di agente di P.S.
Per l'effetto, va riconosciuto il diritto del sig. (Lpd) a percepire, in applicazione dell'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973, e in conformità al parere della CMO di Anzio, il trattamento pensionistico privilegiato. Tale complesso morboso è meritevole di essere ascritto alla Tabella A, settima categoria per quattro anni e successivamente a vita.
La decorrenza è quella data della prima domanda di pensione (16 gennaio 1996) prodotta dal sig. (Lpd).
Sui maggiori importi pensionistici spettanti al suddetto titolo competono, infine, con decorrenza da ciascun rateo e fino al pagamento della sorte capitale, i benefici accessori nei limiti del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, giusta l'interpretazione autentica di cui all'art. 45, comma 6, della legge n. 448/1998.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi nn. 71470 e 71420.
Accoglie i ricorsi nn. 71470 e 71420/PC del registro di Segreteria proposti da (Lpd)A. e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico privilegiato 7° categoria, tabella A, per 4 anni e successivamente a vita, a decorrere dalla data della domanda (16 gennaio 1996).
Sugli importi arretrati vanno liquidati interessi e rivalutazione monetaria, secondo le modalità indicate all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, giusta l'interpretazione autentica di cui dall'art. 45, comma 6, della legge n. 448/1998.
Spese compensate.