Ministero dell'Interno: '... e uso di strumenti di autodifesa “a base di peperoncino”, rimessa ad un decreto del Ministro dell’interno, ... '
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Ministero dell'interno
Circ. 7-8-2009 n. 557/LEG/240520.09/3/P
Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.Circ. 7 agosto 2009, n. 557/LEG/240520.09/3/P (1).
Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
AiSigg. questori della Repubblica
Loro sediAi
Sigg. Dirigenti dei compartimenti di polizia stradale
Loro sediAi
Sigg. Dirigenti delle zone di polizia di frontiera
Loro sediAi
Sigg. Dirigenti dei compartimenti di polizia ferroviaria
Loro sediAi
Sigg. Dirigenti dei compartimenti di polizia postale e delle telecomunicazioni
Loro sediAi
Sigg. Dirigenti dei reparti mobili della polizia di Stato
Loro sediAi
Sigg. Dirigenti dei gabinetti interregionali di polizia scientifica
Loro sediAi
Sigg. Dirigenti dei reparti volo della polizia di Stato
Loro sediAl
Sig. Dirigente del centro polifunzionale - Scuola tecnica di polizia di Spinaceto
RomaAl
Sig. Direttore del centro nautico e sommozzatori della polizia di Stato
La SpeziaAi
Sigg. Dirigenti dei reparti prevenzione crimine
Loro sediAi
Sigg. Direttori degli istituti di istruzione, di perfezionamento e centri di addestramento della polizia di Stato
Loro sedi
Sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio u.s. è stata pubblicata la legge 15 luglio 2009, n. 94" recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".La legge, in vigore dall’8 agosto 2009, interviene su ampi delicati settori della legislazione in materia di immigrazione, contrasto alla criminalità organizzata e diffusa, sicurezza stradale e decoro urbano e completa il percorso avviato con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.Le nuove disposizioni contenute nei tre articoli della legge, intervengono, in linea di massima, rispettivamente, nella materia dell’immigrazione, in quella del contrasto alla criminalità organizzata, in quella del contrasto alla criminalità diffusa, in quella relativa al decoro urbano ed in quella concernente la sicurezza stradale.Tra le nuove norme contenute nell’art. 1 della nuova legge, relative, in particolare, alla materia dell’immigrazione, si richiama l’introduzione del reato, di natura contravvenzionale, dell’ingresso e della permanenza illegale nel territorio dello Stato, che prevede l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro e la possibilità di sostituire la condanna con l’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, a seguito di un procedimento immediato davanti al giudice di pace.In proposito, anche in merito agli aspetti più generali connessi alla violazione della normativa sull’ingresso e sul soggiorno ed alle eventuali indicazioni dell’Autorità Giudiziaria sui profili maggiormente innovativi in materia penale - che potranno anche essere sollecitate a livello locale - soprattutto con riferimento alla predetta introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, si richiama l’articolo 1-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, che prevede la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività per le quali è prevista dal medesimo articolo una specifica procedura per la dichiarazione di assistenza e di sostegno alle famiglie ai fini della regoralizzazione del relativo rapporto di lavoro. Il comma 10 dello stesso art. 1-ter prevede, altresì, il divieto di espulsione dello straniero interessato, salvo che si trovi in una delle condizioni previste dal successivo comma 13 (destinatario, ad esempio, di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico).Sempre in materia di immigrazione si segnala il prolungamento dai 60 giorni attuali fino ad un massimo di 180 giorni del periodo di trattenimento nei Centri di identificazione e di espulsione che potrà consentire di acquisire più agevolmente i necessari documenti di viaggio per allontanare lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, riducendo il numero degli stranieri dimessi dai centri per scadenza del termine massimo previsto per il trattenimento ed aumentando quello delle espulsioni eseguite. La nuova disposizione si applica anche per gli stranieri presenti alla data dell’8 agosto 2009 nei Centri di identificazione ed espulsione.Per le ulteriori disposizioni volte a contrastare l’elusione della normativa sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e per gli aspetti più operativi, si allega un documento dettagliato su tutte le novità che hanno un impatto immediato soprattutto sulle competenze degli uffici immigrazione delle questure (all. 1).L’art. 2 della nuova legge introduce nuovi importanti strumenti di contrasto della criminalità organizzata che si aggiungono a quelli adottati già a partire dal 1982, con specifico riferimento a quelli finalizzati all’aggressione dei patrimoni mafiosi ed all’implementazione del sistema di prevenzione, anche con riguardo al trattamento penitenziario degli esponenti mafiosi più pericolosi detenuti in carcere, nonché alle altre iniziative volte a valorizzare al massimo la presenza dello Stato in determinati contesti del Paese.Si tratta di disposizioni che integrano quelle già contenute nel richiamato decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008.Tra le disposizioni d’interesse, si evidenziano, in particolare:
a) l’introduzione del divieto di partecipazione agli appalti pubblici degli imprenditori che non denunciano la concussione o l’estorsione subita, salvo la sussistenza dello stato di necessità o della legittima difesa;b) la previsione di un maggiore rigore della disciplina del cosiddetto “carcere duro” e di una nuova fattispecie di reato per chi agevola la comunicazione all’esterno dei soggetti sottoposti al cosiddetto “art. 41-bis”;
c) l’introduzione di una specifica disciplina per favorire la gestione delle aziende e le società “economicamente sane” sequestrate alla mafia, al fine di favorire, anche attraverso la nomina di un amministratore giudiziario “manager”, il ciclo produttivo ed i livelli occupazionali;d) la previsione di nuove sanzioni interdittive e pecuniarie a carico degli enti in relazione alla commissione di delitti di criminalità organizzata. Per gli aspetti operativi in materia, si allega un documento in cui sono specificate le innovazioni introdotte dall’art. 2 della legge in argomento (all. 2).L’art. 3 della nuova legge contiene una serie di disposizioni che rispondono, in particolare, alla domanda di sicurezza dei cittadini, spaziando dal campo delle misure di contrasto alla cosiddetta illegalità diffusa, a quello in cui è fortemente avvertita l’esigenza di rafforzare il senso civico e la promozione della legalità, anche attraverso il ricorso alla cosiddetta “sicurezza partecipata” per la salvaguardia anche del decoro urbano, nonché, infine, al campo della sicurezza stradale.Si tratta, anche in questo caso, di disposizioni che completano quanto già previsto nel richiamato decreto-legge n. 92 del 2008 “sicurezza”.Tra le numerose ed innovative disposizioni d’interesse, contenute quasi tutte nel predetto art. 3 della legge in esame, si segnalano, in particolare:
a) l’introduzione di una disciplina penale più severa a tutela delle persone più deboli vittime di reato, anche attraverso specifiche aggravanti per gli autori di delitti commessi in danno di minori o nelle vicinanze delle scuole, ovvero in luoghi frequentati abitualmente da minori, per coloro che sfruttano i minori nell’accattonaggio, ovvero si rendono responsabili di mutilazioni genitali femminili, nonché per gli autori dei reati di furto in abitazione e di violazione di domicilio;b) l’introduzione di una modifica alla disciplina delle aggravanti per il porto illegale di armi, quando lo stesso avviene nelle vicinanze di scuole, banche, uffici postali, sportelli bancomat, giardini pubblici, stazioni ferroviarie, fermate metro e autobus, nonché dell’aumento della pena per chi porta fuori dalla propria abitazione oggetti atti ad offendere;c) la previsione di una specifica disciplina per la vendita e uso di strumenti di autodifesa “a base di peperoncino”, rimessa ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute, e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
d) la possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati, iscritti in un apposito elenco tenuto dal Prefetto, ai fini della segnalazione alla polizia locale ed alle Forze di polizia dello Stato di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio. Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro dell’interno;e) la possibilità per i gestori di attività di intrattenimento e di spettacolo di avvalersi di addetti ai servizi di controllo, solo se iscritti in un apposito elenco tenuto dal prefetto. Anche in questo caso le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro dell’interno;f) l’introduzione di nuove disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale, attraverso il perfezionamento di quelle introdotte anche di recente - soprattutto con riferimento alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e alla circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti - nonché di previsioni che incrementano le risorse destinate anche per l’acquisto di mezzi, materiali, attrezzature delle Forze di polizia e per campagne di sensibilizzazione.A tale ultimo riguardo, si allega un apposito documento nel quale sono contenute le prime istruzioni operative sulle innovazioni apportate dalla legge n. 94 del 2009 nella materia della sicurezza stradale (all. 3).
Tra le altre disposizioni d’interesse contenute nella predetta legge, si richiama l’attenzione su quelle che consentono di sospendere le attività delle associazioni che possono favorire la commissione di reati di terrorismo, ovvero di sciogliere le stesse, nonché quelle volte a rafforzare la lotta al fenomeno del riciclaggio, attraverso l’estensione del potere di accesso degli organi di polizia a tutte quelle attività “a rischio” (quali ad es. le case da gioco), e quelle che introducono una disciplina più stringente per l’attività cosiddetta di “money transfert”, soprattutto con riferimento alle operazioni compiute da stranieri per i quali è richiesta la conservazione per 10 anni della copia del titolo del soggiorno regolare in Italia.Si segnala, infine, che l’art. 1, comma 8, della legge in esame, reintroduce, all’art. 341-bis, del codice penale, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, punito con la reclusione fino a 3 anni. La nuova disposizione, che riproduce in parte quella abrogata nel 1999, prevede anche l’esclusione della responsabilità dell’autore del reato se è successivamente provata la verità del fatto attribuito al pubblico ufficiale, nonché l’estinzione del reato se l’imputato abbia risarcito il danno alla persona offesa e al suo ente di appartenenza.Il successivo comma 9 dell’art. 1 della nuova legge, introduce, altresì, con il nuovo art. 393-bis del codice penale, una causa di non punibilità per i reati di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio ad un pubblico ufficiale, quando quest’ultimo abbia dato causa al fatto, “eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”.Nel fare riserva di fornire ulteriori istruzioni in merito ai contenuti della legge n. 94 del 2009, anche in relazione ai previsti provvedimenti attuativi, si confida nella consueta collaborazione e concretezza delle SS.LL, al fine di contribuire ad assicurare la migliore applicazione delle nuove disposizioni, anche attraverso un’adeguata di diffusione delle stesse.
Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Manganelli
Allegato 1
Innovazioni in materia di immigrazione introdotte dall’articolo 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
1) Il comma 1 precisa che la circostanza aggravante della “clandestinità” si applica esclusivamente ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
2) I commi 2, 3 e 4, trasferiscono dal codice penale alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, la disciplina relativa all’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero e dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, rispettivamente, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, d’ora in avanti indicato come “testo unico”, nonché “in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30”. A tale ultimo riguardo, si segnala che la Commissione delle Comunità Europee ha pubblicato, in data 2 luglio 2009, la Comunicazione al Parlamento Europeo e al Consiglio, (disponibile sul portale internet all’indirizzo: http://eurlex.europa.eu - documento COM/2009/0313), con cui sono stati espressi gli orientamenti circa gli aspetti più problematici per la migliore attuazione della direttiva 2004/38/CE, ed in particolare, all’art. 3, sono stati forniti utili strumenti interpretativi per l’adozione dei provvedimenti restrittivi del diritto all’ingresso ed al soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.
3) Il comma 16 introduce al testo unico l’art. 10-bis, del quale si riproducono i primi due commi:
“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.2. Le disposizioni di cui al comma I non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
Viene, quindi, introdotto il reato di ingresso e di soggiorno illegale nel territorio dello Stato che consiste in una contravvenzione, punita con l’ammenda, applicabile allo straniero che entra o si trattiene sul territorio nazionale, in violazione della normativa vigente. In particolare, si mette in evidenza che:
- il nuovo reato è contestato allo straniero che entra o si trattiene in Italia, in violazione alla normativa vigente. Non è applicabile, quindi, nei confronti dello straniero respinto alla frontiera;- se lo straniero che entra o si trattiene sul territorio nazionale chiede la protezione internazionale, il procedimento penale è sospeso fino alla decisione sulla domanda di asilo;- al termine della suddetta procedura di asilo, se allo straniero è rilasciato il permesso di soggiorno per rifugiato o per motivi di protezione sussidiaria o umanitari, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;- nelle ipotesi in cui, invece, l’azione penale viene esercitata, lo straniero denunciato è rimpatriato senza che sia necessario acquisire, preventivamente, il nulla osta dal giudice competente per l’accertamento del reato;- il Questore, dopo avere eseguito l’espulsione o il respingimento dello straniero, ne dà comunicazione al suddetto giudice che, conseguentemente, pronuncia sentenza di non luogo a procedere;- se lo straniero rientra illegalmente in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso, l’azione penale va riproposta.
Riguardo alla sussistenza del reato in esame deve pronunciarsi il giudice di pace competente per territorio. Il procedimento penale ha inizio con la richiesta, formulata dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero, affinché questi:- autorizzi la presentazione immediata a giudizio dell’imputato;
- disponga, ove ricorrano i presupposti, la sua contestuale citazione per l’udienza. Infatti, i presupposti che consentono alla polizia giudiziaria di chiedere, al pubblico ministero, l’autorizzazione a presentare l’imputato immediatamente a giudizio, entro quindici giorni dalla richiesta, sono:
- la contestazione di un reato procedibile d’ufficio;
- la flagranza ovvero una prova evidente della sua colpevolezza. Inoltre, in presenza dei suddetti presupposti per la presentazione immediata a giudizio, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero anche la contestuale citazione dell’imputato per l’udienza, se:
- ricorrono gravi e comprovate ragioni d’urgenza, che non consentono di attendere la fissazione dell’udienza nei quindici giorni successivi,
oppure:
- l’imputato si trovi, a qualsiasi titolo, sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale.Qualora il pubblico ministero accolga ambedue le richieste:
- l’imputato è rinviato direttamente dinnanzi al Giudice di Pace;- la polizia giudiziaria provvede a:
- condurre l’imputato, se sottoposto a misure limitative o privative della libertà personale, dinnanzi al Giudice di Pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli rinunzi a partecipare all’udienza;- notificare, invece, all’imputato che non sia sottoposto a tali misure, la richiesta di citazione contestuale per l’udienza e il provvedimento adottato dal pubblico ministero, dandone comunicazione anche al suo difensore.
Infine, si evidenzia che:
- il termine a difesa, eventualmente chiesto dall’imputato, non può essere superiore a quarantotto ore;- con la decisione, il Giudice di Pace può applicare la misura sostitutiva dell’espulsione, purché non ricorrano le cause che impediscono l’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
4) Con due modifiche contenute nei commi 16, lett. b), e 22, lett. o), è stato modificato l’art. 16 del testo unico, concernente l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione adottata dal giudice.Oltre a ricomprendere anche il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale tra i reati per i quali il giudice, compreso quello di pace, può sostituire la sentenza di condanna con l’espulsione, le modifiche al predetto art. 16 del testo unico sono finalizzate a specificare che per poter disporre l’espulsione il giudice deve preventivamente accertarsi che sussistono le condizioni che consentano di disporre l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera, tra cui, in particolare, la disponibilità dei documenti necessari per l’espatrio dello straniero interessato.
5) Il comma 22, lett. a), apporta le seguenti modifiche all’art. 4, comma 3, del testo unico:
a) nel terzo periodo, dopo le parole: “o che risulti condannato, anche” sono inserite le seguenti: “con sentenza non definitiva, compresa quella adottata”;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Impedisce I'ingresso dello straniero in ltalia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo II, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 4'13 e 474 del codice penale”.Pertanto, viene precisato che è inammissibile in Italia lo straniero condannato, anche se con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per i reati indicati al comma 3 del citato art. 4 del Testo Unico.Inoltre, analogamente a quanto già previsto in tema di lavoro autonomo, è inammissibile sul territorio nazionale anche lo straniero condannato, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale.
6) Le lettere b), c), d) e ed f), del comma 22, apportano una serie di modifiche all’art. 5 del testo unico, tra le quali si segnalano:
- l’introduzione del comma 2-ter, concernente l’obbligo, per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno, di versare un contributo, compreso tra gli 80 e i 200 euro, il cui importo e le relative modalità di versamento saranno determinate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno. Sono esenti dal versamento gli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari;- la modifica del primo periodo del comma 4, secondo cui ”Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio delle diverse condizioni previste dal presente testo unico”. Si è stabilita, pertanto, l’uniformità dei termini entro cui chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. Tutte le domande in questione, infatti, devono essere presentate almeno sessanta giorni prima della scadenza del titolo di soggiorno, a prescindere dal motivo per il quale lo straniero si trova in Italia;- la modifica del comma 5-bis, con la quale è stata attribuita rilevanza, in tema di soggiorno per motivi familiari, anche alle condanne inflitte per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Tali condanne, infatti possono essere tenute in considerazione per revocare o negare il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto;- l’introduzione del comma 5-ter: secondo cui “il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma l-ter”; In proposito è stato disposto un più efficace contrasto alle condotte elusive della bigamia. Infatti, il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato qualora si accerti che il coniuge o il genitore, entrati per ricongiungimento familiare, siano coniugati con un cittadino straniero, già soggiornante regolarmente in Italia con altro coniuge;- la modifica del comma 8-bis, con la quale è stata prevista la punibilità del semplice utilizzo, da parte dello straniero, di un visto di ingresso o di reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno ovvero un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contraffatti o alterati.
7) Il comma 22, lett. g), apporta una modifica all’art. 6, comma 2, del testo unico, prevedendo l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno agli uffici pubblici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nonché alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, (c. 22, lett. g). Il comma 22, lett. h), apporta una modifica anche al comma 3 del medesimo articolo 6 del testo unico, con la quale diventa punibile lo straniero che, a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, oltre al passaporto o altro documento di identificazione, anche il permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare permanenza in Italia. Quindi, lo straniero è sanzionabile qualora, pur esibendo un suo documento identificativo, non esibisca, senza giustificato motivo, anche il titolo che lo legittima a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale.
8) Sempre il comma 22, lett. i), introduce all’articolo 9 del testo unico il comma 2-bis, in base al quale il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, è subordinato anche al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.Le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno definite con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
9) La modifiche apportate all’art. 14 del testo unico, concernente l’esecuzione dell’espulsione, contenute nel comma 22, lettera l), riguardano, in particolare:
- il comma 5: la proroga del trattenimento dello straniero, in un Centro di identificazione ed espulsione, può durare fino a centottanta giorni. Infatti, decorsi i primi sessanta giorni, suddivisi in due periodi da trenta, preventivamente convalidati dal competente Giudice di Pace, il Questore può chiedere al suddetto giudice la proroga per ulteriori sessanta giorni, a condizione che:- lo straniero non abbia cooperato per il suo rimpatrio, oppure:
- vi siano ritardi nell’acquisizione della necessaria documentazione dai Paesi terzi interessati.
Inoltre, alla scadenza dei primi centoventi giorni, il Questore può chiedere al Giudice di Pace un’ulteriore proroga di altri sessanta giorni, purché persistano le suddette condizioni e, nonostante ogni ragionevole sforzo, non sia stato possibile procedere all’espulsione dello straniero. Comunque:- il Questore può procedere all’espulsione o al respingimento dello straniero, anche prima della scadenza del termine già prorogato, dandone comunicazione al Giudice di Pace;- la proroga, fino ad un periodo massimo complessivo di centottanta giorni, può essere chiesta anche per gli stranieri già presenti nei C.I.E, alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 94 del 2009;- il comma 5-bis: l’applicazione dell’ordine del Questore a lasciare l’Italia entro cinque giorni può avvenire se non sia stato possibile trattenere lo straniero in un C.I.E. o se la permanenza in tale struttura non ne abbia consentito l’effettivo rimpatrio. Tale ordine:- è dato con provvedimento scritto;- indica le conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, pur se reiterata, sul territorio nazionale;
- può essere accompagnato dalla consegna, all’interessato, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della Rappresentanza diplomatica del suo Paese di origine, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza o di provenienza;- il comma 5-ter: le sanzioni per l’inottemperanza all’ordine del Questore, diversamente modulate a seconda del motivo del rimpatrio, si applicano anche allo straniero che:
- è destinatario di provvedimento di respingimento;- ha richiesto il titolo di soggiorno, ma la sua istanza è stata rigettata;- ha violato l’obbligo di dichiarare la propria presenza, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68.
Per l’inottemperanza, punita con la reclusione da uno a quattro anni, è previsto l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto, nonché il rito direttissimo. Successivamente, allo straniero è notificato, se non detenuto in carcere, un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Tuttavia, se non risulti possibile rimpatriarlo, egli è trattenuto in un C.I.E. o, in mancanza di posti disponibili, il Questore adotta nei suoi confronti un nuovo ordine di allontanamento dall’Italia entro cinque giorni;- il comma 5-quater: la sanzione per l’inottemperanza al nuovo ordine del Questore, punita con la reclusione da uno a cinque anni, si applica all’autore del fatto, che è tratto in arresto e giudicato con rito direttissimo; successivamente, deve essere adottato nei confronti dello straniero, qualora non detenuto, un nuovo provvedimento di espulsione. Qualora persista l’impossibilità di procedere al suo effettivo rimpatrio, lo straniero è trattenuto in un C.I.E. oppure il Questore adotta un nuovo ordine affinché lasci l’Italia entro cinque giorni;- il comma 5-quinquies: per le violazioni di cui ai richiamati comma 5-ter e 5-quater è previsto il rito direttissimo e l’arresto dell’autore del fatto.
10) La lettera n) del comma 22 introduce al nuovo articolo 14-bis, del testo unico, il “Fondo Rimpatri”, volto a finanziare le spese conseguenti al rimpatrio degli stranieri. Al Fondo confluiscono la metà del gettito conseguito dalla riscossione del contributo versato dagli stranieri richiedenti il permesso di soggiorno e le risorse eventualmente erogate dall’Unione europea.
11) La successiva lett. p), del medesimo comma 22, modifica l’articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico, sostituendo le parole “entro il quarto grado” con le seguenti: “entro il secondo grado”. Pertanto, lo straniero, convivente con parenti di nazionalità italiana, non può essere espulso solo se tale parentela sia entro il secondo grado.
12) La lettera r) del comma 22, interviene anche sull’art. 27 del testo unico, concernente la disciplina dell’ingresso per lavoro in casi particolari, introducendo i commi 1-ter e 1-quater, finalizzati, tra l’altro, a sostituire per particolari qualificate professionalità (dirigenti d’azienda, professori universitari e personale distaccato) il nulla osta con la dichiarazione del datore di lavoro;
13) il comma 22, lett. s), t) e u), ed il comma 19, apportano una serie di modifiche all’articolo 29 del testo unico, al fine di evitare l’elusione della normativa sull’ingresso ed il soggiorno attraverso un agevole ricorso alla disciplina del ricongiungimento familiare.
Infatti, tra le altre innovazioni, è previsto che l’interessato deve dimostrare non solo la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari ma anche l’idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.Inoltre, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. Quindi, qualora un minore straniero già soggiorni regolarmente in Italia, il suo genitore naturale può entrare sul territorio nazionale, purché dimostri la disponibilità dei requisiti alloggiativi, oltre che reddituali, indicati al suddetto comma 3 dell’art. 29 del testo unico. Ai fini di fornire la prova di tali requisiti prima del suo ingresso in Italia, l’interessato può avvalersi di quanto è nella disponibilità dell’altro genitore del minore.Il comma 8 del richiamato art. 29 prevede che il nulla osta al ricongiungimento è rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta.
14) La lettera v) del comma 22, modifica l’articolo 32 del testo unico, per cui il minore straniero non accompagnato, affidato ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, oppure sottoposto a tutela, al raggiungimento della maggiore età può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che sia stato ammesso, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile.La legale permanenza sul territorio nazionale del minore in questione, purché non socialmente pericoloso, può essere autorizzata solo se l’ente gestore del progetto fornisca la prova che lo straniero:- abbia seguito tale piano, finalizzato alla sua integrazione, per non meno di due anni:
- disponga di un alloggio;
- frequenti un corso di studio;
- svolga attività lavorativa regolare o abbia sottoscritto un contratto di lavoro, pur se non ancora iniziato;- si trovi in Italia da almeno tre anni.
15) Il comma 25 introduce al testo unico l’articolo 4-bis, concernente l’Accordo di Integrazione, finalizzato a promuovere la convivenza tra cittadini italiani e stranieri. Con tale accordo lo straniero si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi d’integrazione, da raggiungere durante il periodo di validità del permesso di soggiorno.La stipula del suddetto Accordo è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno; nel caso di perdita integrale dei crediti, il titolo di soggiorno è revocato e lo straniero deve essere espulso dal territorio nazionale.Con regolamento, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della novella in esame, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, saranno definite le modalità di sottoscrizione dell’Accordo e le relative disposizioni di attuazione.
16) Il comma 26 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del testo unico, finalizzate a rafforzare il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, attraverso l’inasprimento delle sanzioni e l’introduzione di nuove fattispecie.
Infatti, di tale reato risponde anche colui che promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri in Italia, ovvero compie altri atti diretti a procurarne l’ingresso in Italia o in un altro Stato, del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.Il reato è aggravato, se:- il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale in Italia di cinque o più persone;- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità;- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando sevizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o illegalmente detenuti;- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o di materie esplodenti.Nelle suddette ipotesi, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza, è applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti del responsabile, salvo che il giudice non rilevi esigenze di natura cautelare.Un ulteriore aumento di pena, inoltre, è previsto se una delle suddette condotte criminose è commessa per:- reclutare persone da avviare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero per consentire l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento;- trarne profitto, anche indiretto. Si procede, infine,
- all’arresto obbligatorio, in flagranza di reato, del responsabile della condotta criminosa;
- alla confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commetterlo, anche se la pena è patteggiata. Allegato 2
Innovazioni introdotte in materia di contrasto alla criminalità organizzata dall’articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
1) Il comma 1 modifica l’art. 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, consentendo al procuratore nazionale antimafia anche l’accesso ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione previsti dall’art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Ai sensi del successivo comma 8, nei suddetti registri - che possono essere anche informatici - viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il Direttore della D.I.A. devono dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio delle proposte di misure di prevenzione personali e patrimoniali che intendono presentare al Tribunale.
2) Il comma 2, introducendo l’art. 5-bis al D.Lgs. n. 490/1994, assegna al Prefetto il potere di disporre accertamenti nei cantieri delle imprese interessate ai lavori pubblici, avvalendosi dei Gruppi Interforze costituiti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003.
3) Il comma 3 modifica il quarto comma dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ed assoggetta tutti coloro che sono soggetti agli obblighi in materia di antiriciclaggio, come elencati nel D.Lgs. n. 231/2007 di recepimento della cd. Terza Direttiva U.E. antiriciclaggio, al potere di accesso che il Ministro dell’Interno ha delegato al Direttore della D.I.A. con D.M. datato 23 dicembre 1992, integrato dal decreto datato 30 novembre 1993.
4) Il comma 4 ha ulteriormente ampliato agli indiziati del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (trasferimento fraudolento di valori, l'ambito dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione, di cui alla legge n. 575/1965.
5) I commi 5 e 6 apportano ulteriori modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, rispettivamente, nel titolo della legge (che da "Disposizioni contro la mafia" diviene "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere") e nel completamento delle previsioni, già divenute legge in sede di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, che attribuiscono al Direttore della D.I.A., con norma primaria, i poteri di richiedere informazioni e copie della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini agli Uffici della P.A., nonché agli Enti creditizi ed alle imprese.Infatti, per un difetto di coordinamento, l’art. 10 della decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125/2008, non era intervenuto sul comma 6 dell’art. 2-bis della legge n. 575/1965 nel senso di includere espressamente il Direttore della D.I.A. tra le Autorità legittimate a richiedere informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini agli uffici della pubblica amministrazione, nonché agli enti creditizi ed alle imprese. Tale preclusione poteva determinare difficoltà interpretative in sede di applicazione della norma, con riguardo alla legittimazione del Direttore della D.I.A. all’esercizio del citato potere. Per analoghi motivi l’espresso riferimento al Direttore della DIA è adesso contenuto anche nel comma 4 del medesimo art. 2-bis, che assegna espressamente anche al Direttore della D.I.A., al pari di quanto riconosciuto al Procuratore della Repubblica, la legittimazione a richiedere il sequestro anticipato dei beni.
6) Il comma 7 interviene nuovamente sull’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306/1992, convertito dalla legge n. 356/1992. Pertanto, analogamente alle modifiche alla legge n. 575 del 1965, apportate dal decreto-legge n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, la confisca per equivalente è adesso prevista anche nel caso di confisca ex art. 12-sexies del decreto-legge n. 306/1992.Inoltre, con la modifica a comma 4-bis del citato art. 12-sexies, concernente le modalità di esecuzione del sequestro, viene previsto che anche ai casi di confisca di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo art. 12-sexies, si applichino le disposizioni in materia di esecuzione, amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dagli artt. 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies, 2-duodecies della L. 31 marzo 1965, n. 575.
7) I commi 9, 10 e 11 intervengono nella materia di esecuzione dei sequestri di prevenzione ex lege n. 575/1965 e dei sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p..
Viene introdotto l’art. 104-bis delle norme di atttuazione del c.p.p., in base al quale nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’aministrazione, l’A.G. nomina un amministratore giudiziario scelto nel relativo Albo (la cui istituzione è prevista nel medesimo provvedimento, ai commi successivi).
8) I commi 13, 14 e 15, fissano i tempi e le modalità per l’istituzione e la tenuta dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.In particolare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere emanato il decreto legislativo di istituzione dell’Albo e, nei successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dovrà essere emanato il decreto del Ministro della giustizia recante modalità di tenuta e pubblicità dell’Albo.
9) Il comma 18 interviene sull’art. 2-undecies della legge n. 575/1965, consentendo che i beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione di cui alla medesima legge possano essere affidati in custodia giudiziale con facoltà d’uso agli Organi di polizia o ad altri soggetti pubblici aventi finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale, che ne facciano richiesta. I beni sequestrati potranno essere assegnati agli Organi di polizia anche per le esigenze di polizia giudiziaria. Se è stato nominato l'amministratore giudiziario, l'affidamento in custodia non può essere disposto senza il previo parere favorevole di quest'ultimo.
10) Il comma 19 modifica l'art. 38 del Codice dei contratti pubblici che, fissando i requisiti di ordine generale, elenca i soggetti che:
- non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- non possono essere affidatari di subappalti;
- non possono stipulare i relativi contratti.
In particolare, aggiunge ai casi di esclusione dalle procedure di affidamento i soggetti che, pur essendo stati vittime dei reati di concussione ed estorsione aggravati dalle finalità mafiose di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, quando tale circostanza emerga dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio a carico dell’imputato nei tre anni precedenti. La causa di esclusione non opera nei casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge n. 689/1981 (adempimento di un dovere, esercizio di una facoltà legittima, stato di necessità o legittima difesa).La norma stabilisce, altresì, che la circostanza in argomento deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, dal procuratore della Repubblica che procede all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che ne cura la pubblicazione sul sito dell’Osservatorio.Infine, è previsto che i casi di esclusione di cui al suddetto art. 38 non si applichino alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca di prevenzione ex lege n. 575/1965 o a titolo di misura di sicurezza ex art. 12-sexies ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
11) Il comma 20 apporta delle modifiche all’art. 2-decies della legge n. 575 del 1965, prevedendo che:
- la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali sia effettuata con provvedimento del Prefetto;
- la proposta non vincolante in merito alla suddetta destinazione sia formulata dal dirigente regionale dell'Agenzia del demanio;
- la suddetta proposta sia effettuata sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari (invece che sulla base della stima effettuata dal competente ufficio del territorio); che tuttavia il Prefetto possa disporre una nuova stima, qualora lo ritenga necessario;
- se l'Agenzia del demanio non formula la proposta sulla destinazione entro 90 giorni dal momento in cui ha ricevuto il provvedimento di confisca definitivo da parte della cancelleria del tribunale, il Prefetto procederà autonomamente;- il provvedimento del Prefetto deve essere emanato entro 90 giorni dalla proposta (mentre oggi si prevedono 30 giorni) ovvero dal decorso del termine assegnato all'Agenzia del demanio per la formulazione della proposta.
12) Il comma 21 interviene sull’art. 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, concernente i limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata. In particolare, rilevano ai fini dell’esclusione i rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado del beneficiario con soggetti nei cui confronti sia in corso procedimento penale per uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. o procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione ex lege n. 575/1965.In precedenza la norma modificata prevedeva che la concessione dei benefici era sottoposta alla condizione che il beneficiario non risultasse coniuge, affine o convivente dei soggetti di cui sopra.
13) Il comma 22 interviene sull’art. 10 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge n. 125/2008, modifica l’art. 2-bis della legge n. 575/1965, con una specificazione ulteriore in ordine alla portata da attribuire alla separazione delle misure di prevenzione personali dalle patrimoniali. Infatti, alla parola “disgiuntamente” dell’art. 2-bis, comma 6-bis, della legge n. 575/1965 citata, infatti, vengono aggiunte le parole “e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione” facendo in tal modo venire esplicitamente meno il requisito dell’attualità della pericolosità sociale del proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.
14) Il comma 25 modifica l’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario (legge n. 354/1975), prevedendo il prolungando del periodo iniziale di applicazione del regime detentivo speciale a quattro anni, con possibilità di proroghe successive di due anni ciascuna.Appaiono, inoltre, significativi sia il maggiore valore attribuito alla “perdurante operatività del sodalizio criminale”, sia la impossibilità di fondare sul mero decorso del tempo l’esclusione della capacità di collegamento con l’organizzazione.
15) Il comma 26 introduce l’art. 391-bis del codice penale che punisce con la reclusione da uno a quattro anni (da due a cinque anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o soggetto che esercita la professione forense) l’agevolazione dei detenuti soggetti alle restrizioni previste dall’art. 41-bis O.P. nella possibilità di comunicare con altri, in elusione delle prescrizioni imposte.
16) Il comma 29 introduce l’art. 24-ter al decreto legislativo n. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, mediante la previsione di ulteriori fattispecie di responsabilità amministrativa da reato (in particolare, da gravi reati quali associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi) cui fanno seguito l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di misure interdittive.
17) Il comma 30 introduce importanti modifiche al Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo n. 267/2000. In particolare, modifica le norme in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali di cui all’art. 143 del citato Testo Unico, prevedendo l’ipotesi di scioglimento del consiglio dell’ente locale anche nel caso in cui l’infiltrazione o il condizionamento dell’attività amministrativa siano attribuibili alla condotta del livello burocratico gestionale dell’ente e non al livello di responsabilità politica. Allegato 3
Innovazioni in materia di sicurezza stradale introdotte dall’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
In linea con gli interventi normativi in altri settori dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’art. 3, commi 14, 16, 17 e 18 e da 45 a 57, della legge n. 94 del 2009 ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada che, per immediata utilità di consultazione, si allegano nel testo già aggiornato per effetto delle modifiche stesse (All. A).
1. Insozzamento della sede stradale
Con l’introduzione dell’art. 34 bis - C.d.S. viene prevista una sanzione amministrativa di rilevante entità per chi getta dai veicoli in sosta o in movimento rifiuti o oggetti che determinano l’insozzamento della strada. Per espressa previsione normativa, la nuova norma si applica solo alle strade pubbliche con la conseguenza che la sanzione di cui trattasi non trova applicazione alle strade private sottoposte a pubblico passaggio che, ai sensi degli artt. 1 e 2 C.d.S. sono sottoposte alla disciplina normativa del Codice della Strada.Il termine “insozzare” utilizzato dalla norma intende circoscrivere e qualificare l’azione del trasgressore e si riferisce solo ai casi in cui gli oggetti o i rifiuti gettati dai veicoli determinano l’imbrattamento ovvero sporcano o macchiano il fondo stradale, e cioè che, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile, alterano le caratteristiche della superficie stradale. L’insozzamento, perciò, sussiste solo quando il ripristino delle caratteristiche della strada non è riconducibile alla semplice rimozione dell’oggetto gettato. Per le strade pubbliche, il nuovo illecito si pone in rapporto di specialità con l’illecito previsto dall’art. 15, comma 1, lettera i), C.d.S., che potrà continuare ad essere applicato solo nei casi in cui l’oggetto gettato da un veicolo non determini insozzamento della sede stradale. Lo stesso rapporto sussiste anche rispetto all’illecito punito dall’art. 15, comma 1, lettera f), che resta applicabile solo nel caso in cui il deposito, l’imbrattamento o l’insudiciamento delle sede stradale sia prodotto da pedoni o, comunque, non provenga da veicoli. La nuova norma, diversamente da quanto previsto dal richiamato art. 15, tuttavia, non prevede l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi di cui all’art. 211 C.d.S.Per la diversa oggettività giuridica, restano salve le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 relative all’abbandono di rifiuti sulle aree pubbliche. Per le stesse ragioni, resta parimenti salva la possibilità di applicare le sanzioni amministrative previste dai regolamenti o dalle ordinanze comunali per l’insozzamento della strada la cui entità, in virtù delle disposizioni del comma 6 dell’art. 3 della nuova legge n. 94 del 2009, è stato allineata alla presente disposizione.
2. Immediato ripristino dei luoghi in caso di occupazione abusiva
I commi 16, 17 e 18 dell’art. 3 stabiliscono che in caso di occupazione abusiva del suolo pubblico ai sensi dell’art. 633 c.p. ovvero dell’art. 20 C.d.S. sia possibile ordinare l’immediato ripristino dei luoghi a spese del trasgressore.
Quando l’occupazione abusiva della strada è effettuata per finalità di commercio, con la stessa ordinanza che impone il ripristino è altresì disposta la chiusura dell’esercizio commerciale fino all’adempimento dell’ordine ovvero alla prestazione di idonea garanzia. La chiusura non può comunque avere durata inferiore a 5 giorni.La competenza ad emettere il provvedimento di ripristino e, se ricorre il caso, di chiusura dell’esercizio commerciale, è stata attribuita al Sindaco per l’occupazione delle strade urbane e al Prefetto per quelle extraurbane. Tuttavia, quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, la competenza ad emettere il provvedimento spetta comunque al Prefetto. La nuova disposizione supera quelle del comma 5 dell’art. 20 C.d.S. nella parte in cui stabiliscono che all’accertamento dell’illecito di indebita occupazione del suolo pubblico consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi secondo la procedura di cui all’art. 211 C.d.S. Per le altre violazioni dell’art. 20 C.d.S. continua a trovare applicazione la procedura prevista dal citato art. 211.In occasione dell’accertamento di una violazione delle disposizioni dell’art. 20 C.d.S., perciò, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S. provvedono a trasmettere, senza ritardo, il verbale di contestazione al Sindaco o al Prefetto per l’adozione dei provvedimenti di loro competenza. Nel caso in cui l’accertamento riguardi un’abusiva occupazione ai fini di commercio, inoltre, il verbale di contestazione deve essere immediatamente trasmesso anche al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza.
3. Interventi sul reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica o dopo aver assunto stupefacenti
Con un intervento sul comma 2 dell’art. 186 C.d.S. si è stabilito che durata della sospensione della patente prevista dal comma 2 lett. c) della citata disposizione sia raddoppiata quando il veicolo condotto da una persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l non possa essere oggetto di confisca perché appartiene a persona estranea al reato.Analoga previsione è stata disposta anche nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.Il comma 50 dell’art. 3 del provvedimento in esame interviene anche sulle disposizioni dell’art. 75, comma 1, del testo unico testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilendo che nei confronti di chi fa uso di stupefacenti o li detiene per uso personale il prefetto possa irrogare la misura della sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, nonché il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni.L’intervento normativo riguarda anche l’art. 117, comma 2-bis, C.d.S., al quale viene aggiunto un periodo per estendere ai primi tre anni dal conseguimento della patente la limitazione di potenza specifica dell’autovettura che può essere condotta dal neo-patentato che sia stato destinatario del provvedimento di sospensione della patente ai sensi dell’art. 75, comma 1, lettera a), del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Circolazione con documenti assicurativi falsi
Con una modifica all’art. 193 C.d.S. è stato introdotto l’obbligo di confisca amministrativa del veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. In tal modo sarà possibile contrastare più efficacemente il grave fenomeno della circolazione senza copertura assicurativa.Quando venga accertata la falsificazione o la contraffazione del documento assicurativo ed il veicolo sia condotto dal suo intestatario, perciò, la sanzione amministrativa accessoria della confisca diviene obbligatoria anche quando il proprietario abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 193, comma 4, terzo periodo. Il sequestro del veicolo è disposto secondo le disposizioni dell’art. 213. In tali casi, perciò, ai sensi dell’art. 210, comma 3, C.d.S., non è consentito il pagamento in misura ridotta.Nel caso in cui, invece, il veicolo sia condotto da persona diversa dall’intestatario, continuano a trovare piena applicazione le disposizioni del richiamato comma 4 dell’art. 193 C.d.S.
Resta impregiudicata la possibilità di applicazione anche delle disposizioni dell’art. 447 C.P. che, tuttavia, richiede la querela della Compagnia Assicuratrice che è oggetto dell’indebita spendita del suo nome.Nei confronti della persona che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, trova altresì applicazione la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, secondo le disposizioni dell’art. 218 C.d.S.
5. Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e della decurtazione dei punti ai certificati di idoneità per ciclomotori
Con l’introduzione dell’art. 219-bis - C.d.S, si è prevista l’estensione al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S.Si è, inoltre, previsto che, in caso di circolazione con il documento ritirato ovvero sospeso trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni degli artt. 216 comma 5, e dell’art. 218, comma 6, C.d.S. Nel caso di revoca del documento, invece, trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 116, comma 13-bis, C.d.S.Allo stesso documento è stata estesa altresì l’applicazione del meccanismo della patente a punti di cui all’art. 126-bis. Ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, a ciascun titolare di certificato di idoneità alla guida è attribuito un punteggio di 20 punti che subisce decurtazioni nella misura indicata dalla tabella allegata allo stesso art. 126-bis ovvero incrementi secondo le disposizioni di tale norma. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alla nota della tabella allegata all’art. 126-bis (raddoppio punti per neopatentati), in quanto esse devono intendersi riferite solo ai titolari di patente di guida di cat. B conseguita da meno di 3 anni.L’applicazione delle misure indicate è naturalmente possibile solo se la violazione amministrativa da cui discendono è commessa da un conducente maggiorenne, non essendo il minore di età assoggettabile alle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2 della legge n. 689/1981. Per un difetto di coordinamento tra il contenuto della disposizioni in esame ed il testo della riforma del Codice della Strada contenuto del disegno di legge AC 44 ed abbinati (disposizioni in materia di sicurezza stradale), tuttavia, non risulta, al momento, applicabile, il comma 3, dell’art. 219-bis C.d.S.
6. Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sulla patente e della decurtazione dei punti anche per guida di veicoli che non la richiedono
Il comma 2 dell’art. 219-bis prevede che le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano applicabili anche nel caso in cui le violazioni amministrative da cui discendono siano commesse alla guida di un veicolo che non richieda la patente o altri titoli abilitativi per la guida, quando il conducente ne sia comunque in possesso. In occasione dell’accertamento di una violazione che prevede l’applicazione delle sanzioni accessorie sopraindicate, perciò, l’organo accertatore deve procedere d’ufficio alla verifica del possesso della patente di guida, sulla base delle risultanze dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’art. 226 C.d.S.In tali casi, inoltre, compiute le opportune verifiche, gli operatori di polizia dovranno richiedere al conducente l’esibizione della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, provvedendo, se questi ne è provvisto, al ritiro immediato del documento secondo le disposizioni di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S. Qualora il ritiro immediato non sia possibile, della violazione deve essere data comunicazione alla Prefettura competente per l’adozione dei provvedimenti previsti dalle richiamate disposizioni. Analoga previsione è estesa anche al meccanismo della patente a punti di cui all’art. 126-bis. Per la decurtazione dei punti al certificato di idoneità per ciclomotori nonché per le problematiche legate all’applicazione delle misure sopraindicate ai conducenti minorenni, si richiamano le medesime considerazioni del precedente punto 5.
7. Norme riguardanti il rilascio del certificato di idoneità per ciclomotori
Con un intervento correttivo all’art. 116, comma 1-quater, C.d.S., si è stabilito che le disposizioni che consentivano che il rilascio del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore fosse subordinato solo alla presentazione di un certificato anamnestico compilato del medico curante, trovano applicazione fino alla data del 30 settembre 2009. Da quel momento, il rilascio del documento sarà subordinato alle procedure ordinarie di verifica dei requisiti psico-fisici previsti per il rilascio della patente di guida.
8. Interventi correttivi sulle procedure di rilascio della patente di guida
Con la completa riscrittura dell’art. 120 C.d.S. è stato stabilito che non possano conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori coloro che non abbiano i requisiti morali indicati nella stessa disposizione.I soggetti che non potranno conseguire la patente sono i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all’art. 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico.La verifica della presenza dei requisiti morali, diversamente dal precedente testo dell’art. 120 C.d.S., dovrà avvenire in via preventiva, prima del rilascio del titolo abilitativo alla guida. A tal fine, allo scopo si impedire il rilascio dei relativi titoli abilitativi il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Nelle more dell’adozione del decreto citato, continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti.Il successivo nuovo comma 6 del nuovo art. 120 C.d.S. punisce con una sanzione amministrativa i pubblici funzionari che provvedono al rilascio dei titoli abilitativi sopraindicati senza compiere, in modo preventivo, le verifiche necessarie ad escludere la presenza di motivi ostativi al rilascio.
9. Revoca dei titoli abilitativi alla guida per mancanza dei requisiti morali
Nel caso in cui le condizioni soggettive indicate nell’art. 120 C.d.S. si realizzino in data successiva al conseguimento della patente, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il prefetto dispone la revoca delle stesse abilitazioni alla guida, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non oltre il medesimo termine a decorrere dall’applicazione della misura di prevenzione. Il soggetto destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 2 dell’art. 120 C.d.S. non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
10. Fondo per l’incidentalità notturna
L’art. 2, comma 54, abrogando parzialmente le disposizioni dell’art. 6-bis, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha modificato la disciplina collegata al Fondo per l’incidentalità notturna previsto dallo stesso decreto legge. Infatti, con un intervento correttivo dell’art. 195 C.d.S., è stato stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.Analoga previsione è stata dettata per le pene pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 186 ed 187 C.d.S.Nell’operazione di incremento prevista per le violazioni notturne, le somme previste come sanzione amministrativa dovranno essere arrotondate alla seconda cifra decimale, secondo i criteri indicati dal Servizio polizia stradale con circolare n. 300/A/1/36874/101/3/3/14 del 20 dicembre 2001. Nel verbale di contestazione degli illeciti sopraindicati la somma dovrà essere indicata già incrementata.Per ogni utilità, si allega una tabella riepilogativa delle somme sopraindicate incrementate per effetto della richiamata modifica dell’art. 195 C.d.S. (All. B).Diversamente da quanto previsto dall’originario art. 6-bis, del decreto-legge n. 117 del 2007, convertito dalla legge n. 160 del 2007, in cui la funzionalità dell’incremento per violazioni notturne era subordinata all’approvazione di un decreto attuativo, gli incrementi previsti dalla nuova norma dell’art. 195 C.d.S, trovano immediata applicazione dalla data di entrata in vigore della legge. Infatti, i provvedimenti attuativi previsti dal comma 2-bis dell’art. 208, introdotto dal comma 55, lettera d), della legge n. 94 del 2009, riguardano unicamente le modalità di ripartizione dei proventi da esse derivanti.
10.1 Modalità di funzionamento del Fondo
È stato stabilito che, quando una delle violazioni sopraindicate è accertata da uno dei soggetti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ovvero dall’ANAS e dalle Ferrovie in Concessione, di cui all’art. 208, comma 1, primo periodo, C.d.S., l’incremento delle sanzioni amministrative per violazioni notturne serve ad alimentare il Fondo soprarichiamato ed è ad esso devoluto mediante l’individuazione di un nuovo capitolo di entrata del Bilancio dello Stato.Le risorse del Fondo sono utilizzate per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.Il concreto funzionamento del Fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà disciplinato con un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno.Nelle more dell’approvazione di tali disposizioni, le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni sopraindicate saranno comunque versate nei capitoli di entrata delle tesorerie Provinciali dello Stato con le consuete modalità.
11. Modifiche all’art. 208 in materia di ripartizione dei proventi
Con una modifica dell’art. 208 C.d.S. si interviene, infine, sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla circolazione stradale, stabilendo che una quota di essi sia devoluta per finalità assistenziali anche alla Guardia di Finanza e al Corpo Forestale dello Stato. Allegato A
Articoli C.d.S. oggetto di modifica per effetto della legge 15 luglio 2009, n. 94
Testo ufficioso coordinato
Articolo 34-bis
Decoro delle Strade
1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000.
Articolo 116
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dell’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis.1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A) Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B) Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;C) Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;D) Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;E) Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui dell'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10.9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00.13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 542,00 a € 2.168,00.14. (abrogato)
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155,00 a € 624,00.16. (abrogato)
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 117
Limitazioni nella guida.
1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1 lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 12.5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 a € 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.Articolo 120
Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo
116.
1. Non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il ricorso al Ministro dell’interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.5. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità necessarie per l’adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma 1 e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
Articolo 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell’articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies - non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexie- è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis- del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni;3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’art. 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c), primo periodo. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
Articolo 187
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies - del medesimo articolo 186.1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 1, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.1–ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater.1-quater. L’ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 186, commi 2-septies e 2-octies.2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell’art. 186.5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.7. (abrogato)
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119.
Articolo 193
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 779,00 a € 3.119,00.3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l’interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l’organo accertatore di una cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l’organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.4. Si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’articolo 213 del presente codice.
Articolo 195
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di €23,00 ed il limite massimo generale di € 9.825,00. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministro dell’economia e delle finanze, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.
Articolo 208
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell’80 per cento del totale annuo, definito a norma dell’articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per l’assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento dell’educazione stradale e per l’organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere rassegnati al Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri dell’economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 3, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti.5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 219-bis.
Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida.
1. Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell’articolo 128, commi 1-ter e 2.
Modifiche alla legge 2 ottobre 2007, n. 160
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007
Art. 6-bis.
Fondo contro l'incidentalità notturna
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.
2. ABROGATO
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per l’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell’incidentalità notturna svolte dalle Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
4. ABROGATO
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Allegato B
Prospetto degli aumenti di un terzo per le violazioni commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00
minimo
minimo+1/3
massimo
massimo+1/3
1/2massimo +1/3
23
30,67
92
122,67
61,33
38
50,67
155
206,67
103,33
78
104
311
414,67
207,33
150
200
599
798,67
399,33
155
206,67
624
832
416
370
493,33
1458
1944
972
389
518,67
1559
2078,67
1039,33
500
666,67
2000
2666,67
1333,33
829
1105,33
3315
4420
2210
1769
2358,67
7078
9437,33
4718,67
1842
2456
7369
9825,33
4912,67
76
101,33
310
413,33
206,67
310
413,33
1248
1664
832
740
986,67
2916
3888
1944
1000
1333,33
4000
5333,33
2666,67
L. 15 luglio 2009, n. 94