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Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ai sensi dell’art. 1, commi 22 e 23, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148; ulteriori istruzioni

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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 30-11-2011 n. 41
Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ai sensi dell'art. 1, commi 22 e 23, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. 14 settembre 2011, n. 148; ulteriori istruzioni operative.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza complementare.

   Nota 30 novembre 2011, n. 41

Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ai sensi dell'art. 1, commi 22 e 23, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. 14 settembre 2011, n. 148; ulteriori istruzioni operative.


Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio III - TFS, TFR, ASV e Previdenza complementare.

 


 

Ai

Direttori delle sedi provinciali e territoriali

Ai

Dirigenti generali centrali e regionali

Ai

Direttori regionali

Agli

Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai

Coordinatori delle consulenze professionali

Alle

Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli

Enti di patronato

   

Facendo seguito alle indicazioni fornite con la Circ. 9 novembre 2011, n. 16, tenuto conto dei quesiti pervenuti a questa direzione sulla materia in oggetto, si forniscono chiarimenti e precisazioni in tema di nuovi termini di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, dopo la novella dell'art. 3, commi 2 e 5, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997, n. 140, operata dall'art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (d'ora innanzi decreto legge), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. 14 settembre 2011, n. 148.

A seguito della modifica delle norme previgenti, il legislatore ha previsto un nuovo termine generale per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro (Tfs e Tfr) dei dipendenti pubblici, pari a ventiquattro mesi, cui si aggiungono i novanta giorni previsti dal D.L. n. 79/1997 quale tempo massimo entro il quale il soggetto obbligato deve provvedere all'erogazione. Inoltre, sono stati ulteriormente diversificati i precedenti termini in ragione della causa di cessazione.

Di seguito si descrivono gli ambiti di efficacia dei termini di pagamento e gli adempimenti per le direzioni Inpdap e le amministrazioni iscritte. 

1. Termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio

Ai sensi del nuovo art. 3, comma 2, della L. n. 140 del 1997, "alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, ........., l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

La regola generale, pertanto, è che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possono essere pagati non prima che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni.

Sono soggette a tale termine le cessazioni per dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 12 agosto 2011, ovvero al 31 dicembre 2011 se si tratta di personale della scuola (comprese le scuole comunali) e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

2. Termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio

Il citato art. 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, come modificato dal D.L. n. 138/2011, prevede, "nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento della massima anzianità di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione di appartenenza", che le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto vengano pagate non prima di sei mesi dalla cessazione dal lavoro e non oltre i successivi novanta giorni.

Sono pertanto soggette a tale termine le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13 agosto 2011, cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi:

- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici (di norma 40 anni); a questi fini, si considerano pagabili dopo sei mesi anche le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto che l'Inpdap eroga a soggetti iscritti a casse pensionistiche diverse da quelle gestite dall'Istituto ovvero a regimi pensionistici particolari e con un'anzianità contributiva massima prevista in misura diversa dai 40 anni;

- collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'ente di appartenenza.

Rientrano nell'ambito di applicazione del termine di 6 mesi tutte le cessazioni dal servizio alle quali è connessa una pensione liquidata in base all'anzianità contributiva massima prevista dal regime previdenziale (p.e. i 40 anni valevoli per la generalità dei lavoratori) anche nell'ipotesi in cui la predetta anzianità contributiva massima sia stata maturata dopo la richiesta di pensionamento (successiva al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione della pensione di anzianità con le quote) ed entro la decorrenza della pensione stessa.

Si precisa che i quaranta anni di anzianità di iscrizione all'ex Enpas od all'ex Inadel non sono di per sé sufficienti ai fini dell'applicazione del termine più breve dei sei mesi. Pertanto, l'anzianità contributiva a fini TFS di 39 anni 6 mesi ed un giorno non origina il diritto al pagamento del TFS nel termine di sei mesi se non accompagnata dall'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici pari a 40 anni (almeno 39 anni 11 mesi e 16 giorni) per la generalità dei lavoratori. In questo senso non trova più applicazione la disposizione di cui al paragrafo 3 della Circ. 8 ottobre 2010, n. 17.

Conformemente a quanto indicato nella Circ. 1 agosto 2002, n. 30 e confermato con la Circ. 9 novembre 2011, n. 16 si rammenta che anche le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso osservano i termini di pagamento previsti in questo paragrafo.

3. Prestazioni da pagare entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio

L'art. 3, comma 5, del D.L. n. 79/1997 citato, come modificato dal D.L. n. 138/2011, prevede che, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità nonché nei casi di decesso del dipendente, trovino applicazione termini di pagamento diversi da quelli disposti dal comma 2. In tali ipotesi, infatti, l'amministrazione o l'ente datore di lavoro deve provvedere all'invio della documentazione necessaria entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio e l'Inpdap deve procedere alla corresponsione della prestazione entro i novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti.

4. Decorrenza dei nuovi termini

Il citato art. 1, comma 22, del D.L. n. 138/2011 prevede che i nuovi termini di liquidazione e pagamento decorrano con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso.

Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento coloro i quali sono cessati o cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria illustrata di seguito.

Pertanto, i nuovi termini si applicano alle cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto 2011.

5. Disciplina derogatoria

Il comma 23 dell'articolo 1 del D.L. n. 138/2011 tiene ferma l'applicazione dei termini previgenti nei confronti di quei dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento (secondo il regime pensionistico di appartenenza) in un momento precedente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (13 agosto 2011) e, relativamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, nei confronti di quei soggetti che maturano il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2011.

Da quanto detto consegue che gli originari termini di pagamento continuano ad essere applicabili alle seguenti tipologie di dipendenti:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità sia di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;

- personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; questo termine, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria, vale anche per il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Pertanto, per le tipologie di dipendenti sopra richiamate i termini rimangono i seguenti:

- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianità contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;

- 6 mesi per tutte le altre casistiche.

Nell'allegato sono riportati i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione, vigenti al 12 agosto (31 dicembre, per il personale scolastico) 2011 per il diritto alla pensione.


 

Esempi di termine di sei mesi in deroga


 

1. Dipendente di un comune che cessa per dimissioni successivamente al 12 agosto 2011 ma a quella data aveva già maturato il requisito pensionistico (ad esempio pensione di anzianità con quota 96): il termine per la liquidazione della prestazione TFS/TFR non è di ventiquattro mesi ma il previgente di sei mesi.

2. Dipendente della scuola in regime di Tfr, entrato in ruolo il 1° settembre 2006, che matura i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (quote) entro il 31 dicembre 2011 e che è cessato per dimissioni il 31 agosto 2011: il termine per la liquidazione del TFR non è di 24 mesi ma il previgente di sei mesi.


 

Esempi di termine di 105 giorni in deroga


 

1. Dipendente di un ministero che cessa dal servizio per limiti di età successivamente al 12 agosto 2011 ma a tale data aveva già maturato il diritto alla pensione (di vecchiaia): il termine per la liquidazione del TFS/TFR non è sei mesi ma quello previgente di 105 giorni.

2. Dipendente di una Asl che al 12 agosto 2011 ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità (quote) e che cessa successivamente con una pensione conseguita con anzianità contributiva massima ai fini pensionistici: il termine per la liquidazione non è di sei mesi ma quello previgente di 105 giorni.

6. Pagamento rateale

Le nuove disposizioni non modificano le modalità di pagamento introdotte dall'art. 12, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122. Continua, quindi, ad applicarsi la modalità di pagamento rateale alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto superiori ai 90.000 euro lordi. Le scadenze delle rate successive alla prima sono individuate sulla base della decorrenza del diritto al pagamento della prima rata della prestazione. Pertanto, laddove il diritto al pagamento della prima rata del TFS o del TFR maturi una volta decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione, la seconda rata dovrà essere corrisposta dopo dodici mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata e la eventuale terza rata dovrà essere corrisposta dopo ventiquattro mesi.

7. Indicazioni operative per le amministrazioni e le sedi Inpdap

Ai fini della corretta individuazione del termine da applicare, è indispensabile che le amministrazioni e gli enti datori di lavoro indichino con esattezza la causa di cessazione dal servizio dei propri dipendenti. Ciò si rende necessario in quanto la causa di cessazione e l'eventuale maturazione del requisito pensionistico sono strettamente collegati al termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

In attesa delle modifiche alle procedure applicative che consentano la gestione dei nuovi termini di pagamento, gli operatori delle sedi provinciali e territoriali Inpdap devono porre la massima attenzione nella liquidazione delle prestazioni relative a cessazioni successive al 12 agosto 2011, avendo cura di chiedere alle amministrazioni ed agli enti datori di lavoro la specifica causa di cessazione dei dipendenti, qualora non risultasse chiara, nonché di verificare, in collaborazione con l'area pensioni della propria sede, l'eventuale maturazione dei requisiti per il pensionamento in data anteriore al 13 agosto 2011 o al 1° gennaio 2012 ai fini della eventuale applicazione della disciplina derogatoria. Per l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento del diritto a pensione prima delle predette date (necessario per verificare l'applicabilità del regime derogatorio sopra descritto), gli operatori Inpdap del processo Tfs, Tfr e previdenza complementare, con l'ausilio degli operatori del processo pensioni, possono utilizzare il programma S7 Web impostando la data di cessazione del rapporto di lavoro al 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, per il personale scolastico) e stampare il prospetto di calcolo (da inserire nel fascicolo Tfs/Tfr) connesso a questa simulazione avendo successivamente cura di ripristinare i dati originari nell'applicativo S7.

In questa fase, inoltre, le direzioni Inpdap avranno cura di:

- tenere in evidenza le pratiche di prestazioni i cui termini di pagamento risultano incrementati per effetto delle nuove norme (da 105 giorni a 6 mesi e da 6 a 24 mesi);

- impiantare e definire le pratiche relative a prestazioni i cui termini di pagamento non risultano modificati dalle nuove norme perché riferite a cessazioni per inabilità e decesso ovvero a cessazioni rientranti nelle deroghe.

Non appena saranno operanti le versioni aggiornate degli applicativi Sin Tfr e Sin Tfs (il rilascio in esercizio avverrà nelle prossime settimane), tutte le pratiche in evidenza dovranno essere impiantate e lavorate secondo i nuovi termini di pagamento.

In caso di iscritti all'Inpdap ai soli fini Tfs-Tfr, allo scopo di permettere agli operatori delle sedi di individuare l'applicabilità della disciplina derogatoria, il datore di lavoro deve provvedere a certificare il possesso in capo al dipendente del requisito pensionistico maturato entro il 12 agosto 2011.


 

Il Dirigente generale

Dott. Giorgio Fiorino

Allegato


 

Requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia vigenti al 12 agosto 2011 ovvero al 31 dicembre 2011


 

Tabella 1 - Requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto a pensione vigenti il 12 agosto 2011 per la generalità dei lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'Assicurazione generale obbligatoria (31 dicembre 2011 per i dipendenti scolastici)


 

 

Pensione di vecchiaia (cessazione per limiti di età)

 

Età anagrafica

Anzianità contributiva

 

65 anni uomini

20 anni con il sistema retributivo e misto (15 anni per coloro che hanno anzianità contributiva al 31 dicembre 1992)

 

61 anni donne

5 anni con il sistema contributivo

Pensione per limiti di servizio - Anzianità contributiva massima

 

Età anagrafica

Anzianità contributiva

 

Non prevista

40 anni

Pensioni di anzianità

Quota da raggiungere data dalla somma di età anagrafica + anzianità contributiva

Età anagrafica per l'accesso al pensionamento

Anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento

96

60

36

 

oppure

oppure

 

61

35

     
 


 

Per il personale per il quale si applicano speciali ordinamenti (per esempio militari, appartenenti alla polizia, al corpo dei vigili del fuoco, personale della Camera, del Senato, della Presidenza della Repubblica, della Corte costituzionale), i requisiti anagrafici e contributivi e l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici sono diversi da quelli esposti nella tabella 1. Nella tabella che segue, sono riportati i requisiti anagrafici e contributivi relativi al personale dei comparti difesa e sicurezza


 

Tabella 2 - Requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto a pensione vigenti il 12 agosto 2011 per il personale delle Forze Armate, di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco


 

 

PENSIONE DI VECCHIAIA (CESSAZIONE PER LIMITI DI ETÀ)

Età anagrafica

Anzianità contributiva

60 anni (o un'età superiore a seconda del grado rivestito con riferimento agli ufficiali)

20 anni con il sistema retributivo e misto (15 anni per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.1992) 5 anni con il sistema contributivo

PENSIONE PER ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA

Età anagrafica

Anzianità contributiva

53

Pari a 40 anni o inferiore e "personalizzato" a seconda degli anni di servizio e contribuzione eventualmente già maturati al 31 dicembre 1997 e tale da consentire una pensione pari all'80% della retribuzione pensionabile

PENSIONI DI ANZIANITÀ

Età anagrafica per l'accesso al pensionamento

Anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento

57

35

   

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 1
D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3

   

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