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Ipotesi preclusive al rinnovo del permesso di soggiorno

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3865 del 2010, proposto da:
#################### , rappresentato e difeso dall'avv.
-
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 12917/2009, resa tra le
parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2011 il Cons. Alessandro Palanza e udito
per la parte resistente l’ avvocato dello Stato Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor #################### , cittadino del Bangladesh, ha impugnato innanzi al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, il decreto del Questore di Roma del 16 ottobre 2006,
con il quale èstata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da lui
presentata in data 14 dicembre 2003, richiamando una condanna riportata dal ricorrente,
in data 3 novembre 2004, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e € 500 di multa per il
reato di rapina aggravata in concorso, con sentenza divenuta irrevocabile il 15 febbraio
2005.
2. Il T.A.R. di Firenze ha respinto il ricorso in questione, interpretando le vigenti
disposizioni di legge, sulla base di un’ ampia giurisprudenza, nel senso che la condanna
per uno dei reati previsti dall’ articolo 4, comma 3, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, tra cui
rientra la rapina aggravata, costituisca un automatico impedimento, ai sensi del
successivo articolo 5, comma 5, al rinnovo del permesso di soggiorno e non richieda
un’ autonoma valutazione della pericolositàsociale.
3. Avverso detta decisione il signor #################### ha proposto atto di appello, rilevando in
particolare come la sentenza del T.A.R. non abbia preso in considerazione i seguenti
elementi di fatto e di diritto che avrebbero motivato una diversa decisione:
- la marginale e occasionale partecipazione dell’ odierno appellante ai fatti che lo hanno
portato alla condanna, con modalitàtali che avrebbero certamente condotto in
dibattimento ad una assoluzione;
- la condanna stessa èintervenuta invece per patteggiamento, richiesto, su consiglio del
difensore d’ ufficio, al solo scopo di evitare la permanenza in carcere;
- la condanna èstata successivamente condonata per indulto ai sensi della legge n.
241/2006;
- l’ assoluta assenza di pericolositàsociale nella personalitàdell’ appellante èconfermata dalla concessione della sospensione condizionale della pena che, altrimenti,
non avrebbe potuto essere concessa, come attesta la giurisprudenza della Corte di
Cassazione che viene puntualmente citata (sentenze n. 11167/99 e n. 636/92);
- l’ appellante ha ottenuto il permesso di soggiorno nel 2000 e ha sempre svolto da allora
regolare attivitàlavorativa senz’ alcun altro episodio di rilevanza penale .
4. Si ècostituita in giudizio, per conto del Ministero dell’ interno e della Questura di
Roma, l’ Avvocatura generale dello Stato che, con propria memoria, ha ulteriormente
argomentato le motivazioni svolte nella sentenza del T.A.R. in ordine all’ automatismo
degli effetti della condanna, sottolineando, in particolare, come il provvedimento del
Questore sia non solo legittimo, ma costituisca anche atto dovuto.
5. La causa èpassata in decisione nell’ udienza dell’ 8 luglio 2011.
6. L’ appello non puòessere accolto e la sentenza del T.A.R. merita di essere
confermata.
6.1. Il Collegio osserva che, come correttamente posto in rilievo dal T.A.R., l'art. 4, comma
3, del D.lgs. n. 286/1998, implicitamente richiamato, ai fini del rinnovo del permesso di
soggiorno, dall’ art.5, comma 5, del medesimo decreto legislativo, individua specifiche
ipotesi preclusive dell'ingresso e della permanenza dello straniero in Italia, tra le quali
rientrano, senza dubbio, le condanne penali per rapina.
6.2. In tali casi la normativa vigente individua come fatto ostativo la condanna senza
attribuire alcun rilievo alle circostanze richiamate nell’ appello, quali il fatto che la
condanna sia avvenuta per patteggiamento, néai benefici, contestualmente o
successivamente, concessi ed in particolare alla sospensione condizionale della pena o al
condono intervenuto in seguito, che, per definizione, non fanno venir meno la condanna,
ma incidono soltanto sulla pena.
Le suddette circostanze pertanto non costituiscono elementi sufficienti a far venir meno
l’ automatismo conseguente a quel tipo di condanna.
Ai sensi del citato art. 5, comma 5, a questo fine occorrono elementi sopraggiunti tali da
consentire il rilascio del permesso di soggiorno o aspetti - puntualmente indicati dalla
norma - quali l’ avere effettuato una procedura di ricongiungimento familiare e, in tal
caso, la durata del soggiorno e i legami familiari esistenti.
6.3. Nel caso di specie, non risultano agli atti aspetti che potrebbero richiedere di
ponderare, in rapporto con essi, i fatti ostativi anche alla luce della complessiva normativa
che regola i permessi di soggiorno, tranne la durata del regolare soggiorno in Italia (circa 6
anni, al momento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno) e il regolare
svolgimento di attivitàlavorativa, che risultano qualificati negativamente dalla circostanza,
rilevante secondo la giurisprudenza di questa stessa Sezione, che la condanna per un
reato grave come la rapina èintervenuta nel 2004, diversi anni dopo l’ ingresso e la
regolarizzazione in Italia dell’ appellante. Non puòessere, pertanto, considerato
sufficiente a questi fini il mero svolgimento di regolare attivitàlavorativa, prima e dopo il
compimento dei reati per i quali l’ appellante èstato condannato, né come giàosservato,
sono rilevanti la sospensione condizionale della pena e l’ intervenuto condono.
7. Infine si puònotare che lo svolgimento cronologico dei fatti non consente, in questo
caso, di applicare quell’ orientamento giurisprudenziale che tende ad escludere
l’ automatismo della preclusione qualora fra la condanna penale e il diniego del titolo di
soggiorno siano intercorsi parecchi anni, e medio tempore l’ interessato abbia conseguito
una o piùvolte il rinnovo del permesso senza che nulla gli sia stato obiettato.
8. In conclusione l’ appello va respinto sulla base delle suddette motivazioni.
Si ravvisano tuttavia motivi equitativi per compensare le spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge
l 'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritàamministrativa.

   

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