Calcolo della base pensionabile particolare riferimento alle somme ricevute per lavoro straordinario e per il trattamento economico accessorio (T.E.A).
- Dettagli
- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Sabato, 29 Ottobre 2011 06:16
- Visite: 4232
SENT. 1465/2011 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in sede monocratica
Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio POZZATO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 69385 del registro di Segreteria,
proposto da -
avverso
il Ministero dell’Interno
l’INPDAP – Ufficio Territoriale Roma 2
Assiste questo Giudicante la signora Domenica Laganà.
Alla pubblica udienza del 12.10.2011 sono comparsi:
il ricorrente;
la dott.ssa Franca Di Curzio, per l’INPDAP.
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.
FATTO
Riferisce l’atto introduttivo del presente giudizio che:
il ricorrente ha prestato servizio nel corpo delle Guardie di Polizia di Stato dal 1.9.1967 e, successivamente, nella Polizia di Stato, sino al 28.2.2003;
dal 1.6.1992 sino al collocamento a riposo ha svolto servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia ai sensi della L. 30.12.1991, n. 410;
durante tale periodo gli è stato riconosciuto un Trattamento Economico Aggiuntivo (T.E.A.), gravato di imposizione fiscale e previdenziale;
al sig. C. non viene corrisposta una pensione comprendente, in quota “B”, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 503/1992, il predetto T.E.A., malgrado l’espressa sua pensionabilità in ragione delle operate ritenute a tale titolo effettuate dall’Amministrazione.
Afferma il ricorrente il proprio diritto a percepire una pensione nella cui quota “B” sia incluso il T.E.A., con arretrati dal giorno dell’insorgere del diritto, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria.
L’Amministrazione INPDAP si è costituita in giudizio (29.4.2011) eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, la reiezione del gravame.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 6.9.2011, chiedendo il rigetto del gravame sulla base dell’attestata giurisprudenza.
L'INPDAP ha depositato, in data 30.9.2011, nuova memoria, rilevando che il trattamento di quiescenza del ricorrente risulta essere stato calcolato considerando il ricorrente già in possesso del diritto alla misura massima di pensione già alla data del 31.12.1992.
Nel corso dell’odierna udienza le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti scritti.
DIRITTO
La controversia in esame riguarda la domanda di inserimento nel calcolo della base pensionabile il trattamento accessorio con particolare riferimento alle somme ricevute per lavoro straordinario e per il trattamento economico accessorio (T.E.A).
Tali emolumenti, percepiti prima del collocamento a riposo, non sono stati inclusi dall'Amministrazione nella base pensionabile.
Il ricorso è sprovvisto di giuridico fondamento, sulla base dell’orientamento dell’attestata giurisprudenza (cfr., per tutte, Sez. III app., sent. n. 1037/2011), cui questo Giudicante non ritiene di discostarsi.
Le resistenti Amministrazioni dell’Interno e INPDAP negano il diritto affermato dal ricorrente nella considerazione che alla data del 31.12.1992 (in applicazione dell’art. 13 D. Lgs. 503/1992) l’interessato era già in possesso del requisito contributivo stabilito dall’art. 6 della L. 1543/1963 per il conseguimento del massimo della pensione.
Ne consegue che (cfr. Sez. III app., sent. n. 72/2008) nei confronti dell’interessato può procedersi al calcolo del trattamento di quiescenza con riguardo alla sola “quota A”, alla quale resta estraneo il beneficio in questione.
Giova rammentare che il menzionato quadro normativo, connesso al riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, ha introdotto un nuovo modello di calcolo della pensione, da determinare in base alla sommatoria:
della “quota A”, corrispondente all’importo relativo alle “anzianità contributive acquisite” anteriormente al 1.1.1993, con riferimento alla data di decorrenza del trattamento secondo la normativa vigente precedentemente al 31.12.1992;
della “quota B”, corrispondente all’importo relativo alle “anzianità contributive acquisite” dal 1.1.1993.
In tale contesto la “quota A” di pensione trova disciplina nell’art. 43 del d.P.R. 29.12.1973 n° 1092 (nel testo sostituito dall’art. 15 della L. 177/1976) e correlativa indicazione tassativa degli emolumenti ricompresi nella “base pensionabile” soggetta alla maggiorazione del 18% ivi prevista (e con precisazione che, agli stessi fini, “nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”).
La 335/1995 ha successivamente introdotto un diverso modello pensionistico, secondo cui, a decorrere dal 1.1.1996, tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore (con l’eccezione di quelli indicati nell’art. 12 della L. 153/1969), che attengano sia al cosiddetto trattamento fondamentale che a quello accessorio, concorrono a formare la base contributiva e pertanto anche, per effetto della riforma introdotta, quella pensionabile.
In questo quadro, viene a mutare la caratteristica del carattere della “pensionabilità” delle voci economiche componenti il trattamento economico di attività, con l’abbandono del criterio tassativo che contraddistingue la “quota A”.
Nella fattispecie, il trattamento accessorio percepito durante il servizio prestato presso la D.I.A. del ricorrente è pensionabile secondo le modalità previste dall’art. 2, c. 9, 10 e 11 della L. 335/1995; in particolare, dall’1.10.1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della L. 153/1969, e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi del citato art. 2, c. 11 gli emolumenti accessori entrano a fare parte della base pensionabile e concorrono alla determinazione della quota B del trattamento di pensione; in questo contesto, può essere applicato il menzionato quadro normativo solo quei dipendenti che, alla data del 31.12.1992, non avevano maturato l’anzianità massima prevista dall’ordinamento di appartenenza.
Il ricorrente aveva maturato, al 31.121992, un’anzianità utile di oltre 30 anni, superiore all’anzianità massima prevista dall’ordinamento di appartenenza, sicchè la pensione doveva essere calcolata in una sola quota (la “A”), ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 503/1992.
In relazione al motivo legato all’avvenuto assoggettamento degli emolumenti in questione a ritenuta previdenziale, va notato che la pensione del ricorrente è stato calcolata sulla base del “sistema retributivo”, secondo criteri che non pongono un rigido rapporto di corrispondenza tra il dato complessivo della contribuzione e l’importo della pensione che ne deriva (cfr. Sez. III app., sent. n. 72/2008).
P.Q. M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
RESPINGE
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Roma in data 12.10.2011
IL GIUDICE UNICO
f.to (cons. Marcovalerio Pozzato)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17/10/2011
P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Paola ACHILLE
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LAZIO
Sentenza
1465
2011
Pensioni
17-10-2011