Scuola: diritto del minore portatore di handicap al sostegno in aula
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- Creato Venerdì, 28 Ottobre 2011 09:19
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7627 del 2011, proposto da:
----
contro
Ministero Pubblica Istruzione, Liceo Classico Statale ----, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell’atto del 01/09/2011 Reg. Cert. n. 2169 con il quale il Dirigente dell’Istituto ha certificato e dichiarato che al minore
viste le risorse interne sono state assegnate 9 ore di sostegno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione e di Liceo Classico Statale ----
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano
trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del
contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con
sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso
incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione”;
Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: “Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma
semplificata”;
Dato atto che risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire
il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata;
Considerato che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso sulla base delle indicazioni e
principi già espressi da questa Sezione con sentenza n.3287/2010 con a quale è stato ribadito che:
“- l’art. 38, comma 3, Cost., disponendo che “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento
professionale”, dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai “diritti inviolabili dell’uomo”, esprime l’art.
2 Cost. e, in relazione alla “pari dignità sociale”, esprime l’art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia
modulato in funzione anche delle “condizioni personali”;
“- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che “la partecipazione del disabile al processo
educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in
modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato”; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di
rendere concretamente fruibile il diritto all’istruzione attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire
ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione”;
“- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo
all’educazione ed all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia
assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno,
“- che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente
gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato
insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1);
“- che l’art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate
fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di
assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti-alunni pur se in presenza di
disabilità particolarmente gravi;
“- che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il “quadro normativo internazionale
(Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il
13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la
consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili”.
“- che nell’ora citata sentenza la Corte ha osservato che “la scelta ... di sopprimere la riserva che consentiva di
assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato” incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite
invalicabile all’intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto “detta riserva costituisce uno degli
strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all’istruzione del disabile grave”; “la possibilità di stabilire ore
aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare
gravità ....( e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione
la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”…”;
- che, nella specie, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all’esame, non potrebbe
dubitarsi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato
grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli
assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra ;
- che l’esiguità dell’organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave,
essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle — in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario -
attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con
norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile
dovere da parte e dell’amministrazione scolastica;
- che il recente art.. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122,
ha confermato che il limite dei docenti di sostengo (“pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico
di fatto dell’ a.s. 2009/2010”) fa “salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da
attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104”: e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio;
Considerato che merita piena adesione la prospettazione giuridica svolta in ricorso;
Ritenuto di dover fare applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a., il quale prevede che, “in caso di accoglimento del
ricorso, il giudice, nei limiti della domanda … condanna [l’amministrazione] … all’adozione delle misure idonee a
tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”;
Ritenuto pertanto di disporre che le amministrazioni scolastiche avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base
alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad
assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico
del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00(seicento)..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., lo accoglie nei
sensi e agli effetti di cui in motivazione, disponendo la tempestiva adozione dei provvedimenti quivi indicati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio per complessivi euro 600,00(seicento)..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.