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Il medico competente e l'obbligo della sorveglianza sanitaria

Dettagli

Il medico competente e l'obbligo della sorveglianza sanitaria
(Dott.ssa Silvana Toriello)

 
 
IL MEDICO  COMPETENTE E L’OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA  SANITARIA.
 
PREMESSA
Il decreto legislativo 81/2008 all’articolo 2 lett o) introduce una definizione giuridica del concetto di salute diversa da quella dominante in passato sia in dottrina che in giurisprudenza di non malattia e di non infermità del lavoratore individuando la «salute» nello “stato di completo benessere  fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”.
Viene posto per tal via in capo al datore di lavoro un nuovo e più pregnante livello di attenzione al benessere fisico e mentale dei propri lavoratori. Inoltre i rischi trasversali ( di tipo organizzativo) individuabili in azienda possono incidere sul benessere fisico e mentale del lavoratore : la partecipazione del medico  competente alla valutazione dei rischi ne garantisce livelli di correttezza adeguati anche in assenza di rischi specifici per i quali scatta la sorveglianza  sanitaria.
Unitamente alle norme dedicate al medico  competente, il tema della sorveglianza sanitaria rappresenta uno degli aspetti  maggiormente innovativi delle norme introdotte dal D. Lgs. 81/2008 che il successivo decreto cosiddetto correttivo ha contribuito a rafforzare.
Per  evidenziare il rilievo del tema si rammenta che tra le misure generali di tutela all’articolo 15 sono previsti:
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione. Inoltre tra gli obblighi posti in capo al datore di lavoro dall’articolo 18 c’è la “nomina del medico  competente per l'effettuazione della sorveglianza  sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”laddove i casi in questione non sono solo gli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti dai vari titoli del decreto, ma anche i casi previsti dall’articolo 41 e cioè :
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico  competente correlata ai rischi lavorativi.
b-bis) in ogni caso ne venga valutata la necessità all’esito della valutazione dei rischi.
La valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
L’enfatizzazione della sorveglianza sanitaria passa attraverso una valorizzazione del ruolo del medico  competente.
Uno dei temi da sempre discussi è se l’obbligo della nomina del medico  competente sussista nei soli casi in cui vi è l’obbligo della sorveglianza sanitaria ovvero se da ciò prescinda. La dottrina sul punto è divisa e qualche contraddizione nelle norme pure è presente. Non si pretende di risolvere in questa sede il dubbio però è opinione di chi scrive che gli obblighi di più ampia collaborazione posti in capo al medico  competente soprattutto nell’ottica della valutazione dei rischi dovrebbero far propendere per la seconda soluzione.
 
DEFINIZIONI
Premessa la definizione di salute quale sopra illustrata passiamo ora alle definizioni che il decreto dà e del medico  competente e della sorveglianza  sanitaria.
Alla lettera h il  «medico  competente» è “il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza  sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”L’articolo 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 626/1994 si limitava a precisare per il medico  competente solo i titoli che lo stesso doveva possedere.
Trattasi di una figura tecnica scelta in maniera discrezionale dal datore di lavoro su cui incombe però un ruolo molto delicato.(Fulvio D’Orsi in Il Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro dopo il correttivo” .Ed.  Giuffrè) che tocca la sfera personale dei lavoratori.
 
Sempre l’articolo 2, questa volta alla lett. m definisce la “sorveglianza  sanitaria” come l’ insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.” Anche la sorveglianza sanitaria diventa per tal via qualcosa di più della semplice verifica preventiva e periodica della idoneità alla mansione specifica. Necessita di protocolli sanitari specifici, mirati alle reali condizioni di rischio.
La sorveglianza  sanitaria costituisce una delle misure di prevenzione per i lavoratori esposti a rischi per la salute che in prosieguo vengono dettagliati. Per l’esposizione a questi rischi, al fine di non danneggiare la salute, sono previsti dei valori limite disciplinati da apposite norme. “Il rispetto di tali valori limite non garantisce effettiva ed eguale tutela a tutti i lavoratori esposti stante la suscettibilità individuale di ognuno per effetto delle differenze di genere, di età,delle caratteristiche genetiche e della coesistenza di eventuali patologie extralavorative. La sorveglianza sanitaria serve a far sì che si adottino misure di prevenzione adeguate al singolo lavoratore e nel contempo, a livello collettivo,  consente di osservare gli effetti sulla salute di gruppi omogenei di lavoratori esposti ai medesimi rischi valutando altresì l’efficacia delle misure di prevenzione adottate.” (D’orsi citato)
 
COMPITI/OBBLIGHI DEL MEDICO  COMPETENTE
Sul medico  competente, come declinato dall’articolo 25, incombono una serie di compiti/obblighi di cui la sorveglianza  sanitaria rappresenta solo un aspetto. Egli partecipa in prima battuta ad una attività di collaborazione e di consulenza prevista dalla lettera a) dell’articolo e cioè collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale.
Va sottolineato il ruolo del medico  competente nell’adozione di programmi volontari di promozione della salute che contiene in sé un rinvio ad un modello di prevenzione che, già affermato in altri Paesi europei è ancora estraneo alla cultura della prevenzione nel nostro Paese e secondo la quale “non vi può essere prevenzione e sicurezza sul lavoro se non all’interno di una sicurezza globale e della prevenzione di tutti i fattori di rischio lavorativi ed extra lavorativi”(D’Orsi più innanzi citato) Ove ne sussistano le condizioni si adopera ai fini della sorveglianza  sanitaria e quindi :
b)programma ed effettua la sorveglianza  sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico  competente;
Si vuole qui sottolineare l’importanza che può assumere in un sistema integrato della prevenzione la cartella sanitaria e di rischio. Consente di raccogliere dati epidemiologici,di verificare l’efficacia degli interventi di prevenzione,di mettere in relazione assenze dal lavoro con infortuni e malattie, di sorveglianza  mirata per il reinserimento post infortunio e per l’accertato uso di sostanze stupefacenti.
Si era posto il problema con particolare riguardo ai cantieri temporanei e mobili ( es. edilizia e imprese di pulizia) del luogo dove conservare dette cartelle. Il nuovo decreto consente di superare le passate criticità prevedendo la possibilità di conservarle nel luogo di custodia concordato con il datore di lavoro al momento della nomina.
Il medico  competente,inoltre:
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
Si rammenta che il Garante della privacy ha dedicato il 23 novembre 2006 specifiche “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati”
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico  di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza  sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza  sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza  sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
E’ previsto, infine, che il medico  competente :
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza  sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
ANCORA SUI COMPITI DEL MEDICO  COMPETENTE
Per come sono articolate le disposizioni dell’ articolo 25 si tende a ritenere che il medico  competente non venga nominato per i soli fini della sorveglianza  sanitaria ma abbia più ampi compiti che partono appunto da una funzione di collaborazione alla stesura della valutazione dei rischi ed alla conseguente adozione delle misure di prevenzione e quindi alla gestione della sicurezza in azienda. Trattasi di compiti professionali consistenti appunto nella effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori e relativi giudizi di idoneità,di istituzione e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio,di tenuta ed aggiornamento del registro degli esposti ad agenti cancerogeni (art. 243) per conto del datore di lavoro che lo deve istituire,di compiti collaborativi alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure di tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, per quanto di competenza all’attività di formazione e di informazione dei lavoratori, di istituzione del pronto soccorso, di partecipazione alla riunione periodica ed infine compiti informativi nei confronti dei lavoratori, del datore di lavoro .
Le aree in cui il medico  competente si muove sono ampie , più ampie che in passato e passano attraverso la vera e propria area medica (diagnosi e prevenzione della malattia professionale,e degli infortuni che possono insorgere in relazione all’ambiente di lavoro),l’area medico legale  (giudizio di idoneità alla mansione, denuncia di malattia professionale o di possibile origine lavorativa il cui obbligo,ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del TU 1124/1965 permane a carico del medico competente –DM 14 gennaio 2008 – unitamente a quello del referto ed a quello ex art. 53 TU citato di consegna al datore di lavoro della certificazione della malattia professionale per la conseguente denuncia all’Istituto assicuratore,obblighi informativi di valenza legale,esecuzione di accertamenti assunzione di sostanze stupefacenti, alcol), l’area preventiva/igienistica ( valutazione dei rischi, raccolta e lettura dei dati epidemiologici  - da sorveglianza sanitaria,sopralluogo ambientale,altri dati – attività di formazione informazione,partecipazione a programmi di promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzazione di primo soccorso). Il medico  competente può quindi svolgere un ruolo primario nella promozione della salute,nella educazione sanitaria e nella prevenzione degli infortuni. Nel quadro che ci presenta la nuova normativala sorveglianza sanitaria può divenire fonte di conoscenza per la prevenzione della malattia professionale.”Il medico  competente nel progettare la sorveglianza sanitaria può attivare una ricerca attiva di malattie professionali .L’informatizzazione della cartella sanitaria e la standardizzazione dei contenuti , garantendo uniformità omogeneità nella raccolta dei dati epidemiologici rende possibile la rapida raccolta degli stessi in via telematica e la loro utilizzazione a fini di prevenzione”.(Dott. Giancarlo Marano –“Le modifiche alla disciplina della sorveglianza sanitaria e la possibilità di effettuare visite mediche in fase preassuntiva” in Intervento a Convegno “La sicurezza sul lavoro” organizzato da Optime )
 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI MEDICO  COMPETENTE
E’ disciplinata dall’articolo 39 e prevede innanzitutto che da parte del datore di lavoro vengano assicurate al medico  competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.Il datore di lavoro deve fornire al medico  competente, le informazioni in merito a: la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. L' articolo precisa che l’attività di medico  competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;b) libero professionista;c) dipendente del datore di lavoro.Si esclude poi che il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza presti ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico  competente.Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
I REQUISITI PROFESSIONALI DEL MEDICO  COMPETENTE
Il medico  competente come si evinceva già dalla definizione inizialmente richiamata, deve certificare la propria preparazione sia all’impresa per cui svolge l’incarico che al Ministero della salute. Ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. 81/2008 per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
Inoltre i medici in possesso dei titoli alla lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico  competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico  competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’articolo 38 sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 
IN PARTICOLARE, L’OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA  SANITARIA
L’articolo 41 rubricato “Contenuto della Sorveglianza  Sanitaria”, al comma 1 recita “la Sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Sono sicuramente da intendersi come rientranti nell’obbligo delle visite mediche di cui al comma citato le mansioni comportanti i rischi lavorativi previsti dal decreto stesso (esposizione a rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, agenti chimici, mutageni e cancerogeni, amianto, agenti biologici, addetti ai videoterminali con uso abituale per almeno 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi e altre condizioni disergonomiche quali mansioni comportanti sovraccarico degli arti superiori,) o altre normative specifiche quali quelle riguardanti il lavoro notturno, l´esposizione a silice, l´esposizione a radiazioni ionizzanti, gli addetti alla guida di veicoli.
Scendendo più nel dettaglio delle singole norme in questione avremo:
1. L’articolo 168, lettera d del DLS 81/08 prevede che il datore di lavoro sottoponga alla sorveglianza  sanitaria di cui all'articolo 41 gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi, , sulla base della valutazione del rischio. L’art.167 comma 2 lettera a definisce la movimentazione manuale dei carichi: “ operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare carichi che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari”.
2. L’art. 176 del D. Lgs. 81/08 prevede la necessità della sorveglianza  sanitaria per i lavoratori addetti all’uso di videoterminali.L’art. 173, definizioni, al comma C identifica l’addetto al videoterminale come “… il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali …”.
3) Il titolo VIII del D. Lgs. 81/08, art.180 intende “per agenti fisici il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Nel caso di esposizione al rumore o a vibrazioni meccaniche così come previsto al Capo II e Capo III del titolo VIII del 81/08 , il datore di lavoro dà luogo eventualmente alla sorveglianza  sanitaria solo all’esito della valutazione del rischio specifico.
4. L’ art.224, Titolo IX del DLgS 81/08 a riguardo degli agenti chimici pericolosi recita al comma 2 “ Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229,
Ancora all’art.229 si ribadisce che” Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza  sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.”
Al Capo II dello stesso Titolo X, sono riportati gli obblighi a carico del datore di lavoro per garantire la tutela della salute dei lavoratori:valutazione del rischio , adozione di misure tecniche, organizzative,procedurali , igieniche , misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie , informazione e formazione , sorveglianza  sanitaria .
L’ art 271 comma 4 delDLgs.81/08 Titolo X Capo II recita: “Nelle attivita', quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro puo‘ prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria
Ancora una volta quindi il D. Lgs. dichiara fondamentale, per determinare l’eventuale necessità della sorveglianza  sanitaria, la valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro una valutazione analitica che riguarda la specificità del rischio e non consente generalizzazioni.
 
LA SORVEGLIANZA  SANITARIA
Proseguendo nella lettura del decreto legislativo 81/08 si evince che l’indagine sanitaria a cui devono essere sottoposti i lavoratori deve essere mirata agli specifici rischi cui essi sono soggetti nello svolgimento della loro attività di lavoro, infatti l’art.41 prevede :“La sorveglianza é effettuata dal medico  competente e comprende:
a)visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico  competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità  della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico  competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico  competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
L’obiettivo che si intende raggiungere mediante le visite mediche preventive e periodiche é quello di verificare nella visita preventiva, l’idoneità psicofisica allo svolgimento della mansione specifica e nelle visite periodiche il mantenimento di tali requisiti psicofisici.
Il D. Lgs. 106/2009 ha aggiunto
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva :finalizzata genericamente a valutare l’aSsenza di controindicazioni al lavoro che possono mettere in pericolo la sicurezza degli altri o pregiudicare lo stato di salute e sicurezza del lavoratore stesso
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per accertare assenza di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di stupefacenti, nei casi previsti dall’ordinamento.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico  competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
3. Le visite mediche in questione non possono essere effettuate:
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico  competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui si è detto alle lettere a), b) e d) e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. A tal fine entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
Il medico  competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico  competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Dei giudizi di cui al comma 6, il medico  competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
Avverso i giudizi del medico  competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
Il datore di lavoro è obbligato a destinare il lavoratore ad attività coerenti con le conclusioni cui è pervenuto il medico  competente, allontanando il lavoratore dalle fonti di rischio in tutti casi in cui se ne presenti la necessità.
 
RAPPORTI DEL MEDICO  COMPETENTE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Sono disciplinati dall’articolo 40 che prevede che entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento il medico  competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza  sanitaria secondo il modello in allegato 3B.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni decorrono dalla data di entrata in vigore del previsto decreto.

   

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