Mancato arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza.
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- Creato Venerdì, 21 Ottobre 2011 06:20
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GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 29-09-2011, n. 5411
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con l'appello in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di Finanza, impugna la sentenza 3 maggio 2011 n. 3764, con la quale il TAR per il Lazio, sez. II, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. P. T., ha annullato il provvedimento con il quale lo stesso non è stato ammesso all'arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza.
Il ricorrente in I grado, superata la prova di selezione culturale, risultato idoneo all'accertamento attitudinale e poi alla verifica del mantenimento dei requisiti fisici all'arruolamento, si è infine classificato al 105° posto (su 210 disponibili) della graduatoria del 6° concorso per l'arruolamento di volontari in ferma breve nelle Forze Armate, anno 2004, presso la Guardia di Finanza.
Tuttavia, con provvedimento della Commissione per la verifica del mantenimento dei requisiti psicofisici e di quelli di cui all'art. 35, comma 6, d. lgs. n. 165/2001, è stato deliberato di non ammetterlo all'arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza per "mancanza del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. l)" del bando, relativamente al possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, co. 6, d. lgs. n. 165/2001, "avendo posto in essere un comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile con le attribuzioni e funzioni demandate agli appartenenti al Corpo e con l'espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza". Ciò con riferimento alla circostanza della segnalazione del ricorrente, avvenuta in data 11 febbraio 2004 ad opera della Compagnia Carabinieri di Sulmona, per "detenzione per uso personale di sostanza stupefacente di tipo hashish".
Afferma la sentenza appellata:
- "un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti... non può essere considerato di per sé ostativo al possesso della condotta incensurabile di soggetti candidati all'arruolamento nelle Forze Armate e comunque nei corpi armati dello Stato";
- un fatto isolato nella vita del candidato "peraltro lontano nel tempo e posto in essere in età ancora molto giovane... per quanto vicenda sicuramente non edificante, deve essere correlata con tutto il contesto della vita dello stesso, per cui, non essendosi ripetute più altre vicende disdicevoli nella vita di relazione del medesimo (ed in qualche modo interessanti la sua nuova posizione di militare) non può che rilevarsi la mera occasionalità dell'episodio, che non può assurgere ad elemento talmente negativo e decisivo da inibirgli la possibilità dell'arruolamento nella Guardia di Finanza".
Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:
error in iudicando; corretto esercizio della discrezionalità da parte della Commissione, a fronte della specificità dei compiti attribuiti alla Guardia di Finanza; ciò in quanto, attraverso il requisito della "incensurabilità della condotta", il legislatore persegue "finalità altamente selettive... ampiamente giustificate dal profilo di impiego a cui si aspira"; pertanto, "l'organo collegiale, nel valutare la sussistenza dei requisiti morali e di condotta per l'arruolamento, è chiamato a un giudizio prognostico sull'aspirante nell'ottica dei compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza" e ciò comporta che "anche singoli fatti, oggettivamente gravi, possono legittimamente indurre a ritenere scarsamente affidabile l'arruolando per il futuro". In concreto, "la vicenda si è verificata poco prima che venisse bandito il concorso; né si può invocare la minore età quale elemento per sminuire la portata della sua condotta, considerato che, all'epoca, aveva già compiuto i 19 anni". Infine, "le valutazioni di ordine sociologico svolte dal TAR nella impugnata sentenza e da taluna parte della giurisprudenza, secondo le quali l'uso isolato di droghe "leggere" sarebbe un fatto di lieve entità, per la facilità con la quale i giovani possono venirvi a contatto, rischia di ampliare indebitamente i margini del sindacato di legittimità del giudice amministrativo, chiamato a verificare solo se la scelta posta in essere sia conforme al pubblico interesse o sia frutto di un eccesso di potere".
Si è costituito in giudizio il sig. P. T., che ha concluso per il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza.
All'odierna udienza in Camera di Consiglio, il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 60 Cpa, ha trattenuto la causa in decisione per il merito.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente annullamento della sentenza appellata.
L'art. 35, co. 6, d. lgs. n. 165/2001, prevede che "ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni e ed integrazioni".
L'art. 26 della citata legge n. 53/1989, prevede, a sua volta, che "per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria".
Quanto a questi ultimi concorsi, l'art. 124, u.c., R.D. n. 12/1941 (poi abrogato dall'art. 54 d.lgs. n. 160/2006), prevedeva, in particolare, che "il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale....". (quest'ultima parte, riferita alle condanne dei parenti quale causa di esclusione, già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2000, n. 391).
Infine, il vigente art. 2, co. 2, lett. bbis, prevede che, ai fini dell'ammissione al concorso in magistratura (e quindi, per quel che interessa nella presente sede, al concorso per la Guardia di finanza), occorre "essere di condotta incensurabile".
La giurisprudenza ha avuto modo, fin da anni risalenti, di affermare che il requisito della moralità e condotta incensurabili, richiesto per l'arruolamento nelle forze di polizia dall'art. 26 l. n. 53/1989, mediante il richiamo alla normativa dell'ordinamento giudiziario per l'ammissione alla magistratura, è necessario, pur dopo l'abrogazione delle disposizioni che richiedevano il requisito della buona condotta per l'ammissione ai pubblici impieghi, e che, nell'esaminare la sussistenza o meno del predetto requisito, l'amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza del requisito delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l'aspirante non darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere (Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 1994 n. 836 e 23 maggio 2001 n. 2851).
Proprio facendo applicazione delle norme sopra riportate (in quanto richiamate dall'art. 2 del bando), l'amministrazione ha escluso l'appellato dal concorso, ritenendolo non in possesso delle qualità morali e di condotta, di cui all'art. 26 l. n. 53/1989, avendo egli "posto in essere un comportamento sicuramente censurabile e comunque inconciliabile con le attribuzioni e funzioni demandate agli appartenenti al Corpo e con l'espletamento dei compiti istituzionali della Guardia di Finanza"; comportamento costituito dalla "detenzione per uso personale di sostanza stupefacente di tipo hashish".
E' pacifico, tra le parti, che il dato di fatto sul quale si fonda il negativo giudizio dell'amministrazione è costituito da un unico episodio, come da segnalazione dei Carabinieri di Sulmona del 11 febbraio 2004; episodio che per l'amministrazione appellante, fonda il giudizio negativo attuale sul possesso delle qualità morali richieste e il giudizio prognostico negativo "nell'ottica dei compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza", laddove la sentenza appellata (e, nella presente sede, in senso conforme l'appellato: v. pagg. 1418 memoria di costituzione) ha espressamente ritenuto che "un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti... non può essere considerato di per sé ostativo al possesso della condotta incensurabile di soggetti candidati all'arruolamento nelle Forze Armate e comunque nei corpi armati dello Stato".
Questo Consiglio di Stato ritiene innanzi tutto opportuno sottolineare come la valutazione della presenza (o meno) del requisito della "condotta incensurabile" appartiene ad una sfera di guidizio ampiamente discrezionale dell'amministrazione (sia essa giudiziaria o delle Forze Armate), dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti (e non su voci o semplici sospetti: v. Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2010 n. 4585), espressamente indicati in motivazione; fatti afferenti direttamente alla persona dell'aspirante, e non già al suo nucleo familiare, di provenienza o costituito, a meno che non si dimostri come cause relative a soggetti diversi possano riverberarsi anche sulla persona stessa del candidato, per effetto di rapporti di convivenza, frequentazione, cointeressenza, tali da non consentire un giudizio (nell'attualità e prognostico) favorevole.
L'esercizio della discrezionalità da parte dell'amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice, nei limiti in cui questo è consentito) deve tenere senz'altro conto della particolarità e delicatezza delle funzioni che il candidato (ove risultante vincitore del concorso) dovrà svolgere, essendo confacente ad un corretto uso del potere discrezionale procedere a valutazioni del genere ora considerato, storicizzando l'esercizio del detto potere e quindi contestualizzando il requisito richiesto ("condotta incensurabile"), con la natura delle funzioni.
D'altra parte, la non riconducibilità del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (latamente intesa) ad un modello unico (di modo che possono aversi valutazioni differenti di un medesimo episodio in ragione di impieghi diversi), è già desumibile dalla stessa Costituzione, laddove, all'art. 98, comma terzo, prevede che, per determinaste categorie di pubblici dipendenti (peraltro coincidenti con le categorie considerate nella presente sede) possano essere disposte limitazioni finanche all'esercizio dei diritti politici (nella specie, iscrizioni ai partiti), purchè con legge ed in evidente considerazione della specificità e delicatezza delle loro funzioni.
Per le medesime ragioni, l'art. 3 d. lgs. n. 165/2001 enuclea una specifica categoria di "personale in regime di diritto pubblico", sottratto alla c.d. contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazione, nella quale rientrano, fra gli altri, gli appartenenti alle magistrature ed il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato".
Condivisibilmente, dunque, l'amministrazione ha richiamato, onde contestualizzare la valutazione discrezionale dell'amministrazione sul possesso dei requisiti da parte degli aspiranti in sede di concorso, l'art. 4 d. lgs. n. 199/1995, il quale prevede che "agli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza".
A fronte della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione in sede di valutazione del requisito della "condotta incensurabile" (pur nei limiti indicati), il sindacato del giudice amministrativo, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all'amministrazione - così risolvendosi in un non consentito sindacato sul merito dell'azione amministrativa - deve tendere a verificare innanzi tutto, per il tramite delle figure sintomatiche di eccesso di potere evidenziate con i motivi di ricorso, l'esistenza e sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura concretamente assunta, per effetto della valutazione svolta.
Orbene, questo Consiglio di Stato ritiene che il provvedimento di esclusione di un candidato da un concorso per l'accesso ad una delle Forze Armate o delle Forze di Polizia, determinata dal consumo personale di droga, sia pure consistente in un unico episodio accertato e per droghe non considerate "pesanti", risulta, per un verso, congruamente motivato con riferimento all'episodio stesso ed al suo evidente "attrito" con i compiti che un appartenente alle Forze Armate o di Polizia è chiamato a svolgere; per altro verso, tale provvedimento non risulta affetto da eccesso di potere per illogicità e/o irragionevolezza, tenuto conto della natura dell'episodio in relazione alla delicatezza e specificità delle funzioni che si aspira a svolgere per il tramite del superamento del concorso, delicatezza e specificità certamente superiori rispetto ad altre pur importanti funzioni pubbliche.
Questo Consiglio di Stato non ignora che, con altre decisioni (tra le altre, sez. IV, 31 dicembre 2007 n. 6848), si è affermato che "un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti non può essere considerato di per sé ostativo al possesso della condotta incensurabile di soggetti candidati all'arruolamento nelle Forze armate e comunque nei corpi armati dello Stato.". Si è anche aggiunto che una vicenda, che "ha rappresentato effettivamente un fatto isolato nella vita dell'appellato, lontano nel tempo e posto in essere in età non ancora matura..." per quanto "vicenda sicuramente non edificante, deve essere correlata con tutto il contesto della vita dello stesso, per cui, non essendosi ripetute più altre vicende disdicevoli nella vita di relazione del medesimo, (ed in qualche modo interessanti la sua nuova posizione di militare) non può che rilevarsi la mera occasionalità dell'episodio, che non può assurgere ad elemento talmente negativo e decisivo da inibirgli la possibilità dell'arruolamento nella Guardia di finanza.".
Tuttavia, il Collegio, per le considerazioni già espresse, non ritiene di poter aderire a tale diverso orientamento, atteso che la valutazione di gravità dell'episodio, anche isolato, di consumo di sostanze stupefacenti, effettuata dall'amministrazione non appare affetta da illogicità, in considerazione dell'episodio in sé (peraltro definito "sicuramente non edificante" anche dalla diversa giurisprudenza citata) e viepiù se rapportato alle delicate funzioni che si intendono svolgere.
Per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata e reiezione del ricorso proposto in I grado.
Stante la complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze (n.5578/2011 r.g.), lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in I grado.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorarti del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.