Autovelox. Mancata informazione della presenza dell'autovelox.
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- Creato Giovedì, 06 Ottobre 2011 17:23
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Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-09-2011, n. 19189Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l'opposizione proposta dall'odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell'art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) non ricompresa nel decreto prefettizio di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4. 2. - Dalla sentenza impugnata risulta che l'opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l'altro, dedotto la violazione dell'obbligo di
immediata contestazione; la mancata indicazione della direzione di marcia e la mancata informazione della presenza dell'autovelox.
3. - Proposto appello dal Comune, il Tribunale lo rigettava, ritenendo che "l'installazione dell'autovelox sulla via (OMISSIS) ... risulta in contrasto con il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, commi 1 e 2, per come sopra interpretato" richiamandosi all'orientamento interpretativo espresso al riguardo da Cass. 2008 n. 376, non condivisa; rilevava inoltre la mancata prova della direzione di marcia e della informazione agli utenti.
4. - L'Amministrazione ricorrente con tre motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., art. 384 reg. C.d.S., nonchè vizio di motivazione; 2) violazione art. 346 c.p.c. e art. 2697 c.c. e vizio di motivazione; 3) violazione dell'art. 201 C.d.S., art. 385 reg. C.d.S. e vizio di motivazione.
Deduce, in particolare, l'Amministrazione che l'uso dell'apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e che l'omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg.
C.d.S.), al contrario dei casi di utilizzo nell'ambito del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata non è necessaria senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione al riguardo.
Osserva inoltre che il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione sotto il profilo della mancata immediata contestazione, mentre in appello il resistente aveva richiamato genericamente tutti gli altri motivi di opposizione. In ogni caso nel verbale di contravvenzione era indicata la presenza della cartellonistica necessaria e del limite di velocità, incombendo quindi al contravvenzionato fornire la prova della sua opposizione. Sostiene, infine, che non rileva la mancata indicazione della direzione di marcia, non imposta da alcuna norma, tenuto conto che l'omissione non aveva in alcun modo limitato la difesa in punto contestazione effettuata (velocità oltre i 50 kmh) nella zona indicata.
5. - Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.
6. - Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.
7. - Il ricorso è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato il legittimo uso delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità anche su strade diverse da quelle indicate dall'art. 4 del richiamato D.L. sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg. att. C.d.S.) per la contestazione differita, condizioni queste che risultano rispettate. Al riguardo le osservazioni del giudice d'appello, che si pongono in consapevole contrasto con Cass. 2008 n. 376, non appaiono sufficienti per rivedere l'orientamento in questione, ulteriormente e successivamente confermato da altre analoghe decisioni e di recente da Cass. 2009 n. 12843. Patimenti fondato appare il secondo motivo, non risultando dalla stessa sentenza impugnata dedotto il motivo di
opposizione accolto.
8. - Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto dall'accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d'infondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione avverso il verbale di contestazione in questione - è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2 e rigettare l'originaria opposizione.
9. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per i tre gradi del giudizio.P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 450,00 (250,00 Euro per onorari, 150,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di primo grado, in complessivi Euro 550,00 (400,00 Euro per onorari, 100,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di appello, in complessivi Euro 700,00 (500,00 per onorari e 200,00 per spese) per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.