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Autovelox. Mancata informazione della presenza dell'autovelox.

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Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-09-2011, n. 19189Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.   -  Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il  giudice  unico  del  Tribunale di Locri,  sezione  distaccata  di Siderno, rigettava l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la   sentenza  del  Giudice di Pace di Stilo che, a sua  volta,  aveva accolto l'opposizione proposta dall'odierna parte intimata avverso la sanzione  amministrativa  conseguente a violazione  al  Codice  della Strada,  accertata  a  suo carico dalla Polizia  Municipale,  per  la violazione  dell'art.  142 C.d.S., rilevata a  mezzo  apparecchiatura elettronica  (autovelox), gestita direttamente dagli agenti  operanti su strada statale (OMISSIS) non ricompresa nel decreto prefettizio di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4.  2.  -  Dalla  sentenza  impugnata risulta che l'opponente  avanti  al Giudice   di   Pace  aveva,  tra  l'altro,  dedotto   la   violazione dell'obbligo di
immediata contestazione; la mancata indicazione della direzione  di  marcia  e  la  mancata  informazione  della   presenza dell'autovelox.
3.  -  Proposto  appello  dal  Comune,  il  Tribunale  lo  rigettava, ritenendo che "l'installazione dell'autovelox sulla via  (OMISSIS) ... risulta in contrasto con il disposto del  D.L.  n.  121  del 2002, art. 4, commi 1 e  2,   per  come  sopra interpretato" richiamandosi all'orientamento interpretativo  espresso al  riguardo da Cass. 2008 n. 376, non condivisa; rilevava inoltre la mancata  prova  della direzione di marcia  e della  informazione  agli utenti.
4.  -  L'Amministrazione ricorrente con tre motivi di ricorso impugna tale  decisione,  deducendo: 1) violazione e falsa  applicazione  del D.L.  n. 121 del 2002, art. 4 degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., art. 384 reg. C.d.S., nonchè vizio di motivazione; 2) violazione art. 346 c.p.c.  e  art.  2697  c.c.  e  vizio di motivazione;  3)  violazione dell'art. 201 C.d.S., art. 385 reg. C.d.S. e vizio di motivazione.
Deduce,     in    particolare,    l'Amministrazione     che     l'uso dell'apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti  operanti, può  avvenire anche al di fuori delle  strade di cui al D.L.  n.  121 del  2002,  art.  4  e  che  l'omessa  immediata  contestazione  deve risultare,   in   tali  casi,  giustificata  secondo   le   ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg.
C.d.S.),  al contrario dei casi di utilizzo nell'ambito del  D.L.  n. 121  del  2002, art. 4, nei quali la contestazione immediata  non  è necessaria senza bisogno di alcuna ulteriore motivazione al riguardo.
Osserva  inoltre  che il Giudice di Pace aveva accolto  l'opposizione sotto  il  profilo della mancata immediata contestazione,  mentre  in appello il resistente aveva richiamato genericamente tutti gli  altri motivi  di  opposizione. In ogni caso nel  verbale di  contravvenzione era  indicata  la  presenza della cartellonistica  necessaria  e  del limite  di velocità, incombendo quindi al contravvenzionato  fornire la  prova della sua opposizione. Sostiene, infine, che non rileva  la mancata indicazione della direzione  di marcia, non imposta da  alcuna norma,  tenuto conto che l'omissione non aveva in alcun modo limitato la  difesa  in punto contestazione effettuata (velocità oltre  i  50 kmh) nella zona indicata.
5. - Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.
6.  -  Attivata  la  procedura  ex art. 375  c.p.c.,   il  consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale  ritiene che il ricorso  possa  essere  accolto, perchè manifestamente  fondato.  La relazione  è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata  ai difensori delle parti costituite.
7.   -   Il  ricorso  è  manifestamente  fondato  alla  luce   della giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato il legittimo uso delle  apparecchiature  elettroniche di rilevazione  della  velocità anche su strade diverse da quelle indicate dall'art. 4 del richiamato D.L. sia pure alle ulteriori condizioni codicistiche (art. 201 C.d.S. e  art.  384  reg.  att.  C.d.S.)  per  la  contestazione  differita, condizioni   queste  che  risultano  rispettate.   Al   riguardo   le osservazioni  del  giudice d'appello, che si pongono  in  consapevole contrasto  con  Cass.  2008  n.  376, non  appaiono  sufficienti  per rivedere l'orientamento in questione, ulteriormente e successivamente confermato da altre analoghe decisioni e  di recente da Cass. 2009  n. 12843.  Patimenti  fondato appare il secondo motivo,  non  risultando dalla  stessa  sentenza  impugnata dedotto il motivo  di
opposizione accolto.
8.  -  Non  essendo necessari ulteriori accertamenti di  fatto  -  in quanto  dall'accoglimento del ricorso deriva logicamente il  giudizio d'infondatezza  dei motivi posti a base dell'opposizione  avverso  il verbale di contestazione in questione - è consentito in questa  sede pronunciare  nel  merito ai sensi dell'art. 384  c.p.c.,  comma  2  e rigettare l'originaria opposizione.
9.  -  Le  spese seguono la soccombenza e vengono liquidate  come  in dispositivo per i tre gradi del giudizio.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente   proposta dalla  parte  intimata.  Condanna la parte  intimata  alle  spese  di giudizio,  liquidate  in  complessivi Euro 450,00  (250,00  Euro  per onorari,  150,00 per diritti e 50,00 per spese) per  il  giudizio  di primo  grado,  in complessivi Euro 550,00 (400,00 Euro  per   onorari, 100,00 per diritti e 50,00 per spese) per il giudizio di appello,  in complessivi Euro 700,00 (500,00 per onorari e 200,00 per  spese)  per il giudizio di cassazione, oltre accessori di legge.


   

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