procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria
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- Creato Venerdì, 30 Settembre 2011 06:08
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Ministero della salute
Circ. 20-9-2011 n. 43468-P
Circolare recante indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della L. 26 febbraio 1999, n. 42.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della qualità, Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie.
Circ. 20 settembre 2011, n. 43468-P (1).
Circolare recante indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della L. 26 febbraio 1999, n. 42.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della qualità, Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie.
Agli
Assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome
Loro sedi
Premessa
Con la presente circolare si forniscono a tutte le Regioni e Province autonome indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza regionale che deve essere posta in essere, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 26 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18 agosto 2011, di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della L. 26 febbraio 1999, n. 42.
1. Termini ed emissione avvisi pubblici
In primo luogo, si ritiene opportuno formulare una calendarizzazione uniforme di avvio del procedimento con riferimento ai diversi gruppi di Professioni Sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001, allo scopo di evitare che l'inoltro in un unico contesto temporale di domande relative al riconoscimento di tutti i titoli previsti possa determinare rallentamenti nelle relative istruttorie, suscettibili di porre a rischio il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.
A tal fine, pertanto, si stabilisce di avviare le relative procedure di riconoscimento nei seguenti termini:
Gruppi di professioni
Professioni Sanitarie per cui si chiede l'equivalenza del titolo posseduto
Periodo temporale nel quale le Regioni devono dare avvio ai relativi procedimenti di riconoscimento
Professioni tecnico sanitarie
Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale e Dietista.
Da Gennaio 2012
Professioni sanitarie riabilitative
Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale.
Da Giugno 2012
Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica
Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico.
Da Novembre 2012
Professioni tecniche della prevenzione
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.
Nell'ambito dei riferiti periodi temporali, le Regioni e le Province autonome devono pertanto procedere alla pubblicazione o di tre distinti avvisi pubblici - uno per ogni gruppo di professioni -, o di un unico avviso pubblico per i tre gruppi di professioni, fermo restando che per la presentazione delle istanze di riconoscimento dovranno essere mantenute le date sopra indicate.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvederà a tale pubblicazione mediante il proprio Bollettino Ufficiale, stabilendo un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle relative istanze.
Per quanto attiene agli avvisi stessi si è ritenuto utile definirne il contenuto essenziale nonché la documentazione necessaria (fac-simili della domanda e delle autocertificazioni) alle quali le singole Regioni e Province autonome dovranno attenersi, fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie per tener conto di eventuali specificità regionali/provinciali.
Si evidenzia l'opportunità che le Regioni e le Province autonome diano la massima pubblicità agli avvisi in questione anche in altre forme, provvedendo ad esempio a pubblicare l'avviso e la documentazione collegata, ed eventuali ulteriori informazioni che si ritenessero opportune, sui propri siti istituzionali e secondo altre modalità che si riterranno congrue.
È altresì auspicabile che l'avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata, siano approvati con apposto provvedimento di Giunta regionale/provinciale.
2. Fase Istruttoria
Una volta acquisite le domande, la Regione o Provincia autonoma procede a porre in essere gli adempimenti relativi alla fase istruttoria di propria competenza, atta ad:
- accertare l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti,
- verificare l'eventuale presenza di irregolarità od omissioni,
- acquisire elementi integrativi.
Nello specifico, dovrà a tal fine verificare la presenza di tutti gli elementi specificati nell'avviso affinché l'istanza possa essere valutata in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero della Salute ai fini del riconoscimento dell'equivalenza.
2.1 Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità
Nel caso in cui, durante l'istruttoria delle domande, dovesse riscontrarsi il difetto di uno o più dei seguenti elementi:
a) copia del titolo in relazione al quale si chiede l'equivalenza, dal quale si evincano la denominazione del titolo stesso e dell'istituto o ente che lo ha rilasciato,
b) attestazione relativa alla durata del percorso formativo in anni e ore di insegnamento, e di inizio del corso di formazione,
c) denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di cui si chiede il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto,
d) marca da bollo da apporsi all'istanza,
la Regione o Provincia autonoma provvede a richiedere all'istante l'integrazione di detti elementi. Tale integrazione, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i, dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta e, in mancanza di essa, la Regione o la Provincia autonoma non darà ulteriore corso alla domanda dichiarandola inammissibile.
Di ciò fornirà apposita comunicazione all'interessato mediante raccomandata con ricevuta A.R.. La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.
Analogamente, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel D.P.C.M. 26 luglio 2011;
c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 42/1999;
d) si tratti di titoli conseguiti all'esito di corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalla Regione, Provincia autonoma o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell'ambito del proprio territorio (regionale o provinciale),
la Regione o Provincia autonoma non darà ulteriore corso all'istanza e la dichiarerà inammissibile, fornendone apposita comunicazione all'interessato mediante raccomandata con ricevuta A.R.. La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.
3. Trasmissione documentazione al Ministero
Una volta riscontrata la sussistenza degli elementi basilari, la Regione o Provincia autonoma provvede a trasmettere al Ministero della Salute, in originale, le domande pervenute e tutta la documentazione allegata alle stesse. Di tutta questa documentazione le Regioni e Province autonome trattengono una copia.
La trasmissione al Ministero delle domande deve avvenire entro 100 giorni dall'avvio del procedimento, che decorre da quando l'istanza dell'interessato è ricevuta dalla Regione o dalla Provincia autonoma di riferimento.
4. Competenze - Precisazioni
Da quanto sopra precisato deriva che la fase istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome si configura come fase endoprocedimentale all'interno del procedimento complesso che conduce all'adozione del provvedimento finale, di competenza del Ministero della Salute.
Come evidenziato, le Regioni o Province autonome - nello svolgimento della fase istruttoria - possono solo dichiarare l'inammissibilità della domanda presentata nelle ipotesi sopra descritte: in tali specifici casi, infatti, difetterebbero gli elementi necessari per operare la valutazione dell'istanza o, comunque, verrebbero in considerazione ipotesi specificatamente escluse dalla possibilità di riconoscimento dell'equivalenza per espresso dettato dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito nel D.P.C.M. 26 luglio 2011, o per effetto del già intervenuto riconoscimento di equipollenza dei titoli.
Tutte le valutazioni che investono invece questioni e problematiche di merito relative alle istanze presentate (ad es. la valutazione in ordine alla conformità del titolo conseguito rispetto all'ordinamento in vigore all'epoca del conseguimento, la valutazione in ordine alla circostanza che il titolo conseguito consentiva l'esercizio professionale in base alla normativa allora vigente, o ancora, l'attribuzione del punteggio ai titoli ed all'esperienza lavorativa) sono di competenza della Conferenza di Servizi indetta dal Ministero della Salute e sarà appunto il Ministero ad adottare i conseguenti provvedimenti. Ciò al fine di garantire una uniformità di giudizio in relazione a titoli afferenti alla medesima Professione Sanitaria, sebbene conseguiti nei diversi territori regionali in momenti diversi.
Il Ministero della Salute provvederà dunque sia al rilascio all'interessato del decreto di riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto al titolo universitario corrispondente, sia all'emanazione dell'eventuale decreto negativo, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10-bis L. n. 241/1990 s.m.i.
Dalle considerazioni che precedono consegue che la competenza giurisdizionale in ordine ai provvedimenti che definiscono il procedimento di riconoscimento dell'equivalenza è del TAR Lazio.
5. "Enti preposti allo scopo"
Riguardo alla definizione di "Enti preposti allo scopo" di cui alla lettera d), del precedente punto 2.1, si precisa che con tale locuzione si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi - in concreto - possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.
6. Valutazione anni lavorativi
In analogia a quanto previsto dai regolamenti recanti la disciplina concorsuale per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
7. Istanze che pervengono oltre i termini stabiliti
Le domande spedite oltre i termini stabiliti non saranno considerate valide ai fini dei rispettivi avvisi pubblici. La documentazione prodotta dovrà essere conservata dalla Regione/Provincia autonoma ricevente.
Agli interessati ne verrà data apposita comunicazione, con l'indicazione che dovrà essere presentata, nei termini e con le modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati nell'anno 2013, una nuova istanza la quale potrà rinviare ai documenti già in possesso dell'amministrazione.
Per ulteriori modalità procedurali si rinvia a quanto statuito dalla L. n. 241/1990 s.m.i., e dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, nonché a quanto verrà stabilito in Conferenza di Servizi.
Il Direttore generale
Dr. Giovanni Leonardi
Allegato
Avviso pubblico
Ministero della salute
Per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.
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Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
Provvedimento della Giunta regionale/provinciale - Decreto n. ___ del _________________
Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di:
- Tecnico Audiometrista (D.M. n. 667/1994)
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (D.M. n. 745/1994)
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (D.M. n. 746/1994)
- Tecnico di Neurofisiopatologia (D.M. n. 183/1995)
Professioni
- Tecnico Ortopedico (D.M. n. 665/1994)
Tecnico
- Tecnico Audioprotesista (D.M. n. 668/1994)
Sanitarie
- Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (D.M. n. 316/1998)
- Igienista Dentale (D.M. n. 137/1999)
- Dietista (D.M. n. 744/1994)
Articolo 1
Effetti e modalità di riconoscimento dell'equivalenza.
1. Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel D.P.C.M. 26 luglio 2011.
2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Articolo 2
Titoli riconoscibili.
1. Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;
b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari (si vedano in proposito i decreti ministeriali sopra citati in corrispondenza di ogni Professione Sanitaria);
c) devono aver consentito l'esercizio professionale, in conformità all'ordinamento allora vigente;
d) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione/Provincia _________ o da altri Enti preposti allo scopo [*], e svolti nell'ambito del proprio territorio.
2. Nel suo interesse il richiedente può allegare alla domanda certificazioni ed eventuali documenti idonei a comprovare la conformità del titolo all'ordinamento in vigore al momento del suo conseguimento e che i relativi corsi sono stati regolarmente autorizzati dalla Regione/Provincia ___________ o da altri Enti preposti allo scopo [*].
[*] Si precisa che con la locuzione "Enti preposti alla scopo" si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi, che poi - in concreto - possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.
Articolo 3
Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento.
1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:
a) Infermiere generico (L. 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/1974);
b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16 agosto 1909, n. 615, L. 29 ottobre 1954, n. 1046);
c) Puericultrice (artt. 12 e 13, L. 19 luglio 1940, n. 1098);
d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99, T.U.L.S., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, D.M. 23 aprile 1992 e D.M. 28 ottobre 1992 del Ministro della sanità);
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, D.M. 23 aprile 1992 e D.M. 28 ottobre 1992);
f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della L. 26 febbraio 1999, n. 42;
h) Massaggiatori (art. 99, T.U.L.S., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99, T.U.L.S., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j) Massaggiatori sportivi (L. 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, D.M. 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della L. 26 febbraio 1999, n. 42;
l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la L. 4 febbraio 1963, n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal D.M. n. 124/1971, articolo 10, e dal D.M. 12 dicembre 1990, (n. 19).
2. Non verranno presi in considerazione titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 42/1999 (Allegato A - elenco riferimenti normativi equipollenze titoli).
Articolo 4
Produzione del titolo.
1. Il titolo di cui si richiede il riconoscimento dell'equivalenza deve essere prodotto in copia autenticata. Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, i titoli oggetto di valutazione possono essere presentati anche in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale (Allegato B).
Articolo 5
Elementi per la valutazione del titolo.
1. Al fine di consentire la valutazione del titolo ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel D.P.C.M. 26 luglio 2011, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo la durata del corso di formazione e l'esperienza lavorativa di cui è in possesso.
2. Per quanto riguarda il corso di formazione, il richiedente dovrà presentare idonea documentazione rilasciata dall'Ente preposto da cui risulti la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento. Oggetto di valutazione per il riconoscimento del titolo saranno sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica.
Qualora il richiedente non possa presentare documentazione come sopra indicato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 potrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C).
3. Per ciò che attiene all'esperienza lavorativa, l'interessato deve dimostrare che la stessa:
a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto;
b) per essere oggetto di valutazione, deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.
4. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa deve essere resa:
a) con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte;
b) oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'interessato, con allegata la copia del libretto di lavoro, dal quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte (Allegato D);
c) oppure con il percorso storico lavorativo del richiedente rilasciato dal centro per l'impiego di competenza, ed con ogni altra documentazione idonea alla dimostrazione dell'esperienza lavorativa prestata.
5. Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la stessa è dimostrata da apposita autocertificazione (Allegato E), integrata dalla seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata;
b) eventuale copia dei contratti di collaborazione;
c) altra documentazione idonea alla dimostrazione dell'esperienza lavorativa posseduta.
6. Periodi ulteriori di attività lavorativa verranno considerati utili, al raggiungimento del punteggio previsto, purché rispondenti a quanto indicato al punto 3, sub a);
7. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l'impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda quindi l'utilizzo dei fac-simili allegati al presente avviso.
Art. 6
Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità.
Nel caso in cui, durante l'istruttoria delle domande, dovesse riscontrarsi il difetto di uno o più dei seguenti elementi:
e) copia del titolo in relazione al quale si chiede l'equivalenza, dal quale si evincano la denominazione del titolo stesso e dell'istituto o ente che lo ha rilasciato;
f) attestazione relativa alla durata del percorso formativo in anni e ore di insegnamento, e di inizio del corso di formazione;
g) denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di cui si chiede il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto;
h) marca da bollo da apporsi all'istanza
verrà richiesta la relativa integrazione la quale, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i., dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore corso alla domanda dichiarandola inammissibile.
Di ciò verrà fornirà apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A.R.
La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.
Analogamente, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
i) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
j) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel D.P.C.M. 26 luglio 2011;
k) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 42/1999;
l) si tratti di titoli conseguiti all'esito di corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalla Regione, Provincia autonoma o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell'ambito del proprio territorio (regionale o provinciale),
non verrà dato ulteriore corso all'istanza, la quale verrà dichiarata inammissibile. Di ciò verrà fornirà apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A.R.
La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.
Articolo 7
Domanda per il riconoscimento del titolo.
1. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, alla quale deve essere apposta una marca da bollo da euro 14,62, deve essere spedita:
a) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo;
b) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione/Provincia autonoma _________________,
entro il termine perentorio 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della Regione/Provincia _____________ del presente avviso. Nel caso detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stesso giorno successivo non festivo.
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata da ______________se inviata a mezzo PEC, o dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante se inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
2. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione o Provincia autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) il luogo di residenza;
c) il titolo posseduto di cui si chiede l'equivalenza, la data di conseguimento dello stesso e l'Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo;
d) il percorso formativo effettuato, con indicazione della durata dello stesso in anni e ore di formazione e la data di inizio dell'attività formativa;
e) la denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria in relazione al quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto;
f) l'eventuale attività lavorativa svolta.
Alla domanda dovrà essere allegato un elenco della documentazione prodotta, datato e sottoscritto dal richiedente.
4. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre indicare il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla stessa una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.
Articolo 8
Domande spedite oltre i termini.
1. Le domande spedite oltre i termini stabiliti al precedente art. 6 non saranno considerate valide ai fini del presente avviso. La documentazione prodotta verrà conservata dalla Regione/Provincia autonoma ricevente.
2. Agli interessati ne verrà data apposita comunicazione, con l'indicazione che dovrà essere presentata, nei termini e con le modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati nel 2013, una nuova istanza la quale potrà rinviare ai documenti già in possesso dell'amministrazione.
Articolo 9
Sanzioni per dichiarazioni mendaci.
1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 10
Privacy.
1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione/Provincia 1 per le finalità di gestione della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura per l'equivalenza.
Articolo 11
Disposizioni finali e di rinvio.
1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento.
2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all'Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18 agosto 2011).
Informative:
- Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali/provinciali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute (tale termine potrà essere sospeso per 30 giorni per effetto di quanto previsto all'art. 6 del presente avviso).
- Entro e non oltre i successivi 80 giorni, il procedimento verrà concluso con un provvedimento emanato dal Ministero della Salute.
- Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dal ricevimento o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento.
- Ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche,
- il responsabile dell'istruttoria è la Regione _____________,
- il responsabile del procedimento è il Ministero della Salute _______________
- Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza secondo le modalità previste dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
Luogo e data __________________
Allegato A
Allegato A
Riferimenti normativi equipollenza titoli
Ministero della salute
Riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria
Logo Regione
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
Professione
Riferimenti normativi equipollenza titoli
Professioni sanitarie infermieristiche e prof. sanitaria ostetrica
INFERMIERE
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17 agosto 2000
OSTETRICA/O
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
INFERMIERE PEDIATRICO
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
PODOLOGO
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
FISIOTERAPISTA
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 190 del 16 agosto 2000
LOGOPEDISTA
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17 agosto 2000
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 190 del 16 agosto 2000
TERAPISTA OCCUPAZIONALE
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 189 del 14 agosto 2000
EDUCATORE PROFESSIONALE
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
Area Tecnico - diagnostica
TECNICO AUDIOMETRISTA
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17 agosto 2000
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 190 del 16 agosto 2000
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
Area Tecnico - assistenziale
TECNICO ORTOPEDICO
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17 agosto 2000
TECNICO AUDIOPROTESISTA
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 189 del 14 agosto 2000
IGIENISTA DENTALE
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
DIETISTA
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 191 del 17 agosto 2000
ASSISTENTE SANITARIO
D.M. 27 luglio 2000 - G.U. n. 195 del 22 agosto 2000
Allegato B
Allegato B
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante la conformità ed autenticità dei titoli
Ministero della salute
Riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria
Logo Regione
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18 agosto 2011)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
(Nome e Cognome]
nato/a a _________________________________________________il __/__/_____
(Luogo di nascita]
Codice fiscale
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Dichiara
Che la copia dei seguenti titoli allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:
Indicare la denominazione del titolo e la data di conseguimento
Indicare l'Ente che ha rilasciato il titolo
1
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
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2
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3
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______________________
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______________________
______________________
______________________
4
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______________________
______________________
______________________
______________________
________________________
Data
________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata
Allegato C
Allegato C
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante il Corso di formazione
Ministero della salute
Riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria
Logo Regione
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18 agosto 2011)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
(Nome e Cognome]
nato/a a _________________________________________________il __/__/_____
(Luogo di nascita]
Codice fiscale
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Dichiara
In relazione al titolo denominato _______________________________________________ rilasciato dall'Ente ___________________________ in data _______________
che il relativo percorso formativo, svolto nel territorio di codesta Regione/Provincia autonoma:
- ha avuto una durata di anni: 1 □ 2 □ 3 □ per complessive ore: _____________________ così suddivise:
1° anno - ore totali: ______di cui:
- ore di formazione teorica: _________________
- ore di formazione pratica: _________________
2° anno - ore totali: ______di cui:
- ore di formazione teorica: _________________
- ore di formazione pratica: _________________
3° anno - ore totali: ______di cui:
- ore di formazione teorica: _________________
- ore di formazione pratica: _________________
________________________
Data
________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata
Allegato D
Allegato D
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante
Ministero della salute
Esperienza lavorativa subordinata
Logo Regione
Riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18 agosto 2011)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
(Nome e Cognome]
nato/a a _________________________________________________il __/__/_____
(Luogo di nascita]
Codice fiscale
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Dichiara
di aver svolto la seguente eventuale attività lavorativa:
(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011)
Data inizio
Data termine
Durata
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)
(mesi)
Datore di lavoro: _________________________________________________________
Attività ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Qualifiche ricoperte:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data inizio
Data termine
Durata
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)
(mesi)
Datore di lavoro: _________________________________________________________
Attività ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Qualifiche ricoperte:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data inizio
Data termine
Durata
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)
(mesi)
Datore di lavoro: _________________________________________________________
Attività ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Qualifiche ricoperte:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Durata complessiva esperienza lavorativa:
(anni - mesi)
Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:
a) _________________________________
b) _________________________________
c) _________________________________
________________
Data
________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata
Allegato E
Allegato E
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante
Ministero della salute
Esperienza lavorativa autonoma
Logo Regione
Riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con D.P.C.M. 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18 agosto 2011)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
(Nome e Cognome]
nato/a a _________________________________________________il __/__/_____
(Luogo di nascita]
Codice fiscale
Partita IVA
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Dichiara
di aver svolto la seguente eventuale attività lavorativa:
(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011)
Data inizio
Data termine
Durata
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)
(mesi)
Attività ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Qualifiche ricoperte:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data inizio
Data termine
Durata
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)
(mesi)
Attività ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Qualifiche ricoperte:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data inizio
Data termine
Durata
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)
(mesi)
Attività ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Qualifiche ricoperte:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Durata complessiva esperienza lavorativa:
(anni - mesi)
Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:
a) _________________________________
b) _________________________________
c) _________________________________
________________
Data
________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata
Domanda per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari
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D.P.C.M. 26 luglio 2011
L. 26 febbraio 1999, n. 42, art. 4
D.M. 29 marzo 2001
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 10-bis
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445