Contestazione della violazione dell' articolo 126-bis del Codice della strada in pendenza di ricorso
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- Creato Venerdì, 30 Settembre 2011 06:04
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Ministero dell'interno
Circ. 5-9-2011 n. 300/A/7157/11/109/16
Contestazione della violazione dell' articolo 126-bis del Codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.
Circ. 5 settembre 2011, n. 300/A/7157/11/109/16 (1).
Contestazione della violazione dell' articolo 126-bis del Codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.
Alle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della Polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone di Polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della Polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della Polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
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Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
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Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria
Roma
Al
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Corpo Forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri
Roma
Al
Comando generale della Guardia di Finanza
Roma
Al
Centro addestramento della Polizia di Stato
Cesena
Dopo l'emanazione della circolare 29 aprile 2011, n. 300/A/3971/11/109/16, pari oggetto, con la quale si è stabilito che la presentazione di un ricorso avverso un verbale per violazione non contestata nell'immediatezza del fatto, costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, sono pervenute a questa Direzione alcune segnalazioni per rappresentare perplessità di ordine giuridico e difficoltà operative legate alla nuova prassi.
Le prime vertono sostanzialmente sull'autonomia del procedimento di comunicazione dei dati richiesti rispetto all'illecito principale, autonomia che giustificherebbe la contestazione della violazione dell' articolo 126-bis del Codice della strada; mentre le difficoltà operative sarebbero connesse all'aggravio di lavoro e alle ulteriori spese di notifica derivanti dall'esigenza di rinnovare la richiesta entro 90 giorni dall'esito definitivo dei rimedi giurisdizionali o amministrativi intrapresi, nonché dalla difficoltà di seguire l'iter degli appelli fino al ricorso in Cassazione.
Queste ultime difficoltà possono essere in larga misura superate mediante l'inserimento nel corpo del verbale dell'invito a comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni dalla notifica del verbale stesso ovvero del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.
Riguardo alle perplessità di ordine giuridico, al di là delle diverse interpretazioni emerse in ambito giurisprudenziale, questa Direzione, nell'ambito dei poteri di coordinamento attribuiti al Ministero dell'interno dall'articolo 11, comma 3, del Codice della strada, ha ritenuto che non possa configurarsi un'omissione di collaborazione da parte del cittadino qualora questi comunichi all'organo di Polizia di aver proposto ricorso e che di per sé ciò costituisca un giustificato e documentato motivo [1] di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente.
Il Direttore generale
Giuffrè
_________________
[1] Cfr. art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 11
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis