Lavoro intermittente ex artt. 33 e ss. D.Lgs. n. 276/2003 per operatori socio sanitari
- Dettagli
- Categoria: Leggi, Decreti, Gazzette Ufficiali e Circolari
- Creato Venerdì, 30 Settembre 2011 05:57
- Visite: 2857
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 21-9-2011 n. 37/0001045
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente ex artt. 33 e ss. D.Lgs. n. 276/2003 per operatori socio sanitari nell'ambito di un appalto presso strutture o aziende ospedaliere.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 21 settembre 2011, n. 37/0001045 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Lavoro intermittente ex artt. 33 e ss. D.Lgs. n. 276/2003 per operatori socio sanitari nell'ambito di un appalto presso strutture o aziende ospedaliere.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Al
Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 - Roma
Il Consiglio Nazione dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui gli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, recanti la disciplina del lavoro intermittente.
In particolare, l'istante chiede se sia possibile far ricorso a tale tipologia contrattuale per impiegare operatori socio sanitari nell'ambito di un contratto d'appalto stipulato tra il datore di lavoro/appaltatore e strutture o aziende ospedaliere, in virtù del quale i lavoratori in questione sono destinati a svolgere la prestazione presso le strutture ospedaliere stesse.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente si ricorda che il ricorso allo strumento dell'appalto di servizi nell'ambito di strutture o aziende ospedaliere - come già evidenziato da questa Direzione generale con nota 27 novembre 2007, n. 25/I/0015749 - va valutato con particolare attenzione nelle fattispecie concrete concernenti prestazioni infermieristiche o di assistenza socio sanitaria nei reparti di cura. In tali ambiti, infatti, appare difficile riscontrare una autonoma organizzazione e reali margini di autonomia gestionale dell'appaltatore, considerato la strettissimo legame, sotto il profilo funzionale, tra il personale medico e il personale di assistenza, legame che riduce fortemente, fino ad annullarlo, il permanere di un reale "potere direttivo" in capo allo stesso appaltatore.
Ciò premesso, per quanto attiene alle problematiche di utilizzo del lavoro intermittente, va chiarito che tale fattispecie contrattuale - disciplinata dal D.Lgs. n. 276/2003, reintrodotta dal D.L. n. 112/2008 a seguito dell'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 45 e commi 47-50, della L. n. 247/2007 - costituisce una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall'espletamento di prestazioni di natura discontinua, individuate in ragione delle necessità aziendali.
Nello specifico, con riferimento all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle disposizioni normative di cui sopra, si ricorda che risulta possibile far ricorso a tale tipologia contrattuale in presenza di determinate condizioni:
a) a fronte delle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale;
b) per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le modalità individuate dall'art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003 (cfr. Circ. 3 febbraio 2005, n. 4/2005 di questo Ministero);
c) per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.
Si precisa, inoltre, che in assenza di una regolamentazione specifica da parte della contrattazione collettiva, il D.M. 23 ottobre 2004, mediante un "materiale" rinvio alle tipologie di attività già indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, ha individuato le ulteriori ipotesi in cui è ammissibile la stipulazione di contratti di natura intermittente, tra le quali sono annoverate le prestazioni svolte dal personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche (n. 13, R.D.).
La terminologia utilizzata (ospedali, case di salute, cliniche ecc.) evidenzia che le relative attività si riferiscono esclusivamente a prestazioni rese nell'ambito di strutture di "tipo ospedaliero", come confermato dalla clausola contenuta nello stesso n. 13, che riservava all’"Ispettorato del Lavoro la facoltà di individuare tutti gli altri casi in cui una limitazione di orario risultasse necessaria per "particolari condizioni dell'assistenza ospedaliera".
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene possibile utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento ad operatori socio sanitari impiegati presso strutture o aziende ospedaliere in esecuzione di un appalto di servizi. Ciò in quanto, ferma restando la necessaria sussistenza nel caso concreto dei requisiti di liceità dell'appalto, l'elemento rilevante ai fini dell'individuazione delle ipotesi oggettive contemplate al n. 13 del R.D., non è propriamente la qualificazione del datore di lavoro quanto piuttosto l'espletamento della prestazione all'interno delle strutture sanitarie espressamente indicate.
Il Direttore generale
Paolo Pennesi
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 33 e segg.
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 37
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 39
L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1
D.M. 23 ottobre 2004
R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657