Cassazione 4239/2009 Legittima la pubblicazione di sentenze con le generalità dei soggetti interessati.
In tema di diffusione del contenuto delle sentenze o di altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è sempre lecita la pubblicazione integrale su internet, anche con l’indicazione delle generalità dei soggetti interessati, a meno che i soggetti medesimi non abbiano espressamente richiesto di omettere le proprie generalità ed ogni altro dato identificativo.
Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica - 2 dicembre 2010. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011)
Cassazione: l’art. 18 vale anche per gli statali
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