Cassazione 4239/2009 Legittima la pubblicazione di sentenze con le generalità dei soggetti interessati.
In tema di diffusione del contenuto delle sentenze o di altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è sempre lecita la pubblicazione integrale su internet, anche con l’indicazione delle generalità dei soggetti interessati, a meno che i soggetti medesimi non abbiano espressamente richiesto di omettere le proprie generalità ed ogni altro dato identificativo.
Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica - 2 dicembre 2010. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011)
Cassazione 2015: Catasto, rettifiche motivate-Accertamenti catastali a rischio di nullità se non adeguatamente motivati
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All'interno tre sentenze di Cassazione e vari pareri favorevoli al cittadino da parte di alcuni Ctp e Ctr
Corte di Giustizia Europea: Condizione per l’assunzione degli agenti della polizia locale
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- Creato Sabato, 21 Maggio 2016 04:50
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TAR 2016: Carabinieri - Missione internazionale di Polizia - L'Amministrazione decurta le indennità riconosciute direttamente dall’Unione Europea a titolo giornaliero(daily allowance)
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- Creato Sabato, 21 Maggio 2016 03:59
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"..Per l’effetto, ordina all’intimata Amministrazione di adottare tutte le determinazioni giuridiche ed economiche (queste ultime comprensive del calcolo e della corresponsione degli accessori di legge) per la corresponsione degli emolumenti indicati nella sentenza di questo Tribunale.."
Cassazione 2016: Induzione indebita per i Carabinieri che prendono soldi da commercianti cinesi
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- Creato Sabato, 21 Maggio 2016 04:35
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TAR 2016: ricorso avverso il silenzio serbato dalle intimate amministrazioni statali (Ministero dell’Interno; Ministero dell'Economia e delle Finanze) sull’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo
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- Creato Sabato, 21 Maggio 2016 01:56
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"..Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del ricorrente quantificandole in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge; compensa dette spese con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.."
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