Cassazione 4239/2009 Legittima la pubblicazione di sentenze con le generalità dei soggetti interessati.
In tema di diffusione del contenuto delle sentenze o di altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è sempre lecita la pubblicazione integrale su internet, anche con l’indicazione delle generalità dei soggetti interessati, a meno che i soggetti medesimi non abbiano espressamente richiesto di omettere le proprie generalità ed ogni altro dato identificativo.
Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica - 2 dicembre 2010. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011)
Cassazione DIC-2016: negata la richiesta del lavoratore di ottenere dal Ministero maggiorazioni previste dalla l. n. 336/1970. Esclusa l’applicabilità della normativa per i congiunti dei caduti per causa di servizio
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"..Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del presente giudizio.."
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".. dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno di calcolare e corrispondere al ricorrente, entro giorni novanta dalla notifica della presente sentenza, la somma dovutagli per interessi e rivalutazione maturati fino al soddisfo effettivo, con riguardo agli emolumenti arretrati, già versatigli con la mensilità di giugno 2016, mentre per le restanti domande lo dichiara in parte improcedibile ed in parte infondato, con riserva per il ricorrente di riproporre la domanda di nomina del commissario ad acta, ove deducesse il mancato versamento della somma in questione oppure il suo inesatto computo da parte dell’Amministrazione. Pone le spese di questa fase del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000,00 oltre gli oneri accessori, a carico del Ministero dell’Interno, salve le ulteriori determinazioni in caso di successiva eventuale nomina del commissario ad acta..."
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