Cassazione 4239/2009 Legittima la pubblicazione di sentenze con le generalità dei soggetti interessati.
In tema di diffusione del contenuto delle sentenze o di altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è sempre lecita la pubblicazione integrale su internet, anche con l’indicazione delle generalità dei soggetti interessati, a meno che i soggetti medesimi non abbiano espressamente richiesto di omettere le proprie generalità ed ogni altro dato identificativo.
Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica - 2 dicembre 2010. (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011)
Corte di Giustizia Europea: per i Paesi membri non esiste obbligo di concedere l'accoglienza ai profughi che chiedono asilo
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- Creato Giovedì, 09 Marzo 2017 17:38
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TAR FEB 2017: negato riconoscimento per esposizione uranio impoverito
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- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Giovedì, 09 Marzo 2017 01:34
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"..Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - .. definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.."
TAR GEN 2017: Sottoposto accertamenti Polstrada,seguiva ritiro patente ,seq. Amm.vo veicolo fini confisca ex artt. 213 e 224 ter codice della strada CdS- Negato accesso atti
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- Creato Mercoledì, 08 Marzo 2017 01:29
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"..Il Tribunale Amministrativo Regionale ..definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, ed ordina alla resistente Amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla notificazione o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza. Condanna il Ministero dell’Interno –Ufficio Territoriale del Governo di Brescia al pagamento delle spese di causa.."
Consiglio di Stato 2016: moglie casalinga, marito carabiniere negati permessi giornalieri di due ore previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001
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- Creato Giovedì, 09 Marzo 2017 01:28
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"..Proprio, dunque, lo spostamento dell'asse della ratio normativa sulla tutela del minore impone, invero, di ritenere che il beneficio, di cui uno dei due genitori può fruire, costituisca il punto di bilanciamento tra gli obblighi del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (con riferimento al rispetto dell'orario di servizio) e gli obblighi discendenti dal diritto di famiglia paritario, che gli impone, comunque, la cura del minore pure in presenza dell'altro genitore eventualmente non lavoratore. Tale beneficio sostanzialmente grava sul datore di lavoro dell'uno o dell'altro genitore, ma, allorché uno dei due, per una ragione qualsiasi, non se ne avvalga (perché “non lavoratore dipendente” e, dunque, anche non lavoratore “tout court” ), ben può essere richiesto e fruito dall'altro..."
Corte dei Conti Dic-2016: eredi maresciallo capo cc adivano Corte dei Conti invocando l’equiparazione del proprio trattamento economico a quello corrisposto alla corrispondente qualifica della Polizia di Stato .
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- Creato Mercoledì, 08 Marzo 2017 01:12
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