INPDAP "Comunicazione di debito" e "provvedimento di recupero di somme erogate indebitamente".

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Creato Lunedì, 26 Giugno 2006 21:09
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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 20-6-2006 n. 39
"Comunicazione di debito" e "provvedimento di recupero di somme erogate indebitamente".
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I - Normativa.

L. 7 agosto 1990, n. 241

L. 11 febbraio 2005, n. 15

 

Nota 20 giugno 2006, n. 39

"Comunicazione di debito" e "provvedimento di recupero di somme erogate indebitamente".

 

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I - Normativa.

 

 

 

 

  Ai  Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali 
  Alle  Organizzazioni Sindacali 
    Nazionali dei Pensionati 
  Agli  Enti di Patronato 
e p.c.  Ai  Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali 
  Ai  Coordinatori delle Consulenze Professionali 

 

 

 

 

Questa Direzione Centrale ha predisposto gli uniti modelli "Comunicazione di debito" e di "Recupero di somme erogate indebitamente", al fine di coordinare e uniformare le procedure adottate dalle sedi provinciali e territoriali INPDAP.

A tale proposito, sottolineato che l'azione della P.A. deve essere pubblica e trasparente, si fa presente che il procedimento amministrativo, costituito da quella serie di atti che portano all'emissione del provvedimento amministrativo, deve essere sempre reso noto all'utente.

Ne consegue che il provvedimento che dispone la ripetizione del pagamento indebito, deve essere illustrato sia dal punto di vista naturale degli eventi, sia da quello dei motivi in fatto e in diritto che hanno determinato la decisione dell'Istituto di procedere al recupero.

Ciò premesso, dopo aver dato comunicazione personale della "comunicazione di debito", ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, come modificati dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, al pensionato deve essere notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di recupero di somme erogate indebitamente con l'indicazione, si ripete, di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emanazione.

Si ribadisce la necessità che ogni motivazione sia riferita al singolo caso concreto nel modo più esauriente possibile, richiamando le circostanze che hanno determinato il debito che viene comunicato ed i relativi riferimenti legislativi, e non anche motivazioni estranee o generiche frasi di stile.

Nella parte dispositiva del provvedimento in questione, precisato che l'indicazione della ritenuta, pari ad 1/5 della pensione, viene effettuata a solo titolo cautelativo sul trattamento pensionistico, nell'attesa che si pervenga alla definitiva regolazione del debito, si fa presente che, qualora la somma indebitamente corrisposta risulti di minima entità, se ne potranno indicare direttamente le modalità di recupero in unica soluzione.

Premesso che i modelli in questione sono di carattere indicativo, in considerazione delle numerose cause che possono determinare l'accertamento ed il conseguente recupero del debito pensionistico, codeste sedi avranno cura, a seconda della natura del debito, di modificare / integrare la parte motiva dei provvedimenti stessi, richiamando le disposizioni normative e regolamentari pertinenti.

Si ricorda che la comunicazione di debito deve essere tempestivamente notificata all'interessato, sempre prima della emissione della rata di pensione sulla quale è stata disposta la ritenuta cautelare.

Si coglie, da ultimo, l'occasione per richiamare l'attenzione di codeste sedi sull'obbligo di inviare sempre all'utente apposita comunicazione anche nei casi di applicazione di provvedimenti individuali che comportano la corresponsione di somme.

A detta comunicazione, debitamente documentata, deve essere allegata una copia dell'elaborato informatico dal quale risultino le operazioni contabili che hanno determinato l'erogazione di somme arretrate, con l'indicazione altresì delle somme liquidate a titolo di interessi legali e/o rivalutazione monetaria, se spettanti.

 

Il dirigente generale

Dr. Costanzo Gala

 

 

 

Allegato

 

 

istituto nazionale di previdenza    
per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica     
   
SEDE PROVINCIALE di  Prot. 
    Al Sig./ra   
   
   
   
 
OGGETTO: Recupero di indebito pensionistico di €    a carico del Sig./ra    nato/a a 
  il    titolare della pensione iscrizione n   
 
 
IL DIRETTORE 
VISTO 
 
- il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, istitutivo dell'INPDAP; 
- l'art.2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che istituisce presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché al personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato; 
- il T.U. delle pensioni approvato con D.P.R. n. 1092 del 29/12/73, e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che legittima il conguaglio tra trattamento economico provvisorio e trattamento definitivo; 
- l'art. 8, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 che pone in capo agli enti iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di Previdenza l'obbligo di rifondere le somme indebitamente erogate al pensionato in caso di errore nella comunicazione dagli stessi inoltrata, salvo rivalsa verso l'interessato; 
- l'art. 30, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge n. 131 del 26/04/83, che ribadisce la responsabilità dell'ente datore di lavoro che rilasci una inesatta certificazione, dalla quale discenda l'erogazione di una errata prestazione; 
- gli artt. 86 e 197 del T.U. n. 1092/1973, come modificati rispettivamente dall'art. 30 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e dall'art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 429 del 08/07/86, che impongono al pensionato di comunicare all'INPDAP ogni fatto che comporti cessazione ovvero riduzione della pensione e degli assegni accessori; 
- l'art. 1, commi 260 - 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dispone la sanatoria e/o la riduzione degli indebiti pensionistici verificatisi anteriormente al 01/01/96 sulla base del reddito relativo all'anno 1995; 
- il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70"
- l'art. 3 del D.P.R. n. 1544 del 30/06/55 che prevede la facoltà per l'INPDAP di concedere, a richiesta degli interessati, la rateizzazione del rimborso del debito pensionistico entro un periodo massimo di 5 anni (60 rate); 
- l'art. 2033 c.c. che dispone l'obbligo alla restituzione delle somme pagate e non dovute, la cui mancata rifusione costituirebbe un indebito arricchimento sine titulo a danno della collettività; 
- la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata con nota di questo Ufficio 
prot. n    del     
 
MOTIVI 
 
 
 
  (fatto e diritto)   
 
 
 
 
DISPONE 
 
a) Il recupero della somma di €    mediante versamento in unica soluzione da effettuarsi entro 
  da parte di    sul conto corrente n    intestato a 
  indicando la seguente causale "Rifusione somme non dovute 
relative alla pensione iscrizione n    intestata a   
Copia del bollettino comprovante l'avvenuto versamento dovrà essere tempestivamente trasmesso a questa sede. 
Oppure 
b) Il recupero della somma di €    mediante ritenuta mensile di €   
dal    al    sulla pensione iscrizione n   
intestata a   
La presente vale come ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. 
Si ricorda che, come già comunicato con nota prot. n    del    la trattazione  
delle sua pratica è stata affidata    mentre il responsabile del procedimento è 
   
IL DIRIGENTE 
 
AVVERTENZE: Contro il presente provvedimento è ammesso: 
1) ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della gestione competente, da consegnare direttamente o inviare a mezzo lettera raccomandata, a questa Sede provinciale ovvero alla Direzione Generale dell'Istituto - Via S. Croce in Gerusalemme, n. 55, 00185 Roma - entro 30 giorni dalla notifica (art. 8 D.P.R. n. 368/97). 
2) Ricorso alla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti. istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica 
 

 

 

 

 

 

istituto nazionale di previdenza    
per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica       
  Roma 
SEDE di  Prot. 
    Al Sig./ra   
Orario di apertura al pubblico   
lun. merc. ven. dalle alle   
martedì dalle alle   
giovedì dalle alle 
 
OGGETTO: Comunicazione di debito - Recupero somma di €   
sulla pensione iscrizione n.     
 
In osservanza alle disposizioni contenute negli art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, si informa che sulla partita di pensione di cui lei è titolare è stato accertato un debito per somme 
in più corrisposte dal    al    ammontanti ad €   
Tale somma risulta: 
dalla applicazione del provvedimento n°    emesso in data    da 
  per: (specificare i motivi che hanno determinato il debito 
nel modo più esauriente possibile, e con riferimento alle sole circostanze che hanno causato il debito stesso); 
 
dal conguaglio tra il trattamento pensionistico provvisorio liquidato da   
e la pensione definitiva di cui al decreto n°    del     
 
Al recupero del suindicato debito si provvederà in via cautelativa mediante ritenuta mensile di €.   
dal    al    pari ad 1/5 della pensione di cui alla iscrizione n°   
Si allega copia dell'elaborato informatico dal quale risultano le operazioni contabili che hanno determinato l'importo del debito, e si fa riserva di successiva comunicazione per le modalità di recupero della somma residua. 
Si precisa che la rifusione in oggetto potrà avvenire mediante versamento in un'unica soluzione da effettuarsi a sua cura 
sul c/c n.    ovvero mediante trattenuta pari ad 1/5   
In quest'ultimo caso, qualora ella si trovi in gravi e documentate condizioni personali tali da non riuscire a sostenere la trattenuta come sopra specificata, potrà presentare motivata richiesta di ulteriore rateizzazione che sarà valutata dal direttore di sede e potrà, verificato quanto sopra specificato, essere accordata fino ad un massimo di 60 rate mensili. 
Nei giorni e negli orari sopra indicati, lei potrà rivolgersi ai nostri Uffici per ulteriori chiarimenti, prendere visione degli atti del procedimento - salvo i casi di esclusione previsti dalla legge - e presentare memorie scritte e documenti, così come disciplinato dall'art. 10 della richiamata legge n. 241/1990. 
Le ricordiamo inoltre che lei può, se preferisce, rivolgersi ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che La assisterà gratuitamente. 
 
La trattazione della pratica è stata affidata a    mentre il responsabile del  
procedimento è     
 
Cordiali saluti 
IL DIRIGENTE