Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale

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Creato Mercoledì, 14 Giugno 2006 06:06
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Ministero dell'interno
Circ. 31-5-2006 n. 300/A/1/53364/101/21/2
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

D.M. 18 luglio 1997

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

 


Circ. 31 maggio 2006, n. 300/A/1/53364/101/21/2

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia stradale.

 

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 Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

 


 

Ai  Compartimenti della Polizia stradale 
  Loro sedi 
e, p.c.: Alle  Prefetture - Uffici territoriali del Governo 
  Loro sedi 
Ai  Commissariati di Governo per le Province  
  autonome di Trento e Bolzano 
Alla  Presidenza della Giunta regionale della Valle  
  d'Aosta 
  Aosta 
Alle  Direzioni interregionali della Polizia di Stato 
  Loro sedi 
Alle  Questure della Repubblica 
  Loro sedi 
Al  Centro addestramento della Polizia di Stato  
  Cesena 

 

 

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Con la circolare n. 300/A/1/45466/101/21/2 del 3 marzo 2006 sono state fornite direttive operative per regolare l'attività di rilascio delle autorizzazioni ad effettuare le scorte tecniche a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità.

Anche a seguito di alcuni quesiti pervenuti sull'argomento, è necessario precisare il contenuto delle direttive richiamate in ordine al numero dei veicoli e delle persone di scorta tecnica che deve essere indicato nell'autorizzazione rilasciata alle imprese che possono avvalersi, in sostituzione della scorta di polizia, di una scorta tecnica delegata dalla Polizia stradale.

Le disposizioni dell'art. 16, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992) e dell'art. 10 del Disciplinare tecnico per le scorte ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni, stabiliscono che la Polizia stradale, avvalendosi della facoltà di delega della scorta ad un'impresa autorizzata ad effettuare servizi di scorta tecnica, deve determinare il numero dei veicoli e delle persone di scorta in funzione dei prevedibili interventi di regolazione del traffico che si potrebbero rendere necessari per rendere agevole e sicuro il transito del veicolo o del trasporto eccezionale.

In relazione a queste disposizioni, con la richiamata circolare n. 300/A/1/45466/101/21/2 del 3 marzo 2006, sono state fornite indicazioni uniformi per regolare l'esercizio della facoltà di delega della Polizia stradale per i veicoli o trasporti eccezionali aventi le dimensioni indicate nell'art. 16, comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, secondo le quali i Compartimenti della Polizia stradale devono sempre imporre l'impiego di almeno 2 autoveicoli di scorta, ciascuno con due persone a bordo, una delle quali abilitata ad effettuare il servizio di scorta tecnica.

In questa prima fase di applicazione della direttiva richiamata, tuttavia, anche alla luce di alcune indicazioni fornite dai dipendenti Uffici, si è potuto rilevare che, per alcune specifiche tipologie di veicoli o trasporti eccezionali, le cui contenute dimensioni non determinano, di norma, il sopravvenire di particolari esigenze di regolazione del traffico, l'indicata previsione relativa al numero dei veicoli e delle persone di scorta può essere opportunamente corretta per rendere più agevole e meno gravosa l'attività di scorta tecnica, nel pieno rispetto delle imprescindibili condizioni di sicurezza della circolazione.

Pertanto, per i veicoli o i trasporti eccezionali che circolano sulle strade di tipo A o B ovvero su altre strade ad almeno 2 corsie per ciascun senso di marcia, che hanno larghezza non superiore a 4,50 m e lunghezza compresa tra 35 e 38 m, conformemente alle disposizioni dell'art. 10, comma 1, lettera b) del citato Disciplinare tecnico, si può prevedere che la scorta tecnica delegata dalla Polizia stradale sia composta da 2 autoveicoli aventi a bordo, in qualità di conducente, una persona abilitata ai sensi dell'art. 5 dello stesso Disciplinare tecnico. Analoga previsione può valere anche per i veicoli o i trasporti eccezionali che circolano su strade diverse da quelle sopraindicate e che hanno larghezza non superiore a 2,55 m e lunghezza compresa tra 30 e 35 m.

In considerazione di questa nuova previsione, nel primo paragrafo del punto 2.4 della circolare n. 300/A/1/45466/101/21/2 citata, le parole «numero di veicoli attrezzati e persone abilitate indicato dall'articolo 10, lettera c) del Disciplinare tecnico» devono intendersi sostituite con le seguenti: «numero di veicoli attrezzati e persone abilitate indicato, a seconda delle dimensioni del veicolo o del trasporto eccezionale, dalle lettere b1) e b2) o dalla lettera c) dall'articolo 10 del Disciplinare tecnico».

Di conseguenza, l'allegato 5 della stessa circolare, relativo al modello di autorizzazione di scorta tecnica in delega rilasciata dalla Polizia stradale, deve essere sostituito con quello allegato alla presente (Allegato 1).

Le nuove disposizioni indicate nella presente circolare si applicheranno unicamente alle autorizzazioni ad effettuare scorte tecniche in delega che saranno rilasciate successivamente al 15 giugno 2006. Per le autorizzazione rilasciate in data antecedente con le quali si è autorizzata l'effettuazione di più servizi di scorta, si rimette al prudente apprezzamento dei Dirigenti i Compartimenti Polizia stradale competenti la possibilità di estendere l'efficacia delle nuove indicazioni soprarichiamate, soprattutto in funzione della lunga durata dell'autorizzazione e dell'elevato numero di servizi che possono ancora essere effettuati dall'impresa autorizzata.

 

p. Il Capo della Polizia

Direttore generale della pubblica sicurezza

Rosini

 

 

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Allegato 1

Sostituisce l'Allegato 5 alla circolare n. 300/A/1/45466/101/21/2

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO  MARCA 
Dipartimento della pubblica sicurezza  DA BOLLO 
Compartimento Polizia stradale   
       
Sezione di     
 
Protocollo n.    /      
 

 

 

Autorizzazione ad avvalersi di scorta tecnica

 

Visto l'art. 10, comma 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 16 del relativo Regolamento di esecuzione;

Viste le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni;

Vista l'istanza del richiedente sotto indicato tendente ad ottenere il servizio di scorta della Polizia stradale;

Acquisite le autorizzazioni alla circolazione del veicolo sotto indicato, rilasciate dai competenti enti proprietari o concessionari delle strade percorse o attraversate;

Valutato che per il percorso di seguito indicato le condizioni di sicurezza della circolazione e del traffico possono essere soddisfatte anche affidando l'effettuazione della scorta a personale abilitato appartenente ad imprese autorizzate a svolgere questa attività secondo le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni;

Viste le direttive impartite dal Ministero dell'interno - Servizio Polizia stradale, con la nota n. 300/A/1/45466/101/21/2 del 3 marzo 2006 e successive integrazioni e modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Compartimenti interessati al transito;

Sulla base della delega di firma di cui alla n. ............ del ............ del Dirigente il Compartimento di Polizia stradale di ...............;

 

 

SI AUTORIZZA 
 
l'impresa   
proprietaria del veicolo targato    ad avvalersi della scorta 
tecnica con l'impiego del personale e dei mezzi nella disponibilità di un'impresa autorizzata ai  
sensi del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di  
eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 lungo il seguente itinerario: 
 
 
 
 
 
 
 
Il trasporto dovrà essere effettuato nel periodo dal     al   
dalle ore    alle ore   
La presente autorizzazione è valida per n.    viaggi da effettuarsi nel periodo sopra indicato. 

 

 

Prescrizioni generali

 

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità approvato con D.M. 18 luglio 1997 che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante della presente autorizzazione e successive modificazioni ed integrazioni - di seguito indicato semplicemente come "Disciplinare".

 

Autoveicoli utilizzabili per la scorta tecnica:

1. Per lo svolgimento della scorta tecnica dovranno essere utilizzati n. 2 autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come disposto dall'articolo 10 del Disciplinare, a bordo di ciascuno dei quali deve trovarsi [1]:

- oltre al conducente (che può non essere abilitato), una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare(art. 10, comma 1, lettera c) del Disciplinare);

- il solo conducente munito di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare (art. 10, comma 1, lettera b) del Disciplinare).

2. In aggiunta ai veicoli di cui al punto 1, la scorta tecnica dovrà essere integrata con n. ...... autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come disposto dall'articolo 10, comma 1, lett. c) del Disciplinare, a bordo di ciascuno dei quali, oltre al conducente (che può non essere abilitato) deve trovarsi una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare.

3. Numero ...... autoveicoli di scorta possono essere sostituiti per tutto o per parte del percorso con n. ...... motocicli immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc. A bordo di ciascun motociclo deve trovarsi, come conducente o come passeggero, una persona munita di valida abilitazione rilasciata ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare. In ogni caso, i motocicli di scorta non possono essere utilizzati in autostrada e sulle strade extraurbane principali.

Gli autoveicoli ed i motocicli di scorta devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'articolo 8 del Disciplinare.

 

Personale abilitato di scorta tecnica

Il personale abilitato impiegato per la scorta tecnica deve essere in possesso di abilitazione in corso di validità, che non risulti sospesa al momento dell'inizio della scorta stessa; il personale abilitato deve essere, inoltre, in regola con la permanenza dei requisiti morali previsti per la patente di guida. Qualora sia impiegato personale abilitato interdetto dai pubblici uffici non potrà assumere l'incarico di "caposcorta".

 

Attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione:

Gli autoveicoli utilizzati per lo svolgimento della scorta tecnica devono essere equipaggiati con le attrezzature e dispositivi supplementari di segnalazione indicati all'articolo 8 del Disciplinare.

 

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica:

Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le attrezzature indicate all'articolo 9 del Disciplinare.

 

Posizione dei veicoli di scorta:

Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.

In relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta sono collocati secondo le disposizioni dell'articolo 11 del Disciplinare.

 

Nomina del caposcorta

Prima dell'inizio della scorta, l'impresa autorizzata ad effettuare la scorta tecnica deve nominare un soggetto abilitato che assuma le funzioni di caposcorta. Le generalità di questa persona devono essere riportate sul presente titolo autorizzativo prima di iniziare la scorta.

Nello stesso modo si deve procedere ogni volta che, durante un viaggio o per parte di esso, sia sostituito il caposcorta con altro soggetto abilitato.

 

___________

[1] Cancellare l'ipotesi che non ricorre.

 

Obblighi della scorta

 

Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la responsabilità del capo scorta che risponde dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dallo stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione e dalla presente autorizzazione, nonché al rispetto di tutte le disposizioni del Disciplinare.

Durante il servizio tutti gli autoveicoli di scorta devono:

- tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne è previsto l'uso ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

- tenere sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva sopra indicati.

 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il presente titolo autorizzativo deve essere conservato a bordo del veicolo di scorta ed esibito ad ogni richiesta degli organi addetti al controllo.

 

Validità - Revoca e restituzione

 

 

La validità della presente autorizzazione è subordinata alla condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o a una diversa organizzazione del traffico.

La presente autorizzazione può essere revocata in ogni momento qualora non siano più presenti le condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Alla revoca consegue il ritiro immediato del presente titolo o l'obbligo di restituzione dello stesso.

 

 

Allo scadere del periodo di validità, salvo proroghe eventuali, la presente autorizzazione,  
debitamente compilata, deve essere restituita ENTRO 5 GIORNI alla Sezione della Polizia  
stradale di   
 
La presente autorizzazione è valida per n.    viaggi da effettuarsi nel periodo dal 
  al   
 
Per ricevuta ed accettazione delle condizioni sopra elencate: 
 
l'incaricato dell'impresa Signor    
residente in    , via   
  n.    , tel. n.   
 
Data    Firma   
 
Data    Il Dirigente la Sezione 
   
 
La presente autorizzazione si compone di quattro pagine numerate progressivamente e  
regolarmente vidimate. 
 
 
NOMINA DEL CAPOSCORTA (da compilarsi a cura del caposcorta prima dell'inizio del servizio) 
 
Responsabile del servizio di scorta tecnica è nominato il Signor   
residente in    via    n.   
in possesso dell'attestato di abilitazione n.    , dipendente/collaboratore dell'impresa 
  autorizzata con decreto n.   
della Prefettura di    , il quale dovrà provvedere 
prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli effettuati al veicolo o 
trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio unitamente alla presente 
autorizzazione di cui fa parte integrante. 
 
Firma del caposcorta   
 
Sostituzioni del caposcorta (da compilarsi a cura del nuovo caposcorta prima dell'inizio del servizio) 
Il giorno    alle ore    , per il tratto di percorso autorizzato  
compreso tra     
è nominato responsabile del servizio di scorta tecnica il Signor   
residente in    via   
n.    , in possesso dell'attestato di abilitazione n.    , dipendente / 
collaboratore dell'impresa   
autorizzata con decreto n.    della Prefettura di   
il quale dovrà provvedere prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli  
effettuati al veicolo o trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio 
unitamente alla presente autorizzazione di cui fa parte integrante. 
 
Firma del caposcorta   
 
Il giorno    alle ore    , per il tratto di percorso autorizzato  
compreso tra     
è nominato responsabile del servizio di scorta tecnica il Signor   
residente in    via   
n.    , in possesso dell'attestato di abilitazione n.    , dipendente / 
collaboratore dell'impresa   
autorizzata con decreto n.    della Prefettura di   
il quale dovrà provvedere prima dell'inizio del viaggio a redigere relazione tecnica sui controlli  
effettuati al veicolo o trasporto eccezionale (All. 1) che dovrà essere restituita a questo Ufficio 
unitamente alla presente autorizzazione di cui fa parte integrante. 
 
Firma del caposcorta