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Ministero dell'Interno Problematiche inerenti l'attribuzione del cognome materno.

Dettagli
Ministero dell'interno
Circ. 30-5-2006 n. 21/2006
Problematiche inerenti l'attribuzione del cognome materno.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.

Circ. 30 maggio 2006, n. 21/2006  

Problematiche inerenti l'attribuzione del cognome materno.

 

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Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.

 

 


 

  Ai  Prefetti della Repubblica 
    Loro Sedi 
  Al  Commissario del Governo per la provincia di 
    39100 Bolzano 
  Al  Commissario del Governo per la provincia di 
    38100 Trento 
  Al  Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta 
    Servizio affari di Prefettura 
    Piazza della Repubblica n. 15 
    11100 Aosta 
e, p.c.  Al  Commissario dello Stato per la regione Sicilia 
    90100 Palermo 
  Al  rappresentante del Governo per la regione Sardegna 
    09100 Cagliari 
  Al  Ministero degli affari esteri 
    Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie - Uff. III 
    Sede 
  Al  Ministero della giustizia 
    Ufficio legislativo 
    Sede 
  All'  Ufficio di gabinetto 
    Sede 
  Al  Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
    Ufficio coordinamento e affari generali 
    Sede 
  All'  Associazione nazionale comuni italiani 
    Via dei Prefetti n. 46 
    00186 Roma 
  Alla  Direzione centrale per la documentazione e la statistica 
    Sede 
  All'  Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe 
    Via dei Mille n. 35 e/f 
    40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
  Alla  De.A. - Demografici Associati 
    c/o Amministrazione comunale 
    V.le Comaschi n. 1160 
    56021 Cascina (PI) 
  Al  Servizio documentazione della Direzione centrale per i servizi demografici 
    - per gli adempimenti di competenza - 
    Sede 

 

 

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Pervengono numerose richieste riguardanti la possibilità di aggiungere il cognome materno a quello paterno ed anche di attribuire il cognome materno al posto di quello paterno.

Al riguardo, si ritiene utile trasmettere la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 6 febbraio 2006, con la quale è stata ancora una volta ritenuta inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tutte quelle norme che si sostanziano nella prevalenza del cognome paterno rispetto a quello materno, anche quando vi sia una diversa e concorde volontà dei genitori.

La causa trae origine nella richiesta da parte di due coniugi di rettificazione dell'atto di nascita della propria figlia minore per l'attribuzione del cognome materno al posto di quello paterno come già richiesto all'Ufficiale di Stato Civile da entrambi i genitori al momento della formazione dell'atto di nascita.

Su tale problematica è intervenuto un primo giudizio di rigetto da parte del Tribunale di Milano, confermato poi dalla Corte di Appello.

I due coniugi hanno poi inoltrato ricorso alla Cassazione che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale, in effetti, pur pronunciandosi in senso sfavorevole ai ricorrenti, ha riconosciuto in maniera inequivocabile come i tempi siano oramai maturi per una profonda revisione della materia che però necessariamente deve essere affrontata a livello legislativo. Infatti, nella sentenza è stata data particolare rilevanza al contenuto della materia oggetto del contendere che si riferisce all'esercizio di un diritto soggettivo per eccellenza, "il diritto al nome", tutelato anche a livello costituzionale, che non si esaurisce nella sfera individuale, ma ha degli importanti riflessi sull'interesse pubblico per quanto riguarda l'esigenza di identificare in maniera certa ed univoca le persone.

Pertanto, pur nella consapevolezza che in questi ultimi anni è maturata una diversa sensibilità nella società sull'argomento, nonché una diversa valutazione della problematica in esame, la Corte ha ritenuto necessario rimettere al legislatore un intervento di portata così rilevante.

La Corte Costituzionale ha anche messo in rilievo, a supporto delle sue considerazioni, gli obblighi scaturenti dalle Convenzioni internazionali, in particolare quella di New York del 18 dicembre 1979, ratificata anche dall'Italia, che impegna i contraenti ad adottare tutte le misure atte ad eliminare ogni discriminazione nei confronti delle donne in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e ad assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.

La Corte Costituzionale ha infine richiamato anche le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, finalizzate alla piena realizzazione dell'uguaglianza tra padre e madre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, non si può che evidenziare a codeste Prefetture-UU.TT.G. la particolare attenzione da porre nella valutazione delle istanze di aggiunta al proprio del cognome materno, che si ritiene debbano essere considerate in termini positivi qualora opportunamente motivate ed in assenza di elementi ostativi.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL.

 

Il Direttore centrale

Ciclosi

   

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