Ministero Interno Applicabilità dell'imposta di bollo ai provvedimenti di diniego ex artt. 84 e segu

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Creato Mercoledì, 07 Giugno 2006 18:17
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Ministero dell'interno
Circ. 29-5-2006 n. 20
Applicabilità dell'imposta di bollo ai provvedimenti di diniego ex artt. 84 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 2000.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici, Area III - Stato civile.

D.M. 20 agosto 1992

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

 


Circ. 29 maggio 2006, n. 20 (1).

Applicabilità dell'imposta di bollo ai provvedimenti di diniego ex artt. 84 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 2000.

 

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(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici, Area III - Stato civile.

 

 


 

  Ai  Sigg. Prefetti 
    Loro sedi 
  Al  Sig. Commissario del Governo per la Provincia 
    di Trento 
  Al  Sig. Commissario del Governo per la provincia  
    di Bolzano 
  Al  Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle  
    d'Aosta 
    Servizio affari di Prefettura 
    Piazza della Repubblica, 15 
    11100 Aosta 
e, p.c.:  Al  Commissario dello Stato per la Regione Sicilia 
    90100 Palermo 
  Al  Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna 
    09100 Cagliari 
  Al  Ministero degli affari esteri 
    Direzione generale per gli italiani all'estero  
    e politiche migratorie - Ufficio V 
    Roma 
  Al  Ministero della giustizia 
    Ufficio legislativo 
    Roma 
  Al  Gabinetto del Sig. Ministro 
    Sede 
  Al  Dipartimento per gli affari interni e territoriali 
    Ufficio coordinamento e affari generali 
    Sede 
  Alla  Direzione centrale per la documentazione  
    e la statistica 
    Sede 
  All'  A.N.C.I. 
    Via dei Prefetti, 46 
    00186 Roma 
  All'  Anusca 
    Via dei Mille, 35 e/f 
    40024 Castel S. Pietro Terme (BO) 
  Alla  De.A. - Demografici Associati 
    c/o Amministrazione comunale 
    V.le Comaschi n. 1160 
    56021 Cascina (PI) 
  Al  Servizio documentazione della Direzione centrale  
    per i Servizi demografici 
    per gli adempimenti di competenza 
    Sede 

 

 

 

 

In relazione alle varie richieste di chiarimento pervenute in merito alla sottoposizione ad imposta di bollo dei provvedimenti di diniego delle domande di cambiamento o modificazione del nome o del cognome, si fa presente quanto segue.

L'art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che ad ogni buon conto si allega, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita da decreto del Ministro delle finanze D.M. 20 agosto 1992 (2), prevede la sottoposizione ad imposta di bollo per tutti i provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, indipendentemente dalla circostanza, come si verifica nel caso di specie, che tale provvedimento sia di accoglimento o di rigetto della istanza presentata dal cittadino.

Pertanto si ritiene che anche in caso di provvedimento di rigetto della istanza di cambiamento o modificazione del nome o del cognome, dovrà provvedersi alla sottoposizione del provvedimento alla imposta di bollo nella misura al momento corrente.

Si ricorda a tal proposito, come reso noto con circolare n. 30 del 20 giugno 2005, che la tariffa attualmente in vigore per i predetti atti è pari ad euro 14,62.

 

Il Direttore centrale

Ciclosi