Cassazione: Ministero dell'Interno impugna sentenza Giudice di Pace di Lagonegro n. 313/2005

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 06 Giugno 2011 00:01
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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-04-2011, n. 8698
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.   Il MINISTERO DELL'INTERNO impugna la sentenza del Giudice di Pace di   Lagonegro   n.  313  del  2005  con  la  quale  veniva   accolta l'opposizione  dell'odierno  intimato,           P.A.,  avverso  il verbale  di  contestazione n. (OMISSIS) della  Polizia  stradale di potenza per la violazione  dell'art.  142 C.d.S., comma 8, accertata con  l'uso di dispositivo autovelox 104/C2. 2.  Il  Giudice di Pace di Lagonegro, respinto ogni altro  motivo  di ricorso,  lo accoglieva rilevando che, in assenza di idonea procedura di   taratura,  la  misurazione  della  velocità  doveva   ritenersi inattendibile  e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
3.  Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L.  n. 273  del  1991,  nonchè violazione e falsa applicazione dell'art.  45 C.d.S. e dell'art.  142 C.d.S., comma 6, e degli artt. 192 e 345  reg. esec.  C.d.S.. Osserva l'Amministrazione ricorrente che  i  requisiti tecnici  dell'apparecchiatura in questione sono  stabiliti  dall'art. 345 reg. esec. C.d.S. e che non è prevista da alcuna norma nazionale o comunitaria direttamente applicabile la necessità di una "taratura periodica"  dell'apparecchiatura autovelox 104/C2  e  di  un'apposita certificazione.
4. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5.  Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,  il Procuratore  Generale inviava  requisitoria scritta nella quale, concordando con il  parere espresso  nella  nota di trasmissione, concludeva  con  richiesta  di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
6.  All'udienza  camerale  del  24  settembre  2008  veniva  disposta l'acquisizione  del fascicolo del merito per verifiche  ai  fini  del controllo  della regolarità della notifica del ricorso nel domicilio eletto dall'intimato.
7.  Effettuata  tale  verifica  e risultando  regolare  la  notifica, effettuato  nuovo  esame  preliminare, il ricorso  veniva  nuovamente trattato  in  camera  di consiglio all'udienza dell'11  giugno  2010.
Rinviato veniva posto in decisione all'odierna udienza.
8.  Il ricorso è fondato e va accolto. Questa Corte ha già ritenuto (vedi per ampia motivazione la sentenza n. 29333 del 2008, che qui si richiama  integralmente)  che  non  è  prevista  normativamente   la periodica  taratura  dello strumento utilizzato  per   la  rilevazione della  velocità. Il giudice di pace non si è attenuto  ai  principi affermati da questa Corte.
9.  Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto dall'accoglimento   del  ricorso  deriva  logicamente   il   giudizio d'infondatezza  dei  motivi  posti  a  base  dell'opposizione  -   è consentito  in questa sede pronunciare nel merito ai sensi  dell'art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettare l'originaria opposizione.
10. Le spese seguono la soccombenza.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento  impugnato   e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente  proposta dalla  parte  intimata.  Condanna la parte  intimata  alle  spese  di giudizio,  liquidate in 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

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